Sicurezza in edilizia per imprese/ditte
Settore cantieri temporanei e mobile: per appalti sia pubblici che privati
Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti per l’attuale situazione Legislativa e Tecnica in merito ad un Argomento di cui si parla ma con scarsa e puntuale conoscenza, per cui faremo vari articoli ed ogni puntata verterà su uno specifico aspetto, specialmente su cosa deve fornire la ditta al Committente sia Pubblico che Privato:
Oggi parleremo del D.U.R.C. (questo misterioso acronimo), Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare verso INPS, INAIL, Cassa Edile. In effetti se non risultano versamenti regolari ad uno solo degli ENTI su esposti, non può essere emesso il D.U.R.C. e di conseguenza si incorre nei seguenti problemi:
Il Committente:
•non deve affidare o mantenere l’appalto
•rischia responsabilità amministrative
•rischia responsabilità solidale per contributi non versati
Riferimenti principali:
•Art. 90 D.lgs. 81/08 (verifica idoneità tecnico-professionale)
•Art. 26 D.lgs. 81/08 (obblighi connessi ai contratti d’appalto)
•Art. 29 D.lgs. 276/2003 (responsabilità solidale)
Ora ammettiamo come esempio (che non vorremmo mai) il caso di un infortunio in Cantiere: La responsabilità del Committente dipende da cosa ha fatto od omesso, facciamo due esempi:
Caso 1 – Il committente NON ha verificato il DURC Può configurarsi:
•Responsabilità amministrativa
•Responsabilità civile (risarcimento danni)
•Responsabilità penale se emerge colpa nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale
Il DURC rientra tra gli elementi di verifica dell’idoneità dell’impresa. Se non fosse stato richiesto, il committente potrebbe aver violato:
Art. 90 comma 9 D.Lgs. 81/08 (obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa)
Caso 2 – Il DURC era irregolare ma il committente ha comunque affidato i lavori. Qui la posizione del committente si aggrava. Può configurarsi:
•Colpa per affidamento a impresa non idonea
•Concorso di responsabilità nell’infortunio
•Sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi di verifica
Se l’infortunio è legato a carenze organizzative o contributive (es. lavoratori irregolari, mancata formazione), il DURC irregolare diventa elemento aggravante. Responsabilità solidale Indipendentemente dall’infortunio, Il committente è responsabile in solido per:
•Retribuzioni,
•Contributi,
•Premi assicurativi (Art. 29 D.Lgs. 276/2003)
Quando scatta la responsabilità penale del committente? Scatta se viene accertato che:
Non ha verificato l’idoneità tecnico-professionale
1)Ha omesso controlli obbligatori;
2) Ha scelto consapevolmente un’impresa non regolare;
3) Non ha nominato coordinatori sicurezza (se dovuti).
La giurisprudenza è molto chiara: Il committente non può essere un soggetto “passivo”.
Sintesi operativa: Se l’azienda in appalto non ha DURC e avviene un infortunio:
Situazione: Responsabilità del committente
Non ha verificato DURC= Alta probabilità di responsabilità
Ha ignorato DURC irregolare=Rischio penale concreto
DURC regolare ma incidente per colpa dell’appaltatore=Responsabilità limitata, salvo omissioni proprie
La legge dice con non può essere affidato un appalto, non che non dovrebbe e l’affidamento è illegittimo. Per cui anche in corso dei lavori se scade il DURC (considerando che ogni 3-6 mesi validità) e viene fornito nuovo aggiornato, nulla succede, ma tutti i soggetti coinvolti nei lavori hanno responsabilità a richiederlo e verificarne validità.
Restiamo come sempre a disposizione per qualunque chiarimento, contattando la redazione menzionando detto articolo.
Dott. G.Esposito
Eng.& Safety Manager