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Il ruolo del RUP negli appalti pubblici: competenze, integrazione e normative

Integrazione di saperi economico-finanziari, giuridico-amministrativi e tecnico-gestionali

La figura del RUP, nel panorama della gestione dei contratti pubblici, si trova a dover orchestrare una sinfonia di flussi informativi che attraversano diverse discipline e competenze. L’integrazione di saperi economico-finanziari, giuridico-amministrativi e tecnico-gestionali diventa essenziale per assicurare che il progetto si sviluppi in maniera fluida e conforme alle normative vigenti.

Il RUP, quindi, deve possedere una visione olistica e multidisciplinare, capace di connettere i punti tra le diverse aree di conoscenza e garantire che le informazioni fluiscono in modo coerente e tempestivo tra le varie fasi del progetto. Ad esempio, le decisioni tecniche devono essere allineate con le restrizioni di budget, mentre le scelte economico-finanziarie devono essere conformi al quadro giuridico e amministrativo che regola il contratto pubblico.

La capacità del RUP di integrare questi diversi ambiti di sapere assicura non solo la legalità e la fattibilità del progetto, ma anche la sua efficienza ed efficacia operativa.

Estensione del Project Management

L’evoluzione del ruolo del RUP si riflette anche nell’estensione delle sue competenze nel campo del Project Management, abbracciando concetti quali il Programme Management e il Portfolio Management. In questo contesto, il RUP non si occupa solo della gestione di un singolo progetto, ma anche della coordinazione e dell’ottimizzazione di un insieme di progetti (Programme Management) o dell’intero portafoglio di progetti dell’ente (Portfolio Management).

Il RUP, quindi, deve essere in grado di gestire le complessità e le sfide che emergono quando si coordinano più progetti contemporaneamente, assicurando che ciascuno di essi sia allineato con gli obiettivi strategici dell’ente e che le risorse siano allocate in modo ottimale tra i diversi progetti. Questo richiede una profonda comprensione delle metodologie di Project Management, nonché la capacità di applicare principi e pratiche di gestione del progetto a livello macroscopico, considerando l’intero portafoglio di progetti e assicurando che essi siano allineati con la strategia complessiva dell’ente.

Interazione con BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager

Nel contesto della digitalizzazione dei processi costruttivi e gestionali, il RUP deve riuscire ad interagire e a coordinare efficacemente diverse figure professionali, tra cui il BIM Coordinator, il BIM Manager e il CDE Manager, ciascuna delle quali svolge un ruolo cruciale nella gestione informativa digitale del progetto. Il BIM Coordinator è responsabile della gestione e dell’ottimizzazione dei modelli informativi e assicura che le informazioni siano coerenti e conformi agli standard del progetto. Il BIM Manager, d’altra parte, si occupa della gestione strategica dell’implementazione BIM e assicura che le tecnologie e i processi BIM siano implementati e utilizzati in modo efficace.

Infine, il CDE Manager gestisce l’Ambiente Comune di Dati (Common Data Environment – CDE) e assicura che i dati del progetto siano accurati, accessibili e sicuri. Il RUP, quindi, deve essere in grado di coordinare queste figure professionali, assicurando che le informazioni fluiscono efficacemente tra di loro e che le decisioni siano prese in modo informato e tempestivo. Ciò implica una comprensione approfondita delle responsabilità e delle competenze di ciascuna di queste figure, nonché la capacità di facilitare la collaborazione e la comunicazione tra di loro.

Conoscenze in Project Management secondo la norma UNI 11337-7

La norma UNI 11337-7 fornisce linee guida e standard per la gestione informativa digitale nei progetti di costruzione, con un focus particolare sulle competenze e le conoscenze richieste per le figure professionali coinvolte nel processo BIM. Per il RUP, avere conoscenze in Project Management secondo questa norma significa essere in grado di applicare principi e pratiche di gestione del progetto che siano conformi agli standard BIM e che facilitino l’implementazione efficace delle tecnologie e dei processi BIM nel progetto.

Questo include la capacità di definire chiaramente ruoli e responsabilità, stabilire e mantenere processi di comunicazione efficaci, gestire e mitigare i rischi e assicurare che il progetto sia eseguito in modo conforme agli standard BIM e agli obiettivi dell’ente. Inoltre, il RUP deve essere in grado di utilizzare gli strumenti e le tecnologie BIM in modo efficace, assicurando che le informazioni siano gestite e condivise in modo da facilitare la collaborazione tra tutte le parti interessate.

La figura del RUP e le altre figure satellite

Il RUP, nella sua nuova funzione, non solo coordina e supervisiona le diverse fasi del progetto, ma funge anche da punto di riferimento per le altre figure coinvolte nell’appalto. La sua capacità di interagire efficacemente con il D.L., il DE e il progettista è fondamentale per il successo degli appalti pubblici, garantendo che le opere siano realizzate in modo efficiente, trasparente e conforme agli obiettivi stabiliti. La complessità del suo ruolo richiede una preparazione adeguata e una continua formazione per affrontare le sfide del settore.

RUP e DEC nuovo codice appalti

RUP e DEC, responsabile unico del progetto e direttore dell’esecuzione, sono due figure importanti secondo il codice dei contratti pubblici. Vengono nominati in fasi diverse dell’appalto e ricoprono ruoli differenti. In alcuni casi possono anche coincidere. Il RUP gestisce tutto il ciclo dell’appalto, dalla pianificazione alla realizzazione, assicurandosi che le procedure siano corrette e efficienti. Durante l’esecuzione, il RUP coordina e supervisiona, gestendo modifiche e certificazioni. Il DEC, invece, si concentra solo sulla fase di esecuzione del contratto, controllando che le prestazioni siano conformi ai requisiti. Si occupa della gestione tecnica e contabile del progetto e riporta al RUP, che può avvalersi del DEC quando necessario. In sintesi, mentre il RUP ha un ruolo più ampio e integrato, il DEC si specializza nel garantire che l’esecuzione del contratto rispetti gli standard previsti.

RUP e progettista nuovo codice appalti

Il RUP deve supervisionare e coordinare le attività del progettista, assicurandosi che il progetto rispetti le norme e gli obiettivi di qualità e sicurezza. Questo implica una comunicazione costante tra le due figure, affinché il progettista possa ricevere indicazioni chiare e tempestive. Il RUP ha la facoltà di delegare specifici compiti operativi a responsabili di procedimento per ciascuna fase, inclusa la progettazione. Tuttavia, la responsabilità finale rimane sempre in capo al RUP, che deve garantire l’integrità del progetto e il rispetto delle normative vigenti.  Il RUP può avvalersi di una struttura di supporto e di esperti, inclusi tecnici specializzati nel settore dell’ingegneria e architettura. Questo è particolarmente rilevante per garantire che il progettista disponga delle risorse e delle informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo efficace.

RUP e direttore lavori nuovo codice appalti

La relazione tra RUP e D.L. è caratterizzata da una comunicazione costante e tempestiva, specialmente durante la fase di esecuzione del contratto. Il D.L. funge da intermediario tra il RUP e l’impresa esecutrice, assicurando che le disposizioni impartite dal RUP siano seguite e implementate correttamente. Il D.L. opera in autonomia nell’esecuzione dei contratti, coordinando l’ufficio di direzione dei lavori e rispettando le disposizioni impartite dal RUP. È responsabile di attività come l’accettazione dei materiali, l’emissione di ordini di servizio, la verifica della corretta esecuzione dei lavori e la compilazione di documenti contabili per monitorare la spesa. Il RUP ha la responsabilità della direzione generale dell’appalto e può impartire istruzioni al D.L. per garantire la regolarità dei lavori. È anche il destinatario delle comunicazioni formali riguardanti l’avanzamento e le problematiche riscontrate.

Formazione specifica del RUP

La figura del responsabile unico del progetto richiede un’adeguata e specifica competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management, soprattutto per quanto riguarda procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi. A specificarlo è l’art. 4 comma 4 dell’allegato I.2 D.Lgs. 36/2023.

FINE ULTIMA PARTE

Restiamo a disposizione

Dott.G.Esposito          Eng.&Safety Manager

Da ANAC linee guida a RUP e DEC per controlli più rigorosi sull’esecuzione dei contratti di servizi e forniture

Il Ruolo Strategico del RUP nel Nuovo Codice degli Appalti: Trasparenza, Controlli, Digitalizzazione e Sostenibilità nella Gestione degli Appalti Pubblici

Con la delibera 497 del 29 ottobre 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fornisce importanti indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture. L’intervento richiama in particolare il ruolo centrale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), invitandoli ad esercitare una supervisione attiva e trasparente in ogni fase dell’appalto e a svolgere un ruolo attivo, garantendo che l’esecuzione contrattuale avvenga secondo le clausole stabilite.

Il documento fornisce linee guida operative ai RUP e ai DEC per superare le criticità riscontrate nelle attività di vigilanza e rafforzare i controlli durante l’esecuzione dei contratti pubblici attraverso un monitoraggio concreto e documentato.

Tra le misure suggerite:
⦁ ispezioni periodiche e a sorpresa, per garantire un monitoraggio continuo;


⦁ check-list di verifica e verbali dettagliati, redatti in contraddittorio con l’appaltatore;
⦁ valutazione tecnica delle migliorie proposte, con modalità chiare e trasparenti.
I controlli devono essere costanti e sistematici, non limitandosi a risposte reattive a segnalazioni o problematiche emerse.

È emersa, infatti, la frequente assenza di documentazione che attesti le verifiche svolte, compromettendo la trasparenza e la tracciabilità. È richiesto l’uso di criteri misurabili per redigere attestazioni periodiche di regolare esecuzione, basate su analisi qualitative e quantitative.

La verbalizzazione accurata delle attività di controllo è fondamentale per assicurare trasparenza e tracciabilità, prevenendo potenziali sanzioni. Le direttive derivano da anomalie riscontrate durante le attività di vigilanza d’ufficio, soprattutto in appalti relativi a servizi e forniture.

Tra le principali problematiche:


⦁ controlli effettuati solo a posteriori, spesso in risposta a segnalazioni esterne;
⦁ mancanza di evidenze documentali sulle verifiche condotte;
⦁ scarso utilizzo di strumenti digitali per tracciare le attività in tempo reale.

Compenso RUP


Nel nuovo codice degli appalti, incentivo per funzioni tecniche è fissato al 2% dell’importo base di gara per lavori, servizi e forniture. Di questa percentuale, l’80% è distribuito tra il RUP e gli altri tecnici coinvolti e i loro collaboratori, includendo gli oneri previdenziali e assistenziali. Le modalità di distribuzione e le eventuali riduzioni per ritardi o aumenti di costi ingiustificati sono stabilite dalle stazioni appaltanti in base alle loro normative. L’incentivo è erogato dal dirigente o dal responsabile di servizio in collaborazione con il RUP e non può superare il 100% dell’importo lordo annuo del dipendente che riceve l’incentivo.


Supporto al RUP


L’art. 15 al comma 6 indica la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere una struttura di supporto al RUP nuovo codice appalti. Possono essere destinate risorse finanziarie non superiori all’1 % dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Incentivi RUP


Il comma 6 dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 recita:


Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.


Questo desta molte preoccupazioni all’Anac, in quanto, stando alla normativa, il RUP ha la facoltà di fare affidamenti diretti senza alcun confronto, a sua totale discrezione per importi che potenzialmente possono essere altissimi. Basti pensare, ad esempio, all’appalto della telemedicina che assegna 800 milioni di euro o ad alcune tratte ferroviarie di 1/2 miliardi di €. Calcolando l’1% di tali importi, ci si rende conto che sono risorse di considerevole importanza. I servizi che il RUP può affidare direttamente sono servizi tecnici o legali, con lo scopo di gestire al meglio l’appalto. Per le opere, il tetto massimo stabilito dalla UE è 5,382 milioni di euro, entro cui si può procedere senza gara; per i servizi il tetto è 215.000 €. Secondo il presidente Anac Busia questo comma andrebbe modificato per non incorrere in una procedura di infrazione comunitaria.


RUP e digitalizzazione nel nuovo codice appalti


Il Decreto Legislativo 36/2023 ha introdotto una serie di normative e direttive che hanno un impatto significativo sul suo ruolo in Italia, soprattutto in termini di digitalizzazione e gestione dei contratti pubblici. É infatti richiesta una digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la trasparenza e la conformità dei progetti di costruzione. Questo richiede al RUP non solo una comprensione approfondita delle tecnologie digitali e delle piattaforme utilizzate, ma anche competenze e conoscenze specifiche per navigare efficacemente in questo ambiente digitale complesso.

Non più solo un gestore di procedimenti, il RUP moderno deve anche assumere il ruolo di gestore di progetti, o Project Manager, con una forte enfasi sulla gestione informativa digitale. Questo significa che il RUP deve essere in grado di navigare con competenza attraverso le sfide e le opportunità presentate dalla digitalizzazione, garantendo che le tecnologie digitali siano implementate e utilizzate in modo efficace per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei progetti di costruzione.


La figura del RUP, quindi, si trova a dover bilanciare le sue tradizionali competenze in ingegneria e gestione del progetto con una solida comprensione delle tecnologie digitali e delle strategie di gestione dell’informazione. Questo include la capacità di collaborare con vari stakeholder, come BIM Coordinators e CDE Managers, e di assicurare che le politiche e le pratiche di gestione dell’informazione siano allineate con gli obiettivi globali del progetto e dell’organizzazione. La digitalizzazione, in questo contesto, non si limita solo all’adozione di nuove tecnologie, ma si estende anche alla gestione informativa digitale, che comprende l’approvvigionamento digitale, l’e-Procurement e la Gestione Informativa Digitale.


Approvvigionamento digitale e e-Procurement e gestione informativa digitale (GID)
L’approvvigionamento digitale e l’e-Procurement rappresentano due aspetti fondamentali della digitalizzazione nel ciclo di vita del contratto pubblico, influenzando direttamente le modalità con cui le amministrazioni pubbliche e le entità private interagiscono, negoziano e stipulano contratti.

L’approvvigionamento digitale si riferisce all’utilizzo di soluzioni digitali per facilitare l’acquisto di beni, servizi e lavori, mentre l’e-Procurement riguarda l’uso di tecnologie elettroniche per semplificare le procedure di acquisto e rendere i processi di approvvigionamento più efficienti e trasparenti. Nel contesto del RUP, l’approvvigionamento digitale e l’e-Procurement implicano l’adozione di piattaforme elettroniche che permettono di gestire tutte le fasi del processo di acquisto, dalla pubblicazione degli appalti alla presentazione delle offerte, dalla valutazione delle proposte alla gestione dei contratti. Questo non solo accelera i tempi di esecuzione e riduce i costi, ma anche garantisce una maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni.


La Gestione Informativa Digitale (GID) è un concetto chiave nel contesto della digitalizzazione dei contratti pubblici, e si riferisce alla capacità di gestire, organizzare e utilizzare le informazioni in modo efficace attraverso l’uso di tecnologie digitali.

Nel caso del RUP, la GID si traduce nella necessità di gestire una mole sempre crescente di dati e informazioni che fluiscono durante tutte le fasi del progetto, dal concepimento alla realizzazione, alla manutenzione dell’opera. La GID implica l’adozione di strumenti e metodologie che permettono di raccogliere, archiviare, elaborare e condividere dati e informazioni in modo strutturato e organizzato, garantendo al contempo la sicurezza e la conformità dei dati.

Questo può includere l’uso del Building Information Modeling (BIM) per la gestione delle informazioni relative alla progettazione, costruzione e gestione degli edifici, così come l’adozione di piattaforme digitali per la condivisione e la collaborazione dei dati tra i vari stakeholder del progetto.


Il RUP, in questo scenario, deve assicurare che le informazioni siano gestite in modo tale da supportare efficacemente la presa di decisioni, facilitare la collaborazione tra le parti interessate e garantire che i dati siano accurati, affidabili e accessibili durante tutto il ciclo di vita del progetto. Inoltre, deve garantire che le pratiche di GID siano in linea con le normative vigenti, come quelle stabilite dal D. Lgs. 36/2023, e che le tecnologie e le piattaforme utilizzate siano sicure e rispettino gli standard di settore.


Le competenze richieste al RUP con l’avvento della digitalizzazione del nuovo codice appalti
Con la digitalizzazione richiesta dal nuovo codice appalti il RUP ha il compito di:
⦁ garantire la continuità dei flussi informativi;


⦁ estendere le proprie competenze nel Project Management per assicurare che i progetti siano gestiti in modo integrato e allineato con gli obiettivi strategici dell’ente;
⦁ coordinare e collaborare efficacemente con diverse figure professionali per assicurare una gestione efficace delle informazioni;


⦁ garantire che il progetto venga eseguito in conformità con gli standard e le best practice del settore, come quelle delineate nella norma UNI 11337-7.

Dunque, è indispensabile che il RUP sviluppi nuove competenze. Analizziamole nel dettaglio su grafico messo a disposizione dai Lavori Pubblici.

Dott.G.Esposito Eng.&Safety Manager

I compiti del RUP nel nuovo codice appalti

Il Ruolo e le Funzioni del Responsabile Unico di Progetto (RUP) nel Codice Appalti

Qual è la funzione del responsabile unico di progetto?

I compiti del responsabile unico del progetto sono definiti sempre dal D.Lgs. 36/2023. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP ha il compito di coordinare il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. Possiamo suddividere i compiti del RUP in base alle fasi dell’appalto. I compiti possono essere:

  • comuni a tutti i contratti e a tutte le fasi;
  • specifici per la fase di affidamento;
  • specifici per la fase di esecuzione.

Analizziamo nel dettaglio caso per caso.

 Una delle principali capacità richieste al RUP è quella di riuscire ad agire all’interno di un Ambiente di Condivisione Dati (o Common Data Environment), in quanto l’utilizzo di questo strumento si è esteso alla totalità degli investimenti pubblici.

Diventa dunque importante per il RUP utilizzare al più presto una soluzione sicura che risponda alle esigenze normative e che sia una piattaforma certificata sugli standard openBIM®. Se stai iniziando a valutare la scelta di un  prodotto in modo che tu possa valutare le funzioni che meglio rispondono alle esigenze del tuo lavoro e richiedere una configurazione personalizzata.

Compiti RUP comuni a tutte le fasi di affidamento

I compiti del RUP comuni a tutte le fasi sono i seguenti:

  • formula proposte e fornisce dati e informazioni per predisporre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare;
  • accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
  • propone la conclusione di un accordo di programma alla stazione appaltante quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
  • propone l’indizione o, dove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
  • verifica i progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
  • sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice;
  • accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice;
  • decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
  • richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice;
  • promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;
  • provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
  • è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Compiti RUP fase di affidamento

Il responsabile unico del progetto durante la fase di affidamento:

  • effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, esercitando funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
  • svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
  • svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 93 del codice;
  • dispone le esclusioni dalle gare;
  • in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
  • quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
  • adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.

Compiti RUP fase di esecuzione

Durante la fase di esecuzione, il RUP:

  • impartisce le istruzioni al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, finalizzate a garantire la regolarità degli stessi;
  • autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
  • vigila sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
  • adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
  • svolge i compiti previsti dall’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
  • assume il ruolo di responsabile dei lavori, per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  • tiene conto di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento formulate dagli operatori economici, prima della consegna dei lavori;
  • trasmette (al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori) la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
  • accerta che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
  • autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
  • approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
  • irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
  • ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 121 del codice;
  • dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
  • attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell’articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell’intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 212, comma 3, del codice;
  • propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
  • rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;
  • rilascia il certificato di pagamento all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
  • rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
  • vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto. Che assolvi a tutti gli obblighi di controllo amministrativo e contabile, lavori in un ambiente collaborativo dove trovi tutte le figure coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Usufruisci di uno spazio cloud dedicato ed un sistema di comunicazione avanzato.

Sulle competenze del RUP ampia autonomia alle stazioni appaltanti

L’art. 15 del Codice appalti riconosce alla stazione appaltante la facoltà di modificare le prerogative del RUP sull’adozione degli atti dell’attività contrattuale stabilite nell’allegato I.2 e di applicare anche specifiche norme regionali. È quanto stabilito dal Tar Toscana, sez. I con la sentenza  n. 1257/2024. Il comma 4 dell’art. 15 del codice – precisa il giudice – prevede la possibilità di innestare un nuovo modello organizzativo per la gestione/organizzazione delle varie prerogative connesse al RUP e ai responsabili di fase (circostanza, effettivamente già palesata in giurisprudenza e da parte del Mit ed ora declinata nel correttivo). La predetta “norma primaria, (…) attribuisce all’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti la possibilità di nominare un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e ciò sull’implicita considerazione della diversità delle competenze professionali richieste nei due gruppi di attività, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, che devono essere mantenute al responsabile unico di progetto“.

Nel caso in esame vengono sottoposte all’attenzione del giudice anche alcune disposizioni della legge regionale 15/2024 della Toscana che prevede per il  RUP ulteriori modelli di gestione delle prerogative.

Anche tale legge regionale – reputa il TAR :

si è mossa entro i limiti della propria autonomia organizzativa, prevedendo che il Settore contratti (e per esso il suo dirigente responsabile) provveda ad approvare l’elenco delle offerte ammesse ed escluse e a trasmettere il provvedimento al RUP, senza con ciò incidere sulle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del responsabile unico di progetto.

A tal proposito è richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2011 dove si legge che:

la disciplina delle modalità organizzative dell’attività del responsabile unico del procedimento rientra nella materia della organizzazione amministrativa, riservata alle Regioni ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost.

Alla luce di queste considerazioni, il rilievo espresso con il motivo aggiunto, secondo cui le competenze del RUP non possono essere modificate per una competenza statale riservata (e quindi neppure dalle regioni) è respinta dal giudice.

FINE TERZA PARTE

Dott.G.Esposito   Eng.&Safety Manager

Nomina del RUP: cosa prevede il Codice appalti

Il Ruolo e i Requisiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel Nuovo Codice degli Appalti

La figura del RUP nel nuovo codice, viene nominata nella fase primordiale dell’appalto, quindi nel bando. A lui sono affidate le fasi di:
⦁ programmazione;
⦁ progettazione;
⦁ affidamento;
⦁ esecuzione.


Ma chi nomina il RUP nel nuovo codice appalti? Sono le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a nominare il RUP.

Il RUP può essere scelto tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa.

Il nuovo RUP dovrà essere in possesso di determinati requisiti. Da sottolineare che la nomina di RUP non può essere rifiutata. Inoltre, in mancanza dell’indicazione del nominativo nel bando o nell’avviso di indizione di gara, è proprio il responsabile dell’unità organizzativa a ricoprire le funzioni del RUP.

Viene precisato, inoltre, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano modelli organizzativi che richiedono la nomina di alcune figure, quali il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e il responsabile di procedimento per l’affidamento.


Nomina del RUP per servizi tecnici


Il MIT ha chiarito, con il parere n. 2687 del 18 luglio 2024, alcuni aspetti riguardanti la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per i servizi di ingegneria e architettura, specialmente per le stazioni appaltanti che non appartengono alla Pubblica Amministrazione.

Ecco i principali chiarimenti:
⦁ competenze del RUP: il RUP per servizi tecnici deve essere un tecnico qualificato. Se non è possibile nominare un tecnico come RUP, il dirigente o il responsabile del servizio deve assumere le competenze necessarie. Se il RUP non soddisfa i requisiti tecnici, la stazione appaltante deve garantire il supporto tecnico attraverso personale qualificato o soggetti esterni competenti;


⦁ possibilità di nomina di un legale: un legale con esperienza può essere nominato RUP per la fase di affidamento, ma solo se affiancato da un tecnico con laurea in architettura o ingegneria. Il nuovo Codice dei Contratti permette la nomina di due RUP: uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase di affidamento, con un responsabile di progetto per supervisione e coordinamento;


⦁ struttura stabile di supporto: è possibile creare una struttura stabile di supporto per il RUP, ma tale decisione deve essere compatibile con l’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.


Nomina del RUP: ampi margini di manovra, ma massima attenzione alle competenze. Con il parere n. 57/2024 l’ANAC fornisce importanti chiarimenti sulla nomina del RUP  in merito a due quesiti specifici:
⦁ Ci sono preclusioni all’adozione di atti amministrativi generali di organizzazione interna volti all’individuazione delle figure del RUP e dei Responsabili di fase, in capo in capo a funzionari o dirigenti tecnici piuttosto che amministrativi?


⦁ C’è una una casistica per cui i ruoli di RUP e di responsabile di fase siano necessariamente, preferibilmente o per mera opportunità, da assegnare a specifiche tipologie di professionalità?
L’Autorità Anticorruzione precisa innanzitutto che, a norma del comma 4 dell’art. 15, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di scegliere liberamente il modello organizzativo più adatto per designare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i Responsabili di fase. Tale libertà decisionale, però, deve rispettare le disposizioni normative in merito alle competenze professionali e ai requisiti di esperienza richiesti. È quindi necessario che le amministrazioni valutino attentamente i compiti del personale coinvolto.

L’allegato cui rinvia la norma, specifica le modalità per procedere alla nomina del RUP da parte della stazione appaltante, nonché i requisiti di professionalità e i compiti dello stesso.
Con riferimento al primo quesito, l’art. 2 dell’Allegato stabilisce che il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale e svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

Secondo il comma 3, “il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. […]”.

Un elemento chiave del parere è l’enfasi sul rapporto tra il ruolo del RUP e il principio del risultato. Il RUP non solo gestisce le risorse assegnate, ma deve anche garantire il completamento dei progetti nei tempi stabiliti e nel rispetto degli obiettivi prefissati, assumendo quindi una responsabilità diretta sugli esiti finali.

Con riferimento al secondo quesito, occorre fa riferimento agli articoli 4 e 5 dell’Allegato I.2. Tali norme specificano che il ruolo di RUP non deve necessariamente essere assegnato a specifiche tipologie di professionalità (di natura tecnica o amministrativa); al contempo tale ruolo sia rivestito da un soggetto in possesso di titolo di studio di “livello adeguato” e di “esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare”.

Requisiti RUP nuovo codice appalti


Per quanto riguarda i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o un tecnico anche di qualifica non dirigenziale in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. L’aggiornamento deve essere costante e regolare.


Requisiti del RUP per appalti di lavori e concessioni


Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività simili a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:
⦁ di almeno un anno per i contratti di importo < 1.000.000 di euro ;
⦁ di almeno 3 anni per i contratti di importo ≥ 1.000.000 di euro e < alle soglie di rilevanza europea;


⦁ di almeno 5 anni per i contratti di importo pari o superiore ≥ soglie di rilevanza europea.
Requisiti del RUP per servizi e forniture


Per quanto riguarda i servizi e le forniture, il RUP deve avere un titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale in costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività simili a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.

Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:


⦁ di almeno un anno per importi < soglie di rilevanza europea;
⦁ di almeno 3 anni per importi ≥ soglie di rilevanza europea.
Requisiti del RUP per servizi e forniture con particolari caratteristiche tecniche
Nel caso di forniture o servizi con particolari caratteristiche tecniche (dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici), la stazione appaltante può richiedere, oltre ai suddetti requisiti, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.


Requisiti del RUP per lavori complessi


Per quanto riguarda l’affidamento di lavori complessi, il RUP deve avere:
⦁ esperienza professionale di almeno 5 anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
⦁ laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare;
⦁ adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

FINE SECONDA PARTE

Dott.G.Esposito Eng.&Safety Manager

Il responsabile unico del progetto (RUP) nel nuovo codice appalti

La figura del RUP nel nuovo codice appalti: da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto, ecco cosa cambia

Gentili Lettrici Egr Lettori, portiamo alla Vs. attenzione  :

Il RUP nel nuovo codice appalti è il Responsabile Unico del progetto e non più del procedimento come era nel vecchio codice appalti, il D.Lgs. 50/2016. In questo articolo analizziamo la figura del RUP nel nuovo codice. Come abbiamo anticipato, il RUP nel nuovo codice degli appalti cambia le sue generalità, diventando il project manager dell’appalto.

L’art. 15 del D.Lgs 36/2023 disciplina la sua nomina e le sue funzioni. L’allegato I.2 definisce i requisiti e i compiti. Le attività del RUP sono diverse e tutte molto complesse, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo della responsabilità. Scopriamo come cambia il ruolo del RUP nel nuovo codice degli appalti rimandando per ulteriori chiarimenti alla lettura anche sulle piattaforme degli Entri Locali. In data 05 febbraio 2025 ci sono stati aggiornamenti.

Il Rup può disporre l’aggiudicazione se non ha poteri a valenza esterna?

Il RUP può disporre l’aggiudicazione solo se dotato di poteri a valenza esterna, come stabilito dall’art. 7 comma 1 lett. g) dell’Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023. Nello specifico, adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa. A stabilirlo è il TAR del Piemonte con la sentenza n. 980 del 16 gennaio 2025.

Nel caso in esame, la ricorrente contesta l’incompetenza del soggetto che ha disposto l’aggiudicazione, sostenendo che tale prerogativa spettasse al Rup. Tuttavia, il giudice ha rilevato che, nel caso specifico, il Rup era incaricato unicamente di predisporre la proposta di aggiudicazione, lasciando la decisione finale al soggetto competente dotato di poteri a valenza esterna.

Un’altra contestazione riguarda il numero dei membri della commissione giudicatrice (5 invece dei 3 previsti dal bando di gara), contestazione respinta poiché il giudice ha chiarito che l’art. 93, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 consente fino a 5 membri, lasciando un margine di discrezionalità alla stazione appaltante. L’aumento, in questo caso specifico, è stato giustificato da esigenze organizzative e l’assenza di effetti negativi dimostrati non invalida gli atti, portando solo ad un lieve allungamento dei tempi.

La ricorrente contesta, inoltre, l’unanimità dei punteggi assegnati, denunciando una violazione del principio di individualità delle valutazioni. Il giudice ha ribadito che, salvo obblighi specifici di verbalizzazione, il voto finale è una sintesi collegiale delle valutazioni individuali, come confermato dalla giurisprudenza. Inoltre, la durata delle operazioni di valutazione non invalida gli atti, a meno che non emergano irrazionalità o errori evidenti. Ultima contestazione verte sulla mancata verifica dell’anomalia tra le ore di lavoro e i costi, respinta anch’essa poiché la verifica era facoltativa e non necessitava di motivazione, salvo evidenti irregolarità. Inoltre, le ore aggiuntive, essendo migliorie gratuite, non rientravano nel calcolo economico.

Chi è il responsabile unico del progetto (RUP)?

Chi è il RUP nel nuovo codice appalti? Il Responsabile unico del progetto è la figura fondamentale nel ciclo vita di ogni appalto, dalla fase di progettazione fino a quella di esecuzione del contratto di appalto; svolge importanti compiti e assume specifiche responsabilità che hanno come obiettivo quello di garantire la correttezza e l’efficacia delle procedure.

Da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto: come cambia la figura del RUP

Il passaggio da Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a Responsabile Unico del Progetto (RUP) è un cambiamento significativo nel quadro normativo italiano riguardante gli appalti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016. Nel D.Lgs. 50/2016, il RUP era una figura centrale per la gestione delle procedure di appalto, responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Questa figura era incaricata di garantire la conformità alle normative e di vigilare sull’intero processo di realizzazione dell’opera pubblica, con un ruolo di supervisione e coordinamento. Il RUP doveva essere nominato tra i dipendenti della stazione appaltante e aveva l’obbligo di possedere competenze adeguate per il suo incarico.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, il RUP ha subito una trasformazione significativa, diventando il Responsabile Unico del Progetto. Questa nuova figura mantiene la centralità del ruolo, ma si concentra maggiormente sull’intervento pubblico nel suo complesso, assimilando funzioni simili a quelle di un project manager. Nello specifico:

  • il nuovo codice introduce la possibilità di nominare responsabili di procedimento per ciascuna fase dell’appalto (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione), consentendo al RUP di delegare compiti specifici e ridurre il carico di responsabilità;
  • il RUP ora deve garantire il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi, enfatizzando un approccio orientato ai risultati;
  • l’introduzione di responsabili per le fasi consente una ripartizione più chiara delle responsabilità e una gestione più efficace dei compiti, evitando una concentrazione eccessiva di responsabilità in un’unica figura;
  • sebbene il RUP debba continuare a possedere competenze adeguate, il nuovo codice specifica ulteriormente le necessità professionali legate al suo ruolo, rendendo la figura più specialistica e orientata alla gestione di progetti complessi.

FINE PRIMA PARTE

Il Fisco risponde in merito SuperBonus e General Contractor

Chiarimenti dell’agenzia delle entrate sulle condizioni per l’esercizio dello sconto in fattura e della cessione del credito per il Superbonus

Gentili Lettrici Egr Lettori, portiamo alla Vs. attenzione :
I soggetti che rientravano nelle deroghe previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto Cessioni – avendo effettuato anteriormente al 17 febbraio 2023 gli adempimenti ivi previsti – conservino il diritto all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio se non hanno pagato alcuna spesa al 30 marzo 2024, documentata da fattura, per lavori già effettuati.


È questa la ratio della norma che, in merito agli interventi che danno diritto al Superbonus, è stata introdotta dal decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il quale ha ridefinito il perimetro di operatività dell’esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente a talune detrazioni, disciplinato dall’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimodulando le condizioni già previste dall’articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (cd. decreto Cessioni).

Un quesito all’Agenzia delle entrate


In proposito, un quesito è stato sottoposto all’Agenzia delle entrate da un condominio che, con verbale di Assemblea straordinaria dell’8 ottobre 2022, ha deliberato l’esecuzione di interventi per i quali intende fruire delle detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus), affidandoli a un general contractor che si è dichiarato disponibile ad applicare il cd. sconto in fattura di cui al successivo articolo 121.


Con riferimento ai predetti interventi, in data 25 novembre 2022, è stata presentata la relativa CILAS, successivamente aggiornata, per sopraggiunta impossibilità del soggetto originariamente incaricato dell’esecuzione dei lavori, con un nuovo general contractor con indicazione di inizio lavori al giorno 6 novembre 2023.


Il condominio Istante dichiara, inoltre, che, ai sensi del comma 8bis dell’articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020, intende usufruire per le spese sostenute nel 2024 del Superbonus con l’aliquota di detrazione del 70 per cento con l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura di cui al successivo articolo 121, rientrando nei casi di deroga previsti dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11.


Ciò posto, il condominio istante chiede se, al fine di continuare ad applicare lo sconto in fattura anche sulle spese sostenute successivamente all’entrata in vigore del successivo decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, la condizione che sia «sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» possa ritenersi soddisfatta benché, al 30 marzo 2024,«non esistessero fatture dirette tra General Contractor e Condominio, di fatti i lavori risultavano già effettuati e le relative fatture risultavano emesse in favore del General Contractor dagli appaltatori».


La risposta del Fisco


Con la Risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato la complessa normativa sul tema, chiarisce che “l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a «lavori già effettuati»”.


Inoltre, “resta fermo che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato”.

L’Agenzia delle entrate conclude che “nella fattispecie in esame, l’Istante potrà continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, nel presupposto che il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente”.


Come sempre restiamo a disposizione per qualunque delucidazione menzionando detto articolo
Dott. G. Esposito
Eng.& Safety Manager


Nuove agevolazioni dal MIMIT per la transizione 4.0 delle PMI nelle regioni del sud

Strumento agevolativo per le PMI nelle regioni meno sviluppate: Investimenti per la transizione 4.0 e la sostenibilità ambientale

Gen.li Lettrici Egr. Lettori vi informiamo di un strumento agevolativo.
Il MIMIT intende rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle micro e PMI nei territori delle Regioni meno sviluppate:

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Lo strumento sostiene programmi di investimento proposti da PMI:

  • rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente;
  • coerenti con il piano Transizione 4.0;
  • in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici ed ambientali definiti dall’Unione Europea.

  • Le PMI che intendono partecipare alla selezione devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

  • a) essere regolarmente costituite, iscritte ed “attive” nel Registro delle imprese;
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
    c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese (nel caso di imprese individuali e società di persone, devono aver presentato, almeno 2 dichiarazioni dei redditi);
    d) avere un DURC regolare;
    e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 
    f) non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni.
    I programmi di investimento devono:
  • prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa;
  • essere in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente.
  • essere realizzati entro 18 mesi;
    – prevedere spese ammissibili non inferiori, complessivamente, a 750.000,00€  e non superiori a 5 mln di € (in entrambi i casi non possono essere inferiori al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi).

  • Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento quali:
  • macchinari, impianti ed attrezzature;
  • opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
  • programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui prima;
  • acquisizione di certificazioni ambientali;
  • servizi di consulenza, nei limiti 5 % dell’importo spese ammissibili relative ai beni di cui sopra. 
    Le agevolazioni sono concesse nella forma del:
  • contributo in conto impianti (35% a fondo perduto);
  • finanziamento (40% in forma di finanziamento agevolato a tasso “zero” da restituire in 7 anni, non assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio), il tutto a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75%, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, senza operare alcuna distinzione in funzione della dimensione d’impresa.

Per l’accesso e la concessione delle agevolazioni si procederà mediante procedura valutativa con procedimento a sportello.


I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, in coerenza con la direzione tracciata dal Piano Transizione 4.0. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.


Appena vi saranno aggiornamenti le pubblicheremo come sempre, per cui osservate le pubblicazioni future, buona lettura, come sempre restiamo a disposizione, menzionate l’articolo.


Dott. G.Esposito
Eng.&Safety Manager

Novità in relazione di rifiuti in funzione della tipologia degli operatori: Il nuovo sistema RENTRi

RENTRi: Nuovo Sistema di Tracciabilità Digitale dei Rifiuti – Obblighi, Scadenze e Procedure per le Imprese

Gentili Lettrici Egr Lettori, portiamo alla Vs. attenzione  :

Come funziona la piattaforma per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Soggetti obbligati, gli adempimenti richiesti alle imprese edili, procedure, scadenze e tempistiche

            Il RENTRi nuovo sistema per la tracciabilità digitale dei rifiuti che:

  • modifica il procedimento per l’assolvimento degli adempimenti già previsti, quali l’emissione dei formulari di identificazione Rifiuti (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico;
  • introduce un nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità, in cui i dati dei registri e dei formulari sono salvati e resi accessibili agli organi di controllo.

Con il RENTRi, registri e formulari di identificazione rifiuti sono vidimati da remoto; tutta la documentazione è digitalizzata, dematerializzata e sempre accessibile online.

Il regolamento che disciplina il funzionamento del RENTRi (D.M. 59/2023) è entrato in vigore il 15 giugno 2023; con il D.D. 97/2023 è stata tracciata la roadmap con le tempistiche per l’iscrizione obbligatoria in funzione del numero di dipendenti; dal 15 dicembre 2024 è operativo il “Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti” (RENTRi).

Chi è tenuto a iscriversi al registro? Entro quando e con quali modalità? Dal momento dell’iscrizione quali obblighi derivano? Cosa cambia nella gestione dei FIR e dei registri di carico e scarico? A questi e molti altri quesiti risponde questo articolo. Ti consiglio, inoltre, di scaricare il vademecum del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le imprese edili devono iscriversi al RENTRi? Gli adempimenti obbligatori dal 13 febbraio

Le imprese edili che producono rifiuti nell’ambito di attività di costruzione o demolizione hanno l’obbligo di:

  • iscriversi al RENTRI se producono rifiuti pericolosi, con tempistiche diverse in funzione del numero di dipendenti;
  • registrarsi qualora abbiano unità locali che producono solo rifiuti non pericolosi.

Pertanto, se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRi; tuttavia le imprese edili sono tenute dal 13 febbraio 2025 ad emettere il nuovo Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRi: per questo adempimento è necessaria la registrazione, operazione diversa dall’iscrizione.

Ricordiamo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 184 e 190 del D.Lgs. 152/06, l’impresa edile che produce rifiuti da costruzione e demolizione è obbligata:

  • a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti solo per i rifiuti pericolosi (i rifiuti non pericolosi non devono essere annotati sul registro);
  • ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali nella categoria “trasportatori dei propri rifiuti” (art. 212, co. 8 D.Lgs 152/06) se trasporta in proprio rifiuti non pericolosi ovvero rifiuti pericolosi in quantità non eccedente i 30Kg o 30 litri al giorno.

In caso di trasporto tramite terzi autorizzati, l’impresa a cui vengono conferiti i rifiuti deve risultare iscritta all’Albo Gestori Ambientali alle categorie 4 (per i rifiuti non pericolosi) e 5 (per i rifiuti pericolosi). In ogni caso, ai fini del corretto trasporto, l’impresa edile deve preliminarmente compilare il formulario dei rifiuti FIR; in caso di conferimento dei rifiuti a terzi, deve verificare che il trasportatore del rifiuto sia dotato della prevista autorizzazione, oltre ad accertare l’autorizzazione dell’impianto di destinazione riguardo alla specifica tipologia di rifiuti conferiti.

                                               Adempimenti dal 13 febbraio 2025

Dal 15 dicembre 2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI: Entro il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023, dovranno iscriversi gli operatori, rientranti in queste categorie:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
  • trasportatori e intermediari di rifiuti,
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Obbligo del nuovo FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025

Tutti i soggetti che devono emettere il FIR ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto riportato all’Allegato II del D.M. 59/2023.

L’emissione e la vidimazione avvengono esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti. L’applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

  • compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
  • emettere e stampare il FIR vidimato digitalmente.

Il servizio è rivolto sia agli operatori iscritti al RENTRI che ai soggetti non iscritti. La compilazione può essere effettuata utilizzando:

  • i propri sistemi gestionali;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;
  • manualmente.

Il produttore (o trasportatore se richiesto dal produttore o detentore) emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima.

Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.

La trasmissione della copia può avvenire mediante:

  • consegna diretta;
  • posta elettronica certificata;
  • servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.

Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.

                    Registro di carico e scarico dal 15 febbraio 2025

A partire dal 13 febbraio 2025, è necessario utilizzare il nuovo modello di registro con conseguente nuova vidimazione e non è più possibile utilizzare i vecchi modelli anche se già vidimati.

                              Piattaforma RENTRi: cos’è e come funziona

La piattaforma RENTRi definisce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e si compone di procedure e strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo. L’obiettivo principale è quello di introdurre un modello di gestione digitale per l’assolvimento dei seguenti adempimenti:

  • emissione dei formulari di identificazione del trasporto;
  • tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

                        La piattaforma RENTRi è suddivisa in due sezioni:

  • anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il Registro è integrato inoltre con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Con Decreto Direttoriale 43/2023 il Ministero dell’Ambiente ha definito:

  • le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
  • le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRi da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
  • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).

Chi deve iscriversi al RENTRi

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs.152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:

  • i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  • i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  • i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
  • Chi non è tenuto a iscriversi al RENTRi
                Non hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRi gli enti, le imprese e i soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

  • nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

  • nell’ambito delle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

  • nell’ambito delle attività commerciali;

  • nell’ambito delle attività di servizio;

  • da attività sanitarie;

  • veicoli fuori uso.

  •             Anche dopo l’entrata a regime del RENTRi (13 febbraio 2025), i produttori precedentemente individuati non devono tenere il registro di carico e scarico. Per il trasporto di rifiuti possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello. La vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa registrazione. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

  •                     Obblighi per i soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRi
  • I soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRi non devono tenere il registro di carico e scarico; tuttavia, se producono anche solo un rifiuto pericoloso dovranno iscriversi al RENTRi. Per il trasporto di rifiuti continuano ad emettere i FIR in formato cartaceo.
    L’obbligo del FIR  vale se no sono esonerati o non utilizzano documenti alternativi. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore.

  •                               A cosa serve la registrazione al RENTRi

  • La registrazione consente ai produttori non tenuti all’iscrizione di emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. La registrazione deve essere effettuata nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

  •                                        Tempistiche e scadenze

  • Con il D.D. 97/2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” contenente:
    le tempistiche per l’iscrizione al RENTRI;

  • la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR);

  • le date per la tenuta in formato digitale del Registro di carico e scarico;
    la date per l’emissione del FIR in formato digitale.

  •                                         Dal 15/12/24 ed entro il 13/02/25:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
    gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

  • le imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;

  • le imprese ed enti produttori iniziali con con più di 50 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

  •                                        Dal 15/06/25 ed entro il 14/08/2025:
    le imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra 10 e 50 dipendenti;
    le imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti.

  •  Dal 15/12/25 ed entro il 13/02/26:

  • le imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;

  • i produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.
     
     
     
     
    Tabella di sintesi (fonte: edita da ASSOLOMBARDA per facilitare gli operatori)

  •                                        FIR cartaceo fino al 12 febbraio 2025

  • Fino al 12 febbraio 2025 il FIR viene emesso in modalità cartacea, con compilazione manuale e vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio VIVIFIR. Dal 13 febbraio 2025 i produttori emettono il FIR in formato cartaceo con i nuovi modelli; la compilazione può essere effettuata tramite gestionale o direttamente con RENTRi. La vidimazione, invece, avviene esclusivamente attraverso il RENTRi.

  •                                                  Costi RENTRi
    A completamento dell’iscrizione si procede al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
     diritto di segreteria pari a 10 €;
     contributo annuale diversificato in relazione a:
    – imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 € il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;

  • – imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;

  • – tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.

  •                                                            Sanzioni

  • L’omessa o irregolare iscrizione al Rentri sono colpite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi che sale da 1.000 a 3.000 euro per i pericolosi (con riduzione a un terzo per l’iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto).
    Normativa di riferimento

  • D.M. 59/2023 (disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)
    D.D. 97/2023  (tabella delle tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti RENTRI)
    D.D. 251/2023 (istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto
    D.D. 253/2024 (caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti)
    D.D. 254/2024 (manuali a supporto degli utenti e degli operatori)
    D.D 255/2024 (adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni)

Obbligo di PEC per gli amministratori di società a partire dal 2025: novità e implicazioni

La Legge di Bilancio 2025 estende l’obbligo di Posta Elettronica Certificata anche agli amministratori delle società, con sanzioni in caso di mancata comunicazione al Registro delle Imprese.

Dal 2025 obbligo PEC per gli amministratori di società La Legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo di dotarsi di PEC anche agli amministratori delle imprese costituite in forma di società

Dal 1° gennaio 2025 c’è l’obbligo di avere una PEC anche per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. La novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Il comma 860 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, infatti, modifica l’articolo 5, comma 1 del Decreto Legge 179/2012 (successivamente modificato e approvato in sede di conversione) estendendo anche agli amministratori di società un obbligo che finora riguardava soltanto le imprese individuali.


L’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 dice che: “L’obbligo di cui all’articolo 116, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.


Il comma 860 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) recita così: “All’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonchè agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”


Il concetto di domicilio digitale è stato introdotto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), secondo cui esso è un indirizzo di Posta Elettronica Certificata che rappresenta il recapito ufficiale elettronico di un’impresa, un professionista, una Pubblica Amministrazione o un cittadino.


I domicili digitali sono l’equivalente online dei domicili fisici e possono essere usati per scambiarsi comunicazioni elettroniche che producono gli stessi effetti giuridici delle classiche raccomandate cartacee con ricevuta di ritorno.


Il nuovo obbligo Pec introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 si applica agli amministratori di società, quindi in presenza di più amministratori di imprese societarie (pensiamo ai consigli di amministrazione formati da decine di persone) tutti sono tenuti ad avere una propria PEC personale e a comunicarla al Registro delle Imprese.


Questo ovviamente moltiplicherà all’interno delle aziende le incombenze di natura burocratica. Un punto non chiaro riguarda il caso di una persona che sia contemporaneamente amministratore di più società: in questo caso basterà comunicare al Registro delle Imprese un unico indirizzo PEC legato alla persona oppure un amministratore dovrà dotarsi di tanti indirizzi PEC quante sono le società che amministra? Questa seconda opzione sembrerebbe la più logica, visto che la PEC in questione è sì personale, ma comunque è legata al ruolo che l’amministratore ha all’interno della specifica organizzazione societaria.

L’obbligo di attivare la PEC personale riguarda tutte le società costituite in forma societaria, in particolare:


Società di persone: società semplici, Snc e Sas
Società di capitali: SpA, Sapa, Srl e Srls


Organi collegiali: ogni membro del Consiglio di Amministrazione (CDA) o di altri organi equivalenti dovrà possedere un domicilio digitale individuale l’obbligo di dotarsi di una Pec per tutti gli amministratori di imprese costituite in forma di società a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.


Se non si rispetta l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC si incorre in una sanzione economica, il cui importo è il doppio di quanto previsto dall’articolo 2630 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Visto che il Regio Decreto prevede una sanzione che va da 103 a 1.032 euro, in caso di mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese la sanzione prevista va da 206 a 2.065 euro.


Eng. & Safety Manager
Dott. G Esposito

Contributo totalmente a fondo perduto. Finanza Agevolata ed Ordinaria

Contributo a Fondo Perduto fino a 100.000 Euro per il sostegno a nuove iniziative imprenditoriali

Gentili Lettrici Egr Lettori, segnaliamo un interessante strumento agevolativo finalizzato a supportare la progettazione e la realizzazione di attività imprenditoriali, sia individuali che nelle forme societarie, per migliorare l’accesso all’occupazione di disoccupati, ivi compresi giovani e donne, mediante l’erogazione di servizi reali e supporto finanziario.

Ad ogni singolo beneficiario ritenuto “soggetto svantaggiato” (giovani under 35, donne, disoccupati, fuoriusciti dal mercato del lavoro per cessazione d’azienda, compresi i disoccupati di lungo periodo, persone inattive, occupati a rischio di perdita occupazione in situazione di crisi aziendale) viene riconosciuto un aiuto di Euro 25 mila pro-capite, totalmente a fondo perduto. È possibile ottenere un contributo totalmente a fondo perduto di Euro 100 mila qualora i possessori dei requisiti di cui prima siano in 4.

La realizzazione della nuova iniziativa deve avvenire nella forma di:

  • a) ditta individuale;
  • b) lavoro autonomo;
  • c) attività professionale;
  • d) società (S.r.l., anche a socio unico; S.r.l.S; Sas; Snc; Società cooperative).
  • Tutte le società dovranno essere costituite entro 30 giorni dall’ammissione al contributo.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale per un importo unitario superiore ad Euro 500,00.

I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, acquistati da soggetti autorizzati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche ed offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

Sono ammissibili, per il 1° anno di esercizio dell’attività, anche le spese che siano state effettivamente sostenute e documentate per l’acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, nella misura massima del 25% delle spese di investimento.

Non sono ammissibili al finanziamento, le spese per l’acquisto di terreni, nonché per la costruzione, ristrutturazione ed acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili, nonché l’IVA sull’acquisto dei beni di investimento.

La richiesta di erogazione del contributo, che viene erogato in un’unica soluzione, può essere presentata dai beneficiari entro 40 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di Impegno.

La domanda di partecipazione può essere presentata, a partire dal giorno 20/11/2024 fino ad esaurimento delle risorse, con procedura cosiddetta “a sportello”. Ragio per cui è necessario affrettarsi per presentare la richiesta quanto prima