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Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi

Nel settore edilizio il committente non è una figura marginale: dalla scelta dell’impresa alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale, fino alla nomina dei coordinatori per la sicurezza, la normativa gli attribuisce un ruolo centrale nella prevenzione degli infortuni.

Il committente è sempre responsabile della sicurezza in cantiere? La risposta corretta è: non sempre in modo automatico e assoluto, ma il committente resta una figura centrale nel sistema di prevenzione previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Nei cantieri temporanei o mobili, infatti, chi commissiona l’opera non può limitarsi ad affidare i lavori e attendere il risultato finale.

La responsabilità del committente nasce già nella fase iniziale dell’intervento: scelta dell’impresa, verifica dei requisiti, corretta organizzazione delle figure della sicurezza, eventuale nomina del responsabile dei lavori, trasmissione della notifica preliminare e controllo sull’adempimento degli obblighi essenziali.

Il tema è particolarmente rilevante perché, in caso di infortunio o di gravi irregolarità, la posizione del committente può essere valutata sia sotto il profilo civile sia sotto quello penale, soprattutto quando emergono omissioni nella scelta delle imprese, nella nomina dei coordinatori o nella vigilanza sul sistema di sicurezza.

Chi è il committente nei lavori edili

Nel linguaggio comune il committente è chi ordina un lavoro. Nel settore dei cantieri, però, questa figura assume un peso giuridico molto più importante. Il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti o affidamenti successivi.

Può trattarsi di un privato cittadino che ristruttura un immobile, di un condominio, di un’impresa, di una società, di un ente pubblico o di qualsiasi altro soggetto che affidi lavori edili o di ingegneria civile.

Il punto essenziale è che il committente è il primo soggetto chiamato a impostare correttamente il processo. Non esegue materialmente i lavori, ma ha il dovere di scegliere operatori qualificati e di attivare le figure previste dalla normativa quando ricorrono le condizioni.

Il riferimento principale: il D.Lgs. 81/2008

La disciplina di riferimento è il D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il Titolo IV regola i cantieri temporanei o mobili e individua gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

L’articolo centrale è l’articolo 90, che disciplina gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera. Tra gli adempimenti più importanti rientrano l’applicazione dei principi generali di tutela, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, la nomina dei coordinatori per la sicurezza quando prevista e la trasmissione della notifica preliminare agli enti competenti.

L’articolo 93 chiarisce invece un punto decisivo: la nomina del responsabile dei lavori o dei coordinatori non cancella automaticamente ogni responsabilità del committente. L’esonero opera solo nei limiti dell’incarico effettivamente conferito e resta comunque un dovere di verifica rispetto agli obblighi fondamentali.

Responsabile dei lavori: delega utile, ma non uno scudo totale

Il committente può nominare un responsabile dei lavori, affidandogli specifici compiti in materia di sicurezza. Questa scelta può essere opportuna, soprattutto quando il committente non possiede competenze tecniche adeguate o quando l’opera presenta una certa complessità.

Tuttavia, la nomina del responsabile dei lavori non deve essere interpretata come una liberazione totale da ogni responsabilità. Per essere efficace, l’incarico deve essere chiaro, formalizzato e coerente con i compiti realmente assegnati.

In altre parole, il committente non può nominare una figura solo sulla carta e poi disinteressarsi completamente dell’andamento del cantiere. La sicurezza non si scarica con una firma: si organizza con atti concreti, scelte corrette e controlli adeguati.

Verifica dell’idoneità dell’impresa: uno degli obblighi più delicati

Uno degli aspetti più importanti riguarda la scelta dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi. Il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti a cui affida i lavori.

Questo significa controllare che l’impresa sia realmente in grado di eseguire l’opera in condizioni di sicurezza, con personale, attrezzature, organizzazione e documentazione adeguati. Non basta scegliere il preventivo più basso. Un’offerta economicamente vantaggiosa non può prevalere sulla tutela dei lavoratori e sulla regolarità del cantiere.

Dal 1° ottobre 2024, inoltre, per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili è entrato in vigore anche il sistema della patente a crediti, salvo le esclusioni previste dalla normativa. Per il committente, questo rafforza la necessità di verificare con attenzione i requisiti dei soggetti coinvolti nei lavori.

Quando vanno nominati CSP e CSE

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori deve procedere alla nomina delle figure di coordinamento per la sicurezza.

Il CSP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, interviene nella fase progettuale e contribuisce alla pianificazione della sicurezza prima dell’avvio dei lavori.

Il CSE, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, opera invece durante lo svolgimento del cantiere e verifica l’applicazione delle misure previste, il coordinamento tra le imprese e il rispetto del piano di sicurezza.

La mancata nomina dei coordinatori quando obbligatoria può esporre il committente a responsabilità rilevanti, soprattutto se l’omissione è collegata a situazioni di pericolo o a un infortunio.

La vigilanza del committente secondo la giurisprudenza

La giurisprudenza ha più volte ribadito che il committente non può assumere un ruolo puramente passivo. La Cassazione ha affermato che la nomina dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, così come la nomina di un responsabile per la sicurezza, non esenta automaticamente il committente dal dovere di controllo.

Il principio è chiaro: il committente deve verificare concretamente che il sistema della sicurezza funzioni. Non gli si chiede di sostituirsi al datore di lavoro dell’impresa o al coordinatore, ma di non ignorare situazioni evidenti di rischio, omissioni macroscopiche o carenze organizzative rilevanti.

Questo è un passaggio decisivo. Il controllo del committente non deve diventare un’ingerenza tecnica continua nell’attività dell’appaltatore, ma non può neppure ridursi a un disinteresse totale.

Il committente può entrare in cantiere?

Il committente può avere interesse a verificare l’andamento dei lavori, ma l’accesso in cantiere deve avvenire in modo ordinato e sicuro. Un cantiere è un luogo di lavoro con rischi specifici: macchinari, ponteggi, scavi, materiali, impianti provvisori, lavorazioni in quota e interferenze operative.

Per questo motivo l’ingresso deve essere concordato con le figure competenti, nel rispetto delle regole del cantiere, del Piano di Sicurezza e Coordinamento quando presente e delle indicazioni del coordinatore o del capocantiere.

Il committente deve utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari, evitare accessi improvvisati, non intralciare le lavorazioni e non impartire disposizioni operative che possano alterare l’autonomia organizzativa dell’impresa.

In sintesi: il committente può visitare il proprio cantiere, ma deve farlo rispettando le procedure di sicurezza.

Accesso non autorizzato e obbligo di protezione del cantiere

L’accesso non autorizzato in cantiere è un tema da non sottovalutare. Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato, segnalato e reso non liberamente accessibile a terzi.

Sono fondamentali la recinzione dell’area, la segnaletica di divieto di accesso ai non autorizzati, la gestione degli ingressi e l’individuazione chiara dei soggetti ammessi.

La mancata protezione dell’area può determinare conseguenze gravi, soprattutto in caso di incidente. Chi entra abusivamente può rispondere della propria condotta, ma anche il sistema di gestione del cantiere può essere oggetto di verifica se emergono carenze nella delimitazione o nella vigilanza.

Sanzioni e responsabilità: cosa rischia il committente

Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni specifiche per il committente e per il responsabile dei lavori in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa.

Tra le condotte più delicate rientrano la mancata nomina dei coordinatori quando obbligatoria, l’omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, la mancata trasmissione della notifica preliminare nei casi previsti e l’inosservanza degli obblighi di controllo indicati dalla disciplina di settore.

Le conseguenze possono includere sanzioni penali, ammende e responsabilità civili in caso di danni. Inoltre, in presenza di infortuni gravi, la posizione del committente può essere valutata in relazione alla sua effettiva conoscenza delle criticità e alla possibilità concreta di intervenire.

Responsabilità solidale negli appalti

Un altro profilo riguarda la responsabilità solidale negli appalti. In determinati casi il committente può essere chiamato a rispondere insieme all’appaltatore o al subappaltatore per trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera.

Questo conferma un principio più generale: affidare un lavoro non significa disinteressarsi della regolarità complessiva dell’appalto. La scelta dell’impresa, la verifica documentale e la corretta gestione dei rapporti contrattuali sono passaggi essenziali per ridurre il rischio di contestazioni.

Appaltatore e gravi difetti dell’opera

Accanto al tema della sicurezza, resta ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’esecuzione dell’opera. L’appaltatore risponde degli inadempimenti contrattuali e, nei casi previsti dall’articolo 1669 del Codice Civile, anche per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti di edifici e opere destinate a durare nel tempo.

Il committente, quindi, deve tenere distinti ma collegati due piani: da un lato la sicurezza del cantiere durante l’esecuzione dei lavori, dall’altro la qualità e la corretta realizzazione dell’opera commissionata.

Cosa deve fare un committente prudente

Un committente prudente dovrebbe evitare improvvisazioni e affidarsi a professionisti qualificati sin dalla fase iniziale. Prima di aprire un cantiere è opportuno verificare la documentazione dell’impresa, controllare la regolarità dei soggetti coinvolti, valutare se ricorrono gli obblighi di nomina dei coordinatori, definire chiaramente gli incarichi professionali e conservare tutta la documentazione.

È utile anche mantenere un dialogo costante con direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza e impresa, senza però sostituirsi alle loro funzioni tecniche. La prevenzione si costruisce prima dell’inizio dei lavori, non dopo l’incidente.

Considerazioni conclusive

Il committente non è sempre responsabile di tutto ciò che accade in cantiere, ma non può essere considerato un semplice spettatore. La normativa gli attribuisce un ruolo decisivo nella scelta delle imprese, nell’attivazione delle figure della sicurezza e nella verifica degli adempimenti essenziali.

La regola pratica è semplice: chi commissiona un’opera deve preoccuparsi non solo del risultato finale, ma anche del modo in cui quel risultato viene raggiunto. Nei cantieri, la sicurezza non è un dettaglio burocratico: è una responsabilità concreta. Leggi anche del badge per i cantieri.

Nota tecnica

Il presente articolo ha finalità informativa e divulgativa. Per casi specifici, lavori complessi o situazioni già oggetto di contestazione è sempre opportuno rivolgersi a un tecnico abilitato, a un consulente in materia di sicurezza sul lavoro o a un professionista legale.

Per chiarimenti e approfondimenti: etconsulting2003@gmail.com

DL 159/2025 convertito in Legge 198/2025: testo ufficiale e novità sicurezza lavoro

Analisi tecnica delle nuove norme su sicurezza lavoro, controlli e responsabilità aziendale nel 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025, il D.L. 159/2025 è stato convertito definitivamente nella Legge 198/2025, entrando in vigore il giorno successivo.

La legge di conversione non si è limitata a confermare il testo originario, ma ha introdotto modifiche mirate a rafforzare i controlli, chiarire le responsabilità e accelerare la transizione verso un sistema di sicurezza sempre più digitale e tracciabile.

Il focus normativo si concentra su due direttrici principali: tracciabilità delle attività lavorative e qualificazione delle imprese. Un’impostazione che si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione del sistema produttivo, tra nuovi obblighi e opportunità di sviluppo, come dimostra anche la recente proroga del bando per l’autoproduzione di energia nel 2026, che spinge le aziende verso modelli più efficienti e sostenibili.

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la tracciabilità nei cantieri. Viene introdotto l’obbligo del badge di cantiere elettronico per tutti i lavoratori presenti, inclusi subappaltatori e lavoratori autonomi. Il sistema deve essere integrato con una banca dati nazionale, consentendo verifiche immediate da parte degli organi di controllo. La mancata esposizione o il malfunzionamento del sistema comporta sanzioni amministrative aggravate sia per il datore di lavoro che per il committente.

La legge interviene anche in maniera significativa sul tema della formazione in materia di sicurezza. Non è più sufficiente il possesso di un attestato: la formazione deve essere registrata in un fascicolo elettronico del lavoratore. Inoltre, viene attribuito al preposto il compito di verificare sul campo non solo l’applicazione delle direttive, ma anche l’effettiva comprensione da parte dei lavoratori, con la possibilità di sospendere immediatamente le attività in presenza di criticità.

Sul piano dei controlli, la normativa consolida e potenzia il ruolo degli organi ispettivi. È prevista la piena interoperabilità tra le banche dati di INPS, INAIL e Procure della Repubblica, al fine di individuare in tempo reale anomalie contributive e possibili irregolarità in materia di sicurezza. Contestualmente, viene finanziato l’incremento del personale ispettivo, con particolare attenzione ai settori ad alto rischio come edilizia e logistica.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Le imprese non possono adibire gli studenti a lavorazioni classificate a rischio elevato nel Documento di Valutazione dei Rischi. Inoltre, il DVR deve essere aggiornato includendo una sezione specifica dedicata alle misure di prevenzione per i soggetti in formazione e tirocinio.

La Legge 198/2025 interviene anche nell’ambito della protezione civile, prevedendo la proroga delle misure emergenziali legate agli eventi meteorologici del 2023 e introducendo procedure semplificate per l’acquisizione di beni e servizi in situazioni di estrema urgenza.

Per quanto riguarda le decorrenze, la legge è entrata in vigore il 31 dicembre 2025. L’obbligo del badge di cantiere elettronico è scattato dal 1° febbraio 2026, mentre l’aggiornamento del DVR per le aziende che ospitano studenti è immediatamente operativo.

Nel complesso, questa riforma rappresenta uno degli interventi più incisivi degli ultimi anni in materia di sicurezza sul lavoro. Non si limita a introdurre nuovi obblighi, ma ridefinisce il modello di controllo, orientandolo verso sistemi digitali, interoperabilità delle informazioni e responsabilità diffusa lungo tutta la filiera produttiva.

Per le imprese, ciò implica la necessità di adeguamenti strutturali, sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico, con un impatto diretto sulla gestione dei cantieri, della formazione e dei rapporti di lavoro.

Nei prossimi approfondimenti verranno analizzati in dettaglio la patente a crediti, il fascicolo elettronico del lavoratore, il raddoppio delle sanzioni e i nuovi obblighi per i preposti.

DL 159/2025 convertito in Legge 198/2025: testo ufficiale e novità sicurezza lavoro

DL 159/2025 e Legge 198/2025: cosa cambia davvero per le imprese nel 2026 (guida operativa)

Dalla tracciabilità digitale nei cantieri al fascicolo elettronico del lavoratore: tutte le novità entrate in vigore e cosa devono fare subito le aziende

Con l’inizio del 2026, le novità introdotte dal D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, non sono più solo teoria normativa: sono diventate obblighi concreti per imprese, professionisti e datori di lavoro.

Dopo una prima fase di scarsa attenzione mediatica, oggi queste disposizioni stanno entrando pienamente nella quotidianità operativa, soprattutto nei settori edilizia, logistica e appalti. E per molte aziende si apre una fase delicata: quella dell’adeguamento.

Tracciabilità nei cantieri: arriva il badge digitale obbligatorio

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la tracciabilità dei lavoratori nei cantieri.

Dal 1° febbraio 2026 è previsto l’obbligo del cosiddetto badge di cantiere elettronico, che deve:

  • identificare tutti i lavoratori presenti (dipendenti, autonomi, subappaltatori)
  • interfacciarsi con una banca dati nazionale
  • consentire controlli immediati da parte degli organi ispettivi

Attenzione: la mancata adozione o il malfunzionamento del sistema comporta sanzioni pesanti sia per il datore di lavoro che per il committente.

In pratica: non basta più “sapere chi è in cantiere”, bisogna dimostrarlo digitalmente e in tempo reale.

Formazione sicurezza: non basta più l’attestato

La riforma interviene anche sull’art. 37 del D.Lgs. 81/08, introducendo un cambio di paradigma:

  • la formazione deve essere tracciata in un fascicolo elettronico del lavoratore
  • il preposto deve verificare la reale comprensione delle procedure
  • in caso di lacune evidenti, può fermare immediatamente l’attività

Questo significa che:
il semplice attestato non è più sufficiente
serve una formazione realmente efficace e verificabile

Controlli incrociati: più poteri agli ispettori

Altro punto chiave è il rafforzamento dei controlli.

La Legge 198/2025 prevede:

  • interoperabilità tra banche dati di INPS, INAIL e Procure
  • monitoraggio in tempo reale delle anomalie contributive
  • aumento del personale ispettivo

Tradotto:
diventa molto più difficile “nascondere” irregolarità e i controlli saranno più frequenti e mirati così come nella ricostruzione post sisma di cui abbiamo parlato in un altro articolo.

PCTO: più tutele per studenti e scuole

Particolare attenzione è stata riservata agli studenti in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Le novità principali:

  • divieto di impiego in attività a rischio elevato
  • obbligo di inserire una sezione specifica nel DVR
  • maggiore responsabilità per le aziende ospitanti

Per scuole e imprese:
serve una revisione immediata delle convenzioni e dei documenti di sicurezza

Protezione civile: procedure più snelle nelle emergenze

La norma interviene anche sul fronte emergenziale:

  • proroga delle misure legate agli eventi meteorologici del 2023
  • semplificazione degli acquisti in caso di urgenza

Un intervento meno mediatico, ma strategico per la gestione delle crisi.

Le scadenze da non sbagliare

  • Entrata in vigore Legge 198/2025: 31 dicembre 2025
  • Badge di cantiere elettronico: 1° febbraio 2026
  • Aggiornamento DVR per PCTO: immediato

Cosa devono fare subito le aziende

Il vero nodo oggi non è capire la norma, ma applicarla.

Le priorità operative sono chiare:

  • audit interno sulla formazione
  • aggiornamento del DVR
  • implementazione sistemi digitali per accessi e presenze
  • verifica della posizione dei lavoratori (anche subappalto)

Chi arriva tardi rischia non solo sanzioni, ma anche blocchi operativi.

Una riforma che cambia davvero il modo di lavorare

Il pacchetto normativo non introduce solo nuovi obblighi, ma cambia l’approccio alla sicurezza:

da formale a sostanziale
da documentale a digitale
da occasionale a continua

E questo, nel medio periodo, avrà un impatto diretto su organizzazione, costi e responsabilità aziendale.

Seguiranno ulteriori approfondimenti su:

  • patente a crediti
  • raddoppio delle sanzioni
  • fascicolo elettronico del lavoratore
  • nuovi obblighi per i preposti

Per le imprese pochi giorni fa abbiamo anche parlato della proroga del bando di autoproduzione dell’energia.

Ricostruzione post-sisma: arriva il badge digitale nei cantieri, nuove regole su sicurezza e controlli


Decreto n. 332 del 13 aprile 2026: monitoraggio digitale delle presenze e nuove misure per legalità, sicurezza e trasparenza nei cantieri di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Alle lettrici e ai lettori di PuntoMagazine,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto n. 332 del 13 aprile 2026, firmato dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Il provvedimento introduce nuove disposizioni in materia di controllo, sicurezza e innovazione nei cantieri, con particolare riferimento all’adozione del badge digitale di cantiere.

Monitoraggio digitale e contrasto all’illegalità

Tra le principali novità, l’istituzione – all’interno della piattaforma GE.DI.SI. – della sezione “Monitoraggio Cantieri”.
L’obiettivo è garantire modalità uniformi di controllo attraverso sistemi informatici in grado di registrare automaticamente le presenze autorizzate nei cantieri.

Le finalità sono chiare:

  • contrastare fenomeni di illegalità e irregolarità negli appalti;
  • migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
  • prevenire incidenti e rafforzare la trasparenza nei processi edilizi.

Il ruolo del “Referente di cantiere”

Il decreto prevede che ogni operatore economico nomini un Referente di cantiere, incaricato della gestione del cosiddetto “Settimanale di cantiere”, documento che raccoglie:

  • dati delle imprese presenti;
  • informazioni sulla forza lavoro e sull’applicazione del contratto edilizio;
  • elenco dei mezzi utilizzati;
  • dati relativi al badge digitale dei lavoratori.

In caso di raggruppamenti di imprese, la nomina spetta al soggetto capofila.

Badge digitale obbligatorio per tutti i lavoratori

Elemento centrale del decreto è l’introduzione del badge di cantiere digitale, che sarà assegnato a tutti i lavoratori – autonomi e subordinati – impegnati nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal tipo di contratto.

Il sistema consentirà:

  • il tracciamento delle presenze;
  • l’aggiornamento automatico del Settimanale di cantiere;
  • un controllo più efficace delle attività svolte.

Le Casse Edili, tramite sistemi interoperabili con la piattaforma GE.DI.SI., avranno il compito di trasmettere i dati relativi agli accessi e alle registrazioni dei badge.

Tutela dei dati personali

Ampio spazio è dedicato alla protezione dei dati.
Il Commissario Straordinario, in qualità di titolare del trattamento, garantirà il rispetto della normativa europea (Regolamento UE 2016/679 – GDPR), adottando misure tecniche e organizzative adeguate.

Prevista anche la possibilità di affidare alcune operazioni a soggetti terzi, che opereranno come responsabili del trattamento, previa stipula di specifici accordi.

Avvio operativo e fase di monitoraggio

L’utilizzo del badge digitale entrerà in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, con una fase iniziale di monitoraggio e analisi per ottimizzare il sistema.

Il periodo di osservazione si estenderà fino al 31 dicembre 2026, con l’obiettivo di migliorare progressivamente le procedure e semplificare l’utilizzo per le imprese coinvolte.

Formazione e supporto alle imprese

Il decreto prevede inoltre attività di:

  • formazione;
  • accompagnamento operativo;
  • supporto tecnico

coordinate dalle Casse Edili e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), con particolare attenzione ai temi della sicurezza informatica e della protezione dei dati.

Prospettive future

Ulteriori decreti applicativi definiranno nel dettaglio l’estensione delle misure a tutte le imprese operanti nei cantieri pubblici e privati.

Per eventuali chiarimenti o approfondimenti, la redazione resta a disposizione dei lettori scrivendo a redazione@puntomagazine.it

Resta informato anche sul bando per l’energia autoprodotta di qualche giorno fa.

Proroga bando autoproduzione energia 2026: fino al 3 luglio incentivi fino al 63% per le imprese

Il Ministero dell’Ambiente estende i termini per accedere ai 262 milioni destinati alle rinnovabili: fotovoltaico, sistemi di accumulo e contributi differenziati per dimensione aziendale

Gent.li Lettrici e Lettori del PuntoMagazine.it, Ci pregiamo informarvi del Bando di proroga per Autoproduzione Energia, riportiamo integrale comunicato:

“ Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico da 262 milioni di euro destinato allo sviluppo autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Le richieste di agevolazione potranno essere trasmesse fino alle ore 10.00 del 3 luglio 2026. L’Avviso è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione per progetti localizzati in aree industriali, produttive o artigianali di Comuni con più di 5 mila abitanti situati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di:

  • a) un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico, per autoconsumo immediato (potenza nominale non inferiore a 10 kW e non superiore a 1.000 kW);
  • b) eventuale sistema di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica dietro il contatore (behind-the-meter), ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla precedente lettera a) collegato direttamente, su base annua. È ammessa, a determinate condizioni, anche il potenziamento di un impianto fotovoltaico e/o termofotovoltaico esistente, ma non il rifacimento.

Sono ammissibili le spese, direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, che riguardano:

  • a) impianti fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e dei vari componenti di impianto, connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;
  • b) impianti termo-fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e della componentistica termica (tubature, valvole, gruppo pompe, centralina e accumulatore solare/scambiatore circuito solare), connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;
  • c) eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica: acquisto, trasporto e installazione del sistema e dei vari componenti di impianto, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti nella misura massima:

  • a) del 38 % per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 48% per le medie imprese, ovvero del 58 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti fotovoltaici;
  • b) del 43% per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 53% per le medie imprese, ovvero del 63 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti termo-fotovoltaici;
  • c) del 28 % per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 38% per le medie imprese, ovvero del 48 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica.

Le intensità di contributo possono essere aumentate di alcuni punti percentuali in presenza di alcune condizioni quali, a titolo di esempio: installazione di moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico con categoria “B” o “C”; possesso, da parte del soggetto proponente, di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.

Come sempre siamo a completa disposizione per approfondimenti e chiarimenti di merito, nonché per verificare la prefattibilità di accesso alla misura agevolativa, Contattare la Redazione tramite mail a redazione@puntomagazine.it

Datore di lavoro RSPP: responsabilità, rischi e obblighi per le aziende

Il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP solo nei casi previsti dalla normativa. Ma la doppia funzione non riduce le responsabilità: in caso di violazioni, DVR carente o verbale negativo, le conseguenze possono essere pesanti.

Nel sistema della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è la figura centrale sulla quale ricade la responsabilità primaria dell’organizzazione aziendale. È il soggetto che deve garantire che l’attività lavorativa si svolga in condizioni adeguate di sicurezza, prevenendo rischi, infortuni e situazioni di pericolo per i lavoratori.

In alcuni casi, il datore di lavoro può anche assumere direttamente il ruolo di RSPP, cioè di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Si parla, in questo caso, di datore di lavoro RSPP o DL-RSPP.

Una possibilità prevista dalla normativa, ma che deve essere letta con attenzione: assumere direttamente il ruolo di RSPP non significa alleggerire le responsabilità. Al contrario, in alcune situazioni può concentrare sulla stessa persona sia la funzione decisionale sia quella tecnica di prevenzione.

Il tema è particolarmente importante anche alla luce del rafforzamento generale dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro. Su PuntoMagazine abbiamo già approfondito le novità introdotte dal DL 159/2025 e dalla Legge 198/2025, con particolare riferimento a tracciabilità, qualificazione delle imprese e responsabilità aziendale: leggi anche il nostro approfondimento sulla sicurezza sul lavoro e cosa cambia per le aziende.

Chi è il datore di lavoro nella sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione aziendale e dispone dei poteri decisionali e di spesa. In materia di salute e sicurezza, è chiamato a predisporre un sistema di prevenzione efficace, proporzionato ai rischi presenti nell’impresa.

Secondo il D.Lgs. 81/2008, alcuni obblighi del datore di lavoro sono non delegabili. In particolare, l’articolo 17 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il DVR, né la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Questo significa che, anche quando l’azienda si avvale di consulenti, tecnici o professionisti esterni, la responsabilità ultima dell’organizzazione della sicurezza resta in capo al datore di lavoro.

RSPP interno, esterno o datore di lavoro RSPP: le differenze

Il RSPP è la figura che coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Ha il compito di individuare i fattori di rischio, collaborare alla valutazione dei rischi, proporre misure di prevenzione e protezione, contribuire alla formazione e supportare il datore di lavoro nella gestione della sicurezza.

Il RSPP può essere interno, quando viene individuato all’interno dell’organizzazione aziendale; esterno, quando l’azienda affida l’incarico a un professionista o a un servizio esterno qualificato; oppure può coincidere con il datore di lavoro, nei casi in cui la legge consente lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La scelta non è soltanto organizzativa. Ha effetti concreti sulla gestione dei rischi, sulla tracciabilità delle decisioni e sulla capacità dell’azienda di dimostrare di aver adottato un sistema di prevenzione realmente efficace.

Quando il datore di lavoro può fare direttamente il RSPP

Lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro è disciplinato dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008. La norma consente questa possibilità solo nei casi previsti e con la formazione obbligatoria richiesta.

L’Allegato II del D.Lgs. 81/2008 indica i casi in cui è consentito al datore di lavoro svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. I limiti principali sono: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori; aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori; aziende della pesca fino a 20 lavoratori; altre aziende fino a 200 lavoratori.

Attenzione però: in alcune realtà più complesse o a rischio specifico, il Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere necessariamente interno. L’articolo 31, comma 6, richiama ad esempio aziende industriali soggette a specifiche discipline sul rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per esplosivi, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.

I requisiti del RSPP e la formazione obbligatoria

Il RSPP deve possedere competenze adeguate alla natura dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Per RSPP interni ed esterni, i requisiti professionali sono disciplinati dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso del datore di lavoro RSPP, invece, il riferimento principale è l’articolo 34. Il datore di lavoro che decide di assumere direttamente il ruolo deve seguire percorsi formativi specifici e aggiornamenti periodici, calibrati sul livello di rischio dell’attività.

In altre parole, non basta essere titolare, amministratore o legale rappresentante dell’impresa. Per svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione occorrono formazione, consapevolezza tecnica e capacità reale di leggere i rischi aziendali.

Il DVR resta un obbligo non delegabile

Uno degli errori più frequenti nelle aziende è pensare che la presenza di un RSPP, interno o esterno, possa trasferire su quest’ultimo la responsabilità principale della valutazione dei rischi.

Non è così.

Il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, resta un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Il RSPP può collaborare, suggerire, segnalare, elaborare proposte tecniche e contribuire alla prevenzione, ma la responsabilità della valutazione dei rischi e dell’organizzazione delle misure resta in capo al datore di lavoro.

Questo principio diventa ancora più delicato quando il datore di lavoro è anche RSPP. In quel caso, infatti, non esiste una separazione netta tra chi assume le decisioni aziendali e chi dovrebbe supportare tecnicamente la prevenzione.

Datore di lavoro RSPP e responsabilità civile

Sul piano civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il principio trova fondamento anche nell’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di adottare le misure richieste dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica.

In caso di danno al lavoratore, l’azienda e il legale rappresentante possono essere chiamati a rispondere per il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza. Il tema non riguarda soltanto l’infortunio grave, ma anche l’omessa prevenzione di rischi conosciuti o conoscibili.

Responsabilità penale: quando il rischio diventa personale

La responsabilità penale è personale. Se l’azienda non ha predisposto adeguate misure di sicurezza, il datore di lavoro può rispondere penalmente delle omissioni, soprattutto quando la carenza organizzativa ha contribuito a causare un infortunio o una malattia professionale.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni specifiche per diverse violazioni. L’articolo 55 disciplina le sanzioni per datore di lavoro e dirigente, comprese ipotesi di arresto o ammenda per violazioni legate alla mancata valutazione dei rischi, alla mancata nomina del RSPP o al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

Nel caso del datore di lavoro RSPP, la posizione può diventare ancora più delicata: se il soggetto che decide è anche quello che avrebbe dovuto individuare e segnalare tecnicamente il rischio, le omissioni possono assumere un peso maggiore nella ricostruzione delle responsabilità.

Responsabilità amministrativa e D.Lgs. 231/2001

Oltre alla responsabilità personale del datore di lavoro o dell’amministratore, può entrare in gioco anche la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In presenza di gravi violazioni delle norme sulla sicurezza, soprattutto in caso di lesioni colpose gravi o omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, anche la società può subire conseguenze rilevanti.

Le sanzioni possono essere economiche, ma anche interdittive, con effetti pesanti sull’attività aziendale, sui rapporti con la Pubblica Amministrazione, sulla reputazione e sulla continuità operativa dell’impresa.

Verbale negativo degli organi di vigilanza: cosa può accadere

Un verbale negativo da parte degli organi di controllo, come ASL o Ispettorato Nazionale del Lavoro, non è un semplice richiamo formale. Può evidenziare carenze gravi: DVR non aggiornato, formazione omessa o insufficiente, mancata valutazione di rischi specifici, assenza di procedure, irregolarità nella sorveglianza sanitaria, carenze nei dispositivi di protezione o nella documentazione.

Quando il datore di lavoro è anche RSPP, il verbale può assumere un significato ancora più forte. In assenza di una distinzione tra funzione decisionale e funzione tecnica, la responsabilità tende a concentrarsi sulla stessa figura.

In caso di violazioni gravi, possono derivare sanzioni economiche, prescrizioni obbligatorie, sospensione dell’attività nei casi previsti, responsabilità penale personale e, nei casi più seri, anche responsabilità della società.

Il ruolo dell’amministratore di Srl

Nelle società di capitali, come le Srl, il tema riguarda spesso l’amministratore. Se l’amministratore riveste anche il ruolo di datore di lavoro e decide di assumere direttamente l’incarico di RSPP, deve essere consapevole che non si tratta di un adempimento solo documentale.

L’amministratore risponde delle scelte organizzative, delle risorse messe a disposizione, della formazione, dell’aggiornamento del DVR, della gestione delle emergenze, della nomina delle figure della prevenzione e della reale efficacia del sistema sicurezza.

La sicurezza sul lavoro non può essere trattata come un fascicolo da tenere in archivio. Deve essere un processo vivo, aggiornato e verificabile.

Perché scegliere un RSPP qualificato può essere una tutela

Quando la normativa lo consente, il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP. Tuttavia, la scelta deve essere valutata con prudenza.

In aziende con rischi tecnici, cantieri, lavorazioni complesse, appalti, subappalti, macchinari, movimentazione merci o presenza di più lavoratori, affidarsi a un RSPP qualificato interno o esterno può rappresentare una tutela organizzativa importante.

Il ricorso a un professionista esterno non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità, ma può migliorare la qualità della valutazione dei rischi, la gestione documentale, la formazione e l’individuazione tempestiva delle criticità.

Notazioni finali

Il datore di lavoro RSPP è una figura ammessa dalla normativa, ma non va confusa con una scorciatoia burocratica. La sicurezza sul lavoro resta un sistema di responsabilità sostanziali, non un insieme di carte da produrre in caso di controllo.

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi né la designazione del RSPP. Se decide di svolgere direttamente il ruolo, deve farlo solo nei casi consentiti, con formazione adeguata e con piena consapevolezza delle conseguenze.

In un contesto normativo sempre più orientato a controlli, tracciabilità e qualificazione delle imprese, come già emerso con le recenti novità in materia di sicurezza sul lavoro, la prevenzione non è solo un obbligo: è una condizione essenziale per proteggere lavoratori, azienda e amministratori.

Per chiarimenti tecnici è sempre opportuno rivolgersi a professionisti qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Contributo tecnico:
Dott. Giovanni Esposito
Eng. & Safety Manager
etconsulting2003@gmail.com


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