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Nuova era della sicurezza in edilizia

Per Imprese/Ditte settore Cantieri Temporanei e Mobile

Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti e chiarire l’attuale situazione Legislativa e Tecnica in merito ad un Argomento di cui si parla ma con scarsa e puntuale conoscenza:

Sicurezza nei cantieri temporanei-mobili-Pubblici-Privati, Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025 ha approvato un decreto-legge che rivoluziona la sicurezza nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare ai cantieri edili, sia per quantità infortuni mortali e non, oltre a numerosi lavoratori non regolari.

Il badge elettronico sarà una tessera digitale precompilata contenente i dati identificativi dei lavoratori:


• nome e cognome,


• impresa di appartenenza,


• data di assunzione,


• formazione sulla sicurezza,


• idoneità sanitaria,


• posizione assicurativa INAIL.

Il badge è collegato al SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, che centralizza le informazioni sui rapporti di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

Obiettivo: garantire trasparenza, contrastare lavoro nero e rafforzare la prevenzione nei cantieri.

Le imprese sono invitate a prepararsi subito, adeguando sistemi interni e anagrafiche, poiché i controlli saranno automatici e digitali.

Checklist

  • Registrazione azienda e lavoratori su SIISL
  • Raccolta dati per badge (foto, contratto, formazione, idoneità)
  • Scelta del sistema badge (digitale o fisico con QR code)
  • Installazione del sistema di controllo accessi in cantiere
  • Formazione del personale sull’uso del badge
  • Monitoraggio dei subappaltatori (devono essere anch’essi conformi)

Il badge potrà essere:

• digitale, integrato in un’app o portale aziendale, oppure

• fisico, in formato tessera con QR code e fotografia del lavoratore.

Verifica in cantiere:

All’ingresso del cantiere, l’impresa dovrà garantire la lettura e registrazione del badge (tramite QR code o sistema elettronico), in modo che gli enti ispettivi possano monitorare in tempo reale la presenza e la regolarità dei lavoratori.

Il badge elettronico non è solo un nuovo obbligo, ma un passo avanti verso un’edilizia più trasparente e professionale, una nuova cultura della Sicurezza in Cantiere, Digitale-Trasparente-Meritocratica. Chi si adegua per tempo potrà:

• evitare sanzioni e blocchi nei lavori,

• migliorare la reputazione dell’impresa,

• accedere più facilmente a incentivi e appalti pubblici.

Chi sono i soggetti obbligati:

• Lavoratori subordinati impiegati dalle imprese edili

• Lavoratori autonomi operanti nei cantieri

• Tecnici presenti nei cantieri temporanei o mobili

• Personale impiegato in regime di appalto o subappalto, sia in cantieri pubblici che privati

Cosa dovrà contenere il Badge cartaceo o digitale:

• Dati anagrafici completi del lavoratore

• Fotografia recente per l’identificazione visiva

• Dati dell’impresa di appartenenza e data di assunzione

• Certificato di idoneità sanitaria aggiornato

• Attestazione della formazione obbligatoria sulla sicurezza, in linea con quanto previsto dall’accordo stato-regioni 2025 sulla formazione obbligatoria.

L’entrata in vigore e l’obbligo è differenziato, per i contratti Pubblici scadenza 31 Dicembre 2025, per i contratti Privati scadenza 01 Marzo2026

Il Badge di Cantiere lo emette:

Il datore di lavoro è il soggetto responsabile non delegabile dell’emissione e fornitura del badge digitale ai propri dipendenti. Il processo prevede:

1. Registrazione dei dati del lavoratore nella Banca Dati Nazionale gestita dall’INL

2. Generazione automatica del badge precompilato con i dati identificativi

3. Assegnazione del codice univoco anticontraffazione

4. Consegna fisica o digitale del badge al lavoratore

Il sistema sarà interconnesso con il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), garantendo un flusso di dati integrato e verificabile in tempo reale.

Ricordiamo che in caso di non osservanza le sanzioni sono raddoppiate, punti decurtati raddoppiati per chi possiede patente a punti, notevoli interventi e sanzioni per chi lavora in regime Qualità e SOA.

Operativamente quali vantaggi si avranno:

• Tracciabilità automatica: Integrazione con sistemi di gestione presenze e rapportini digitali

• Riduzione errori: Eliminazione della documentazione cartacea e dei controlli manuali

• Controlli più rapidi: Verifica immediata della regolarità durante le ispezioni

• Conformità semplificata: Sistema centralizzato per la gestione dei documenti di sicurezza

Le imprese che sapranno cogliere questa opportunità, investendo in soluzioni digitali integrate per la gestione amministrativa e operativa del cantiere, non solo rispetteranno gli obblighi normativi ma acquisiranno anche un vantaggio competitivo significativo in termini di efficienza e controllo.

L’adeguamento al badge digitale può essere il momento giusto per ripensare l’intera gestione digitale della tua impresa edile. Valutiamo insieme quali soluzioni possono fare la differenza per la tua realtà: dalla tracciabilità dei lavoratori alla gestione documentale, fino all’integrazione tra ufficio e cantiere.

Restiamo come sempre a disposizione per qualunque chiarimento, contattando la redazione menzionando detto articolo.

  • Dott. G.Esposito
  • Eng.& Safety Manager

Il D.L. per Sicurezza Cantieri è Diventata Legge Nuova Sicurezza sul Lavoro 2026- 2a parte

Per Imprese/Ditte/Autonomi nel settore Cantieri Temporanei e Mobile

Alle Lettrici e Lettori, Il D.L. 159/2025 è diventa legge dello Stato inserita e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°301 del 31-12-2025, subito in vigore con alcuni incrementi e precisamente:

La Legge 198/2025 non si è limitata a confermare l’impianto del decreto di ottobre, ma ha introdotto modifiche chirurgiche volte a rendere più stringenti i controlli e più chiara la responsabilità aziendale. Il focus si sposta decisamente sulla tracciabilità digitale e sulla qualificazione delle imprese.

6. Patente a crediti:

La legge di conversione ha inasprito il sistema di decurtazione punti per scoraggiare le violazioni negli appalti.

  • a)  Sanzioni Raddoppiate: La sanzione massima per gravi violazioni passa da 6.000 a 12.000 euro. 
  • b) Decurtazione Automatica per “Near Miss”: È introdotto l’obbligo di tracciamento dei “mancati infortuni”. La mancata comunicazione o analisi dei near miss può ora influire sul punteggio della patente in caso di ispezione.
  • c) Recupero Crediti: Il recupero dei punti non è più automatico col tempo, ma è vincolato alla dimostrazione dell’avvenuta formazione aggiuntiva e all’implementazione di modelli di gestione (MOG) certificati.

7. Fascicolo Elettronico del Lavoratore

a) Il FEL sostituisce definitivamente il vecchio libretto formativo cartaceo. È un archivio digitale integrato (interoperabile con INL e INAIL) che segue il lavoratore in tutta la sua carriera.

Esempio Pratico: Come aggiornare il Fascicolo

Immaginiamo un’azienda che eroga un corso di formazione specifica a un lavoratore. Ecco il flusso operativo:     

1a. Conclusione Corso: L’ente formatore (o l’azienda, se autorizzata) carica l’attestato sulla piattaforma ministeriale/regionale dedicata.

2a. Validazione Digitale: Il sistema genera un codice univoco associato al lavoratore tramite Codice Fiscale.

3a. Consultazione Datore di Lavoro: Il nuovo datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, accede al FEL tramite SPID/CIE e visualizza il “cruscotto formativo” (es. “Formazione Specifica Rischio Medio – Scadenza 2028”).

4a. Verifica Ispettiva: In caso di ispezione, il tecnico della prevenzione inquadra il QR Code del lavoratore (spesso stampato sul nuovo badge di cantiere) per verificare in tempo reale se il fascicolo è aggiornato.

8. Il Preposto:

In sintesi, la Legge 198/2025 introduce obblighi più stringenti per i preposti, focalizzandosi su formazione potenziata (12 ore minime, aggiornamento biennale di 6 ore, solo presenza/videoconferenza sincrona, no e-learning asincrono) e potere di intervento diretto in caso di pericoli, come l’interruzione delle attività e segnalazione ai superiori per comportamenti non conformi o attrezzature difettose, rendendo il loro ruolo centrale e responsabile nella sicurezza operativa. 

Nuovi Obblighi Formativi (Accordo Stato-Regioni 2025)

  • • Formazione Iniziale: Minimo 12 ore (8 generali + 4 gestionali).
  • • Aggiornamento: Biennale (ogni 2 anni) con corso di almeno 6 ore, con contenuti mirati e aggiornati sui rischi aziendali.
  • • Modalità: Solo in presenza o videoconferenza sincrona (no e-learning asincrono).
  • • Verifica Apprendimento: Obbligatoria e documentata. 
  • Obblighi di Vigilanza e Intervento (derivanti da L. 215/2021)
  •  • Vigilanza Comportamentale: Intervenire e correggere comportamenti non sicuri dei lavoratori.
  •  • Interruzione Attività: Sospendere l’attività se rileva pericoli o attrezzature difettose, informando i superiori.
  •  • Segnalazione: Tempestiva dei rischi e delle non conformità ai superiori. 

Cosa Significa per le Aziende:

  •   • Adeguamento Immediato: Adeguare i piani formativi e garantire la conformità entro le nuove scadenze, anticipando gli aggiornamenti se necessario per allinearsi al biennio.
  •  • Tracciabilità: Documentare scrupolosamente formazione, presenze e prove d’apprendimento.
  •  • Ruolo Centrale: Il preposto è una figura chiave, con responsabilità operative dirette, non più solo un supervisore formale.

Ricordiamo che le visite mediche in tutto il settore edile devono essere complete di Tossicologico per tutti non solo per autisti, e devono essere inseriti i certificati idoneità anche con prescrizione nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore.

Quindi ricordiamo iter che prima di assumere nel comparto edile qualsiasi mansione bisogna fare prima visita medica preassuntiva – poi si esegue assunzione – poi formazione generale sulla sicurezza sul lavoro e specifica per mansione – inserimento nel Fascicolo digitale – poi può entrare in cantiere.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale delucidazione o chiarimento necessiti.

Dott. G. Esposito                                                                                                                                                                                          Gennaio2026                                                                                                                        

Eng.& Safety Manager      

Il D. L . per la Sicurezza sui Cantieri è diventata Legge: Nuova sicurezza sul lavoro 2026

Per Imprese/Ditte/Autonomi nel settore Cantieri Temporanei e Mobile

Alle Lettrici e Lettori, Il D.L. 159/2025 è diventa legge dello Stato inserita e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°301 del 31-12-2025, subito in vigore con alcuni incrementi e precisamente:


La Legge 198/2025 non si è limitata a confermare l’impianto del decreto di ottobre, ma ha introdotto modifiche chirurgiche volte a rendere più stringenti i controlli e più chiara la responsabilità aziendale. Il focus si sposta decisamente sulla tracciabilità digitale e sulla qualificazione delle imprese.

1. Tracciabilità e Vigilanza:

Il “Badge di Cantiere” Una delle integrazioni più rilevanti riguarda il settore edile e degli appalti. Identificazione Digitale: Viene introdotto l’obbligo del badge di cantiere elettronico per tutti i lavoratori presenti, inclusi i subappaltatori e i lavoratori autonomi. Il sistema deve interfacciarsi con la banca dati nazionale.

Sanzioni:

La mancata esposizione o il mancato funzionamento del sistema di tracciamento comporta sanzioni amministrative pecuniarie aggravate per il Datore di Lavoro e il Committente.

2 .Formazione e Sicurezza

“Efficace” La legge di conversione ha rafforzato l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, introducendo specifiche sui controlli: Registrazione delle competenze: Non basta più l’attestato la formazione deve essere registrata in un apposito fascicolo elettronico del lavoratore.

Verifiche sul campo:

Viene sancito l’obbligo per il preposto di verificare non solo l’attuazione delle direttive ma anche l’effettiva comprensione della formazione ricevuta dai lavoratori, con potere di interruzione immediata dell’attività in caso di palesi lacune.

3. Rafforzamento dei Poteri Ispettivi:

In sede di conversione è stato confermato e potenziato il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Incrocio Banche Dati:

È stata autorizzata la piena interoperabilità tra le banche dati di INPS, INAIL e le Procure della Repubblica per identificare in tempo reale le anomalie nei flussi contributivi che spesso celano irregolarità sulla sicurezza.

Assunzioni:

La legge finanzia l’assunzione di ulteriori contingenti ispettivi per garantire una copertura capillare, specialmente nelle aree a rischio elevato ( cantieri infrastrutturali e logistiche)

4. Alternanza Scuola- Lavoro (PCTO) e Tutela dei Minori:

Un punto su cui il Parlamento è intervenuto con forza è la protezione degli studenti: Divieto di Rischio Elevato: Le imprese non possono adibire gli studenti in PCTO a lavorazioni classificate come “rischio elevato” nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Integrazione DVR: Il DVR deve ora contenere una sezione specifica dedicata alle misure di prevenzione per i soggetti in formazione e tirocinio.


5. Protezione Civile e Emergenze:

La Legge 198/2025 tocca anche l’ambito della Protezione Civile:

Proroga emergenze: Sono stati prorogati i termini per la gestione delle emergenze legate agli eventi meteorologici del 2023.

Semplificazione:

procedure più snelle per l’acquisto di beni e servizi necessari al soccorso pubblico in situazioni di estrema urgenza.


Sintesi delle Decorrenze:

  • Entrata in vigore Legge 198/2025: 31 dicembre 2025 Giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
  • Nuovo Badge di Cantiere: 1° febbraio 2026 Periodo di adeguamento tecnico per i sistemi software.
  • Aggiornamento DVR (Sez. PCTO): Immediatezza Obbligatorio per tutte le aziende che ospitano studenti.

Questa riforma rappresenta il “colpo di coda” normativo del 2025. Per le aziende, la priorità assoluta di gennaio sarà l’audit interno sulla formazione e l’aggiornamento dei sistemi di accesso nei cantieri.


Seguirà articolo per aggiornamento patente a crediti e raddoppio sanzioni, recupero crediti; Fascicolo Elettronico del Lavoratore; nuovi obblighi stringenti per i Preposti e sanzioni.


Restiamo a disposizione per ogni eventuale delucidazioni necessiti.
Dott. G.Esposito

Gennaio2026

Eng.& Safety Manager

Finanzia Agevolata Regione Campania

Imprese Turistiche da Alloggi a Ostelli- Villaggi turistici -Campeggi – Case e camere vacanze – Alberghi e simili e strutture ed aree annesse.

Il ns. Studio di Consulenza – Evidenzia  la pubblicazione di un interessante avviso, bandito dalla Regione Campania, che concede contributi alle imprese turistiche per la realizzazione di interventi e opere per migliorare la sostenibilità, la fruibilità, l’accessibilità e l’attrattività di destinazioni non ricomprese nei circuiti turistici tradizionali. Possono presentare domanda di contributo le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente:
• costituite ed operanti;


• che, alla presentazione dell’istanza, abbiano depositato almeno 2 bilanci o presentato almeno 2 dichiarazioni dei redditi;


• in possesso di CUSR e CIN;


• operanti con codice Ateco primario (desumibile da visura camerale) in uno dei seguenti settori di attività: 55.10.0 Servizi di alloggio di alberghi e simili; 55.30.02 Villaggi turistici e alloggi glamping; 55.20.1 Ostelli; 55.20.2 Rifugi e baite di montagna; 55.20.4 Bed and Breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze; 55.30.01 – Campeggi; 55.300.0 Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali;


• con l’unità operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Campania.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti rivolti all’ammodernamento, all’ampliamento e alla riqualificazione di strutture ricettive esistenti e che riguardino una o più delle seguenti tipologie di interventi:


• adeguamenti strutturali per migliorare l’efficienza energetica, come l’installazione di pannelli solari, sistemi di riscaldamento e raffreddamento a basso impatto ambientale, e miglioramenti all’isolamento;


• ottenimento di certificazioni ambientali e di sostenibilità (es. certificazioni LEED, ISO 14001);


• investimenti in sistemi di gestione e riciclo dei rifiuti, inclusi contenitori e attrezzature per la riduzione dei rifiuti;


• utilizzo di materiali eco-compatibili e sostenibili per la riqualificazione delle strutture;
• opere di ristrutturazione per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, come rampe, ascensori e bagni accessibili;


• acquisto e installazione di tecnologie assistive per facilitare l’accesso e l’uso delle strutture, come sistemi di comunicazione per non udenti o dispositivi per ipovedenti;
• creazione di segnaletica chiara e visibile, mappe e informazioni turistiche in formati accessibili, come braille o lingue straniere;


• spese per corsi di formazione del personale sulla gestione e assistenza ai visitatori con esigenze speciali;


• investimenti per la creazione di nuove attrazioni e servizi turistici, come percorsi turistici, centri di informazione e aree di intrattenimento;


• campagne promozionali e attività di marketing mirate a valorizzare e promuovere le destinazioni turistiche non tradizionali;


• investimenti in software e hardware per la gestione e promozione turistica, come sistemi di prenotazione online, applicazioni mobili e piattaforme di marketing digitale;
• progettazione e realizzazione di siti web e applicazioni mobili per migliorare l’esperienza dei turisti e la visibilità delle destinazioni;


• addestramento del personale nell’uso e nella gestione delle nuove tecnologie adottate.


I progetti avere una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di devono essere realizzati in 12 mesi ed avere spese ammissibili non inferiori a 30.000,00 euro.


L’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento «de minimis» nella forma di contributo in conto capitale e alle spese, a copertura del 75% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di € 100.000,00.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata  fino alle ore 23:59 del 30/01/2026.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa “a graduatoria”.


Restando a disposizioni per qualsiasi delucidazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali e distinti saluti.

Sicurezza sul Lavoro

L’adozione del modello organizzativo 231 mette al riparo l’impresa in caso di infortuni.

Per le Pmi è ora possibile tenere sotto controllo i rischi aziendali in materia di salute e sicurezza e adottare modelli organizzativi che possono esonerare l’azienda dalle responsabilità amministrative previste dal Dlgs 231/01. Il documento che introduce le procedure semplificate in questo campo, approvato dalla commissione consultiva, è operativo dal 13 febbraio scorso (dopo la pubblicazione del relativo avviso in «Gazzetta»). Il documento, una sorta di modello 231 specifico per la sicurezza, è riservato alle Pmi, cioè agli enti che impiegano meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il modello di organizzazione e gestione efficacemente implementata dalle imprese – anche se non obbligatorio per legge – è di fatto l’unico strumento idoneo a prevenire e evitare le conseguenze della commissione dei reati legati a violazioni della normativa in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall’articolo 27-septies del Dlgs 231/01, e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative. Il modello che scaturisce dalle procedure semplificate, consiste in una sorta di valutazione aziendale dei rischi, in grado di analizzare le scelte organizzative dell’impresa per l’adempimento degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall’articolo 30 del Testo unico sicurezza.

Nel modello, l’alta direzione aziendale – che corrisponde agli organi di vertice dell’ente ma non si identifica necessariamente con l’organo amministrativo – deve definire la politica aziendale in materia di salute e sicurezza, individuando eventuali elementi di criticità, gli obiettivi di miglioramento e gli strumenti idonei a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza.


L’efficacia esimente del modello ha due indicatori fondamentali: la capacità di introdurre strumenti di controllo dei processi di applicazione della normativa, e il raggiungimento costante degli obiettivi di miglioramento stabiliti dall’azienda in coerenza con la propria organizzazione.


I documenti in forma semplificata appaiono davvero come strumenti di semplificazione utili per l’impresa che intenda implementare il modello per la prevenzione dei reati legati alla sicurezza sul lavoro: si tratta infatti di una vera e propria “guida” con schede da compilare, suggerimenti ed elementi descrittivi che rendono la predisposizione del documento decisamente più snella e meno complessa di quanto non sarebbe stata in assenza del lavoro della commissione consultiva.


È improbabile che una azienda di medio-piccole dimensioni abbia le risorse interne per predisporre il documento senza l’aiuto di un consulente, tuttavia le indicazioni contenute nelle procedure sono di grande aiuto e rappresentano una traccia imprescindibile, avendo peraltro cura di ricordare che il modello organizzativo, per avere efficacia esimente, deve comunque contenere tutti gli elementi elencati nell’articolo 30 del Testo Unico sicurezza, essere efficacemente attuato e accompagnato dalla nomina dell’organismo di vigilanza, che è un organismo previsto espressamente dal Dlgs 231/01, dotato di poteri autonomi, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento (si veda l’articolo in basso).


Le sanzioni previste nel Dlgs 231/01 colpiscono l’impresa per fatti di reato commessi da soggetti apicali o altri soggetti che siano sotto la loro direzione e sono irrogate dal giudice del dibattimento penale insieme alla sentenza che decide sulla responsabilità della persona fisica imputata. Sono sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive: quelle pecuniarie si misurano in “quote” con un compasso edittale che, a seconda dei reati, va da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 quote con valore fra un minimo per quota che va da 250,23 a 1549,37 euro. Il valore concreto della quota è stabilito dal giudice in base al grado di responsabilità dell’ente nella commissione del reato da parte della persona fisica (in pratica, quanto la carente organizzazione dell’ente ha favorito la commissione del reato) e delle capacità economiche dell’ente.


Sono previste anche sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Queste possono andare da tre mesi ad un anno.


Tale legislazione si applica anche agli Enti e P.A. speriamo che i ns. più attenti Amministratori si sensibilizzino e con la modestia del saggio Amministratore chiedano a noi tecnici il come fare. Come sempre restiamo a disposizione per ogni eventuale. Vi aggiorneremo con altre legislazioni: NIS/NIS2 – L.190/2012 – D.L. 231/2001 – D.L. 24/2023 – MOG


Eng. & Safety Manager
Dott. G. Esposito

NUOVE AGEVOLAZIONI IN AUTOPRODUZIONE ENERGIA

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato un nuovo Avviso pubblico da 262 milioni di euro per la selezione di progetti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

L’Avviso è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione per progetti localizzati in aree industriali, produttive o artigianali di Comuni con più di 5 mila abitanti situati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di:


a) un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico, per autoconsumo immediato (potenza nominale non inferiore a 10 kW e non superiore a 1.000 kW);


b) eventuale sistema di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica dietro il contatore (behind-the-meter), ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla precedente lettera a) collegato direttamente, su base annua.


È ammessa, a determinate condizioni, anche il potenziamento di un impianto fotovoltaico e/o termofotovoltaico esistente, ma non il rifacimento.


Sono ammissibili le spese, direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, che riguardano:


a) impianti fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e dei vari componenti di impianto, connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;


b) impianti termo-fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e della componentistica termica (tubature, valvole, gruppo pompe, centralina e accumulatore solare/scambiatore circuito solare), connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;


c) eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica: acquisto, trasporto e installazione del sistema e dei vari componenti di impianto, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti nella misura massima:


a) del 38 % per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 48% per le medie imprese, ovvero del 58 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti fotovoltaici;


b) del 43% per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 53% per le medie imprese, ovvero del 63 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti termo-fotovoltaici;


c) del 28 % per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 38% per le medie imprese, ovvero del 48 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica.


Le intensità di contributo possono essere aumentate di alcuni punti percentuali in presenza di alcune condizioni quali, a titolo di esempio: installazione di moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico con categoria “B” o “C”; possesso, da parte del soggetto proponente, di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.


Le domande di agevolazione possono essere presentate, con “procedura valutativa”, a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 03/12/2025 e fino alle ore 10:00 del giorno 03/03/2026.

Come sempre siamo a completa disposizione per approfondimenti e chiarimenti di merito, nonché per verificare la prefattibilità di accesso alla misura agevolativa.


Eng. & Safety Manager Dott. G. Esposito


Contributi per imprese turistiche: la Regione Campania finanzia progetti di sostenibilità e accessibilità

Gent.li Lettrici ed Lettori, ci pregiamo segnalarvi la pubblicazione di un interessante avviso, bandito dalla Regione Campania, che concede contributi alle imprese turistiche per la realizzazione di interventi e opere per migliorare la sostenibilità, la fruibilità, l’accessibilità e l’attrattività di destinazioni non ricomprese nei circuiti turistici tradizionali.  Possono presentare domanda di contributo le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente:

• costituite ed operanti;

• che, alla presentazione dell’istanza, abbiano depositato almeno 2 bilanci o presentato almeno 2 dichiarazioni dei redditi;

• in possesso di CUSR e CIN;

• operanti con codice Ateco primario (desumibile da visura camerale) in uno dei seguenti settori di attività:

55.10.0 Servizi di alloggio di alberghi e simili;

55.30.02 Villaggi turistici e alloggi glamping;

55.20.1 Ostelli;

55.20.2 Rifugi e baite di montagna;

55.20.4 Bed and Breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze; 55.30.01 – Campeggi;

55.300.0 Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali;

• con l’unità operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Campania.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti rivolti all’ammodernamento, all’ampliamento e alla riqualificazione di strutture ricettive esistenti e che riguardino una o più delle seguenti tipologie di interventi:

• adeguamenti strutturali per migliorare l’efficienza energetica, come l’installazione di pannelli solari, sistemi di riscaldamento e raffreddamento a basso impatto ambientale, e miglioramenti all’isolamento;

• ottenimento di certificazioni ambientali e di sostenibilità (es. certificazioni LEED, ISO 14001);

• investimenti in sistemi di gestione e riciclo dei rifiuti, inclusi contenitori e attrezzature per la riduzione dei rifiuti;

• utilizzo di materiali eco-compatibili e sostenibili per la riqualificazione delle strutture;

• opere di ristrutturazione per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, come rampe, ascensori e bagni accessibili;

• acquisto e installazione di tecnologie assistive per facilitare l’accesso e l’uso delle strutture, come sistemi di comunicazione per non udenti o dispositivi per ipovedenti;

• creazione di segnaletica chiara e visibile, mappe e informazioni turistiche in formati accessibili, come braille o lingue straniere;

• spese per corsi di formazione del personale sulla gestione e assistenza ai visitatori con esigenze speciali;

• investimenti per la creazione di nuove attrazioni e servizi turistici, come percorsi turistici, centri di informazione e aree di intrattenimento;

• campagne promozionali e attività di marketing mirate a valorizzare e promuovere le destinazioni turistiche non tradizionali;

• investimenti in software e hardware per la gestione e promozione turistica, come sistemi di prenotazione online, applicazioni mobili e piattaforme di marketing digitale;

• progettazione e realizzazione di siti web e applicazioni mobili per migliorare l’esperienza dei turisti e la visibilità delle destinazioni;

• addestramento del personale nell’uso e nella gestione delle nuove tecnologie adottate.

I progetti avere una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di devono essere realizzati in 12 mesi ed avere spese ammissibili non inferiori a 30.000,00 euro.

L’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento « de minimis » nella forma di contributo in conto capitale e alle spese, a copertura del 75% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di € 100.000,00.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata a decorrere dalle ore 00:00 del 01/12/2025 e fino alle ore 23:59 del 30/01/2026. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa “a graduatoria”.

Restando come sempre a disposizioni per qualsiasi delucidazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali e distinti saluti a Tutti.

Dott. G. Esposito                                                                                                                                                            Eng. & Safety manager                                            

Nuovo decreto legge: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 159/2025: nuove misure per rafforzare sicurezza e controlli nei luoghi di lavoro

Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti che è stato approvato e pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo D.L. 159 (31-10-2025).


Si ricorda che il D.Lgs. 81/08 è un testo unico per cui è sempre aggiornabile e integrabile in qualsiasi momento il legislatore lo ritenga opportuno; per cui a seguito dell’incremento degli infortuni sul lavoro, specialmente tra lavoratori risultati a nero, il Consiglio dei Ministri ha emesso nuovo decreto per contrastare detti fenomeni ed ampliare dei criteri sia in ambiente Pubblico che Privato.

Oltre al Potenziamento dell’Ispettorato del Lavoro INL, dei Carabinieri INL ed incremento vigilanza ed ispezione anche ad opera INAIL. Di seguito evidenzieremo alcuni punti salienti.


1)Introduzione badge digitale obbligatorio nei cantieri :


a) Tulle le Imprese Edili (Sia in regime di appalto che subbappalto sia Pubblico che Privato) devono fornire tale tessera con i dati del lavoratore, foto, codice univoco anticontraffazione.

Sarà interoperabile con la piattaforma Nazionale dell’inclusione Sociale e Lavorativa, tracciando presenze e regolarità contributiva. Per cui ogni cantiere dovrà dotarsi di lettore.


2) La Patente a crediti sarà più severa con raddoppio sanzioni:


a) Aumento multe con raddoppio e decurtazione punti in presenza di lavoro nero, sino alla sospensione immediata dell’attività.


3) Incremento Vigilanza ed incentivi aziende virtuose :


a) Incremento vigilanza dell’INAIL nei confronti dei datori di Lavoro che ricorreranno al subappalto.


b) Revisione aliquota INAIL a partire da Gennaio2026
c) Esclusione da bonus delle aziende non virtuose

4) Formazione ed alternanza scuola lavoro:


a) INAIL estenderà la sua copertura detti percorsi scuola-lavoro, con divieto di adibire gli studenti ad attività alto rischio ed indicate nel DVR aziendale.


b) Prevenzione Molestie e Violenze nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
c) Borse di studio per gli orfani di vittime sui luoghi di lavoro o malattia professionale.


5) Contrasto a cadute e DPI


a) Priorità ai sistemi collettivi di protezione contro le cadute dall’alto.
b) Gli indumenti di lavoro vengono inseriti nei DPI.


6) Formazione-Salute-Norme Tecniche

  • a) Art,37 l’aggiornamento della formazione e registrazione su fascicolo elettronico lavoratore.
  • b) Introduzione nelle visite del Medico Competente gli screening oncologici.


7) Nuovi Obblighi : raccolti ad INL e INAIL.


  • a) estensione prevenzione a condotte violente e moleste
    b) Obbligo dei comitati paritetici di comunicare i dati a INL ed INAIL.
  • c) Revisione degli accertamenti per tossicologico ed alcol.


Seguiranno ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti.
Restiamo come sempre a disposizione per qualunque chiarimento, contattando la redazione menzionando detto articolo.


Dott. G.Esposito
Eng.& Safety Manager

Il ruolo del RUP negli appalti pubblici: competenze, integrazione e normative

Integrazione di saperi economico-finanziari, giuridico-amministrativi e tecnico-gestionali

La figura del RUP, nel panorama della gestione dei contratti pubblici, si trova a dover orchestrare una sinfonia di flussi informativi che attraversano diverse discipline e competenze. L’integrazione di saperi economico-finanziari, giuridico-amministrativi e tecnico-gestionali diventa essenziale per assicurare che il progetto si sviluppi in maniera fluida e conforme alle normative vigenti.

Il RUP, quindi, deve possedere una visione olistica e multidisciplinare, capace di connettere i punti tra le diverse aree di conoscenza e garantire che le informazioni fluiscono in modo coerente e tempestivo tra le varie fasi del progetto. Ad esempio, le decisioni tecniche devono essere allineate con le restrizioni di budget, mentre le scelte economico-finanziarie devono essere conformi al quadro giuridico e amministrativo che regola il contratto pubblico.

La capacità del RUP di integrare questi diversi ambiti di sapere assicura non solo la legalità e la fattibilità del progetto, ma anche la sua efficienza ed efficacia operativa.

Estensione del Project Management

L’evoluzione del ruolo del RUP si riflette anche nell’estensione delle sue competenze nel campo del Project Management, abbracciando concetti quali il Programme Management e il Portfolio Management. In questo contesto, il RUP non si occupa solo della gestione di un singolo progetto, ma anche della coordinazione e dell’ottimizzazione di un insieme di progetti (Programme Management) o dell’intero portafoglio di progetti dell’ente (Portfolio Management).

Il RUP, quindi, deve essere in grado di gestire le complessità e le sfide che emergono quando si coordinano più progetti contemporaneamente, assicurando che ciascuno di essi sia allineato con gli obiettivi strategici dell’ente e che le risorse siano allocate in modo ottimale tra i diversi progetti. Questo richiede una profonda comprensione delle metodologie di Project Management, nonché la capacità di applicare principi e pratiche di gestione del progetto a livello macroscopico, considerando l’intero portafoglio di progetti e assicurando che essi siano allineati con la strategia complessiva dell’ente.

Interazione con BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager

Nel contesto della digitalizzazione dei processi costruttivi e gestionali, il RUP deve riuscire ad interagire e a coordinare efficacemente diverse figure professionali, tra cui il BIM Coordinator, il BIM Manager e il CDE Manager, ciascuna delle quali svolge un ruolo cruciale nella gestione informativa digitale del progetto. Il BIM Coordinator è responsabile della gestione e dell’ottimizzazione dei modelli informativi e assicura che le informazioni siano coerenti e conformi agli standard del progetto. Il BIM Manager, d’altra parte, si occupa della gestione strategica dell’implementazione BIM e assicura che le tecnologie e i processi BIM siano implementati e utilizzati in modo efficace.

Infine, il CDE Manager gestisce l’Ambiente Comune di Dati (Common Data Environment – CDE) e assicura che i dati del progetto siano accurati, accessibili e sicuri. Il RUP, quindi, deve essere in grado di coordinare queste figure professionali, assicurando che le informazioni fluiscono efficacemente tra di loro e che le decisioni siano prese in modo informato e tempestivo. Ciò implica una comprensione approfondita delle responsabilità e delle competenze di ciascuna di queste figure, nonché la capacità di facilitare la collaborazione e la comunicazione tra di loro.

Conoscenze in Project Management secondo la norma UNI 11337-7

La norma UNI 11337-7 fornisce linee guida e standard per la gestione informativa digitale nei progetti di costruzione, con un focus particolare sulle competenze e le conoscenze richieste per le figure professionali coinvolte nel processo BIM. Per il RUP, avere conoscenze in Project Management secondo questa norma significa essere in grado di applicare principi e pratiche di gestione del progetto che siano conformi agli standard BIM e che facilitino l’implementazione efficace delle tecnologie e dei processi BIM nel progetto.

Questo include la capacità di definire chiaramente ruoli e responsabilità, stabilire e mantenere processi di comunicazione efficaci, gestire e mitigare i rischi e assicurare che il progetto sia eseguito in modo conforme agli standard BIM e agli obiettivi dell’ente. Inoltre, il RUP deve essere in grado di utilizzare gli strumenti e le tecnologie BIM in modo efficace, assicurando che le informazioni siano gestite e condivise in modo da facilitare la collaborazione tra tutte le parti interessate.

La figura del RUP e le altre figure satellite

Il RUP, nella sua nuova funzione, non solo coordina e supervisiona le diverse fasi del progetto, ma funge anche da punto di riferimento per le altre figure coinvolte nell’appalto. La sua capacità di interagire efficacemente con il D.L., il DE e il progettista è fondamentale per il successo degli appalti pubblici, garantendo che le opere siano realizzate in modo efficiente, trasparente e conforme agli obiettivi stabiliti. La complessità del suo ruolo richiede una preparazione adeguata e una continua formazione per affrontare le sfide del settore.

RUP e DEC nuovo codice appalti

RUP e DEC, responsabile unico del progetto e direttore dell’esecuzione, sono due figure importanti secondo il codice dei contratti pubblici. Vengono nominati in fasi diverse dell’appalto e ricoprono ruoli differenti. In alcuni casi possono anche coincidere. Il RUP gestisce tutto il ciclo dell’appalto, dalla pianificazione alla realizzazione, assicurandosi che le procedure siano corrette e efficienti. Durante l’esecuzione, il RUP coordina e supervisiona, gestendo modifiche e certificazioni. Il DEC, invece, si concentra solo sulla fase di esecuzione del contratto, controllando che le prestazioni siano conformi ai requisiti. Si occupa della gestione tecnica e contabile del progetto e riporta al RUP, che può avvalersi del DEC quando necessario. In sintesi, mentre il RUP ha un ruolo più ampio e integrato, il DEC si specializza nel garantire che l’esecuzione del contratto rispetti gli standard previsti.

RUP e progettista nuovo codice appalti

Il RUP deve supervisionare e coordinare le attività del progettista, assicurandosi che il progetto rispetti le norme e gli obiettivi di qualità e sicurezza. Questo implica una comunicazione costante tra le due figure, affinché il progettista possa ricevere indicazioni chiare e tempestive. Il RUP ha la facoltà di delegare specifici compiti operativi a responsabili di procedimento per ciascuna fase, inclusa la progettazione. Tuttavia, la responsabilità finale rimane sempre in capo al RUP, che deve garantire l’integrità del progetto e il rispetto delle normative vigenti.  Il RUP può avvalersi di una struttura di supporto e di esperti, inclusi tecnici specializzati nel settore dell’ingegneria e architettura. Questo è particolarmente rilevante per garantire che il progettista disponga delle risorse e delle informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo efficace.

RUP e direttore lavori nuovo codice appalti

La relazione tra RUP e D.L. è caratterizzata da una comunicazione costante e tempestiva, specialmente durante la fase di esecuzione del contratto. Il D.L. funge da intermediario tra il RUP e l’impresa esecutrice, assicurando che le disposizioni impartite dal RUP siano seguite e implementate correttamente. Il D.L. opera in autonomia nell’esecuzione dei contratti, coordinando l’ufficio di direzione dei lavori e rispettando le disposizioni impartite dal RUP. È responsabile di attività come l’accettazione dei materiali, l’emissione di ordini di servizio, la verifica della corretta esecuzione dei lavori e la compilazione di documenti contabili per monitorare la spesa. Il RUP ha la responsabilità della direzione generale dell’appalto e può impartire istruzioni al D.L. per garantire la regolarità dei lavori. È anche il destinatario delle comunicazioni formali riguardanti l’avanzamento e le problematiche riscontrate.

Formazione specifica del RUP

La figura del responsabile unico del progetto richiede un’adeguata e specifica competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management, soprattutto per quanto riguarda procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi. A specificarlo è l’art. 4 comma 4 dell’allegato I.2 D.Lgs. 36/2023.

FINE ULTIMA PARTE

Restiamo a disposizione

Dott.G.Esposito          Eng.&Safety Manager

Da ANAC linee guida a RUP e DEC per controlli più rigorosi sull’esecuzione dei contratti di servizi e forniture

Il Ruolo Strategico del RUP nel Nuovo Codice degli Appalti: Trasparenza, Controlli, Digitalizzazione e Sostenibilità nella Gestione degli Appalti Pubblici

Con la delibera 497 del 29 ottobre 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fornisce importanti indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture. L’intervento richiama in particolare il ruolo centrale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), invitandoli ad esercitare una supervisione attiva e trasparente in ogni fase dell’appalto e a svolgere un ruolo attivo, garantendo che l’esecuzione contrattuale avvenga secondo le clausole stabilite.

Il documento fornisce linee guida operative ai RUP e ai DEC per superare le criticità riscontrate nelle attività di vigilanza e rafforzare i controlli durante l’esecuzione dei contratti pubblici attraverso un monitoraggio concreto e documentato.

Tra le misure suggerite:
⦁ ispezioni periodiche e a sorpresa, per garantire un monitoraggio continuo;


⦁ check-list di verifica e verbali dettagliati, redatti in contraddittorio con l’appaltatore;
⦁ valutazione tecnica delle migliorie proposte, con modalità chiare e trasparenti.
I controlli devono essere costanti e sistematici, non limitandosi a risposte reattive a segnalazioni o problematiche emerse.

È emersa, infatti, la frequente assenza di documentazione che attesti le verifiche svolte, compromettendo la trasparenza e la tracciabilità. È richiesto l’uso di criteri misurabili per redigere attestazioni periodiche di regolare esecuzione, basate su analisi qualitative e quantitative.

La verbalizzazione accurata delle attività di controllo è fondamentale per assicurare trasparenza e tracciabilità, prevenendo potenziali sanzioni. Le direttive derivano da anomalie riscontrate durante le attività di vigilanza d’ufficio, soprattutto in appalti relativi a servizi e forniture.

Tra le principali problematiche:


⦁ controlli effettuati solo a posteriori, spesso in risposta a segnalazioni esterne;
⦁ mancanza di evidenze documentali sulle verifiche condotte;
⦁ scarso utilizzo di strumenti digitali per tracciare le attività in tempo reale.

Compenso RUP


Nel nuovo codice degli appalti, incentivo per funzioni tecniche è fissato al 2% dell’importo base di gara per lavori, servizi e forniture. Di questa percentuale, l’80% è distribuito tra il RUP e gli altri tecnici coinvolti e i loro collaboratori, includendo gli oneri previdenziali e assistenziali. Le modalità di distribuzione e le eventuali riduzioni per ritardi o aumenti di costi ingiustificati sono stabilite dalle stazioni appaltanti in base alle loro normative. L’incentivo è erogato dal dirigente o dal responsabile di servizio in collaborazione con il RUP e non può superare il 100% dell’importo lordo annuo del dipendente che riceve l’incentivo.


Supporto al RUP


L’art. 15 al comma 6 indica la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere una struttura di supporto al RUP nuovo codice appalti. Possono essere destinate risorse finanziarie non superiori all’1 % dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Incentivi RUP


Il comma 6 dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 recita:


Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.


Questo desta molte preoccupazioni all’Anac, in quanto, stando alla normativa, il RUP ha la facoltà di fare affidamenti diretti senza alcun confronto, a sua totale discrezione per importi che potenzialmente possono essere altissimi. Basti pensare, ad esempio, all’appalto della telemedicina che assegna 800 milioni di euro o ad alcune tratte ferroviarie di 1/2 miliardi di €. Calcolando l’1% di tali importi, ci si rende conto che sono risorse di considerevole importanza. I servizi che il RUP può affidare direttamente sono servizi tecnici o legali, con lo scopo di gestire al meglio l’appalto. Per le opere, il tetto massimo stabilito dalla UE è 5,382 milioni di euro, entro cui si può procedere senza gara; per i servizi il tetto è 215.000 €. Secondo il presidente Anac Busia questo comma andrebbe modificato per non incorrere in una procedura di infrazione comunitaria.


RUP e digitalizzazione nel nuovo codice appalti


Il Decreto Legislativo 36/2023 ha introdotto una serie di normative e direttive che hanno un impatto significativo sul suo ruolo in Italia, soprattutto in termini di digitalizzazione e gestione dei contratti pubblici. É infatti richiesta una digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la trasparenza e la conformità dei progetti di costruzione. Questo richiede al RUP non solo una comprensione approfondita delle tecnologie digitali e delle piattaforme utilizzate, ma anche competenze e conoscenze specifiche per navigare efficacemente in questo ambiente digitale complesso.

Non più solo un gestore di procedimenti, il RUP moderno deve anche assumere il ruolo di gestore di progetti, o Project Manager, con una forte enfasi sulla gestione informativa digitale. Questo significa che il RUP deve essere in grado di navigare con competenza attraverso le sfide e le opportunità presentate dalla digitalizzazione, garantendo che le tecnologie digitali siano implementate e utilizzate in modo efficace per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei progetti di costruzione.


La figura del RUP, quindi, si trova a dover bilanciare le sue tradizionali competenze in ingegneria e gestione del progetto con una solida comprensione delle tecnologie digitali e delle strategie di gestione dell’informazione. Questo include la capacità di collaborare con vari stakeholder, come BIM Coordinators e CDE Managers, e di assicurare che le politiche e le pratiche di gestione dell’informazione siano allineate con gli obiettivi globali del progetto e dell’organizzazione. La digitalizzazione, in questo contesto, non si limita solo all’adozione di nuove tecnologie, ma si estende anche alla gestione informativa digitale, che comprende l’approvvigionamento digitale, l’e-Procurement e la Gestione Informativa Digitale.


Approvvigionamento digitale e e-Procurement e gestione informativa digitale (GID)
L’approvvigionamento digitale e l’e-Procurement rappresentano due aspetti fondamentali della digitalizzazione nel ciclo di vita del contratto pubblico, influenzando direttamente le modalità con cui le amministrazioni pubbliche e le entità private interagiscono, negoziano e stipulano contratti.

L’approvvigionamento digitale si riferisce all’utilizzo di soluzioni digitali per facilitare l’acquisto di beni, servizi e lavori, mentre l’e-Procurement riguarda l’uso di tecnologie elettroniche per semplificare le procedure di acquisto e rendere i processi di approvvigionamento più efficienti e trasparenti. Nel contesto del RUP, l’approvvigionamento digitale e l’e-Procurement implicano l’adozione di piattaforme elettroniche che permettono di gestire tutte le fasi del processo di acquisto, dalla pubblicazione degli appalti alla presentazione delle offerte, dalla valutazione delle proposte alla gestione dei contratti. Questo non solo accelera i tempi di esecuzione e riduce i costi, ma anche garantisce una maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni.


La Gestione Informativa Digitale (GID) è un concetto chiave nel contesto della digitalizzazione dei contratti pubblici, e si riferisce alla capacità di gestire, organizzare e utilizzare le informazioni in modo efficace attraverso l’uso di tecnologie digitali.

Nel caso del RUP, la GID si traduce nella necessità di gestire una mole sempre crescente di dati e informazioni che fluiscono durante tutte le fasi del progetto, dal concepimento alla realizzazione, alla manutenzione dell’opera. La GID implica l’adozione di strumenti e metodologie che permettono di raccogliere, archiviare, elaborare e condividere dati e informazioni in modo strutturato e organizzato, garantendo al contempo la sicurezza e la conformità dei dati.

Questo può includere l’uso del Building Information Modeling (BIM) per la gestione delle informazioni relative alla progettazione, costruzione e gestione degli edifici, così come l’adozione di piattaforme digitali per la condivisione e la collaborazione dei dati tra i vari stakeholder del progetto.


Il RUP, in questo scenario, deve assicurare che le informazioni siano gestite in modo tale da supportare efficacemente la presa di decisioni, facilitare la collaborazione tra le parti interessate e garantire che i dati siano accurati, affidabili e accessibili durante tutto il ciclo di vita del progetto. Inoltre, deve garantire che le pratiche di GID siano in linea con le normative vigenti, come quelle stabilite dal D. Lgs. 36/2023, e che le tecnologie e le piattaforme utilizzate siano sicure e rispettino gli standard di settore.


Le competenze richieste al RUP con l’avvento della digitalizzazione del nuovo codice appalti
Con la digitalizzazione richiesta dal nuovo codice appalti il RUP ha il compito di:
⦁ garantire la continuità dei flussi informativi;


⦁ estendere le proprie competenze nel Project Management per assicurare che i progetti siano gestiti in modo integrato e allineato con gli obiettivi strategici dell’ente;
⦁ coordinare e collaborare efficacemente con diverse figure professionali per assicurare una gestione efficace delle informazioni;


⦁ garantire che il progetto venga eseguito in conformità con gli standard e le best practice del settore, come quelle delineate nella norma UNI 11337-7.

Dunque, è indispensabile che il RUP sviluppi nuove competenze. Analizziamole nel dettaglio su grafico messo a disposizione dai Lavori Pubblici.

Dott.G.Esposito Eng.&Safety Manager