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Finanzia Agevolata Regione Campania

Imprese Turistiche da Alloggi a Ostelli- Villaggi turistici -Campeggi – Case e camere vacanze – Alberghi e simili e strutture ed aree annesse.

Il ns. Studio di Consulenza – Evidenzia  la pubblicazione di un interessante avviso, bandito dalla Regione Campania, che concede contributi alle imprese turistiche per la realizzazione di interventi e opere per migliorare la sostenibilità, la fruibilità, l’accessibilità e l’attrattività di destinazioni non ricomprese nei circuiti turistici tradizionali. Possono presentare domanda di contributo le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente:
• costituite ed operanti;


• che, alla presentazione dell’istanza, abbiano depositato almeno 2 bilanci o presentato almeno 2 dichiarazioni dei redditi;


• in possesso di CUSR e CIN;


• operanti con codice Ateco primario (desumibile da visura camerale) in uno dei seguenti settori di attività: 55.10.0 Servizi di alloggio di alberghi e simili; 55.30.02 Villaggi turistici e alloggi glamping; 55.20.1 Ostelli; 55.20.2 Rifugi e baite di montagna; 55.20.4 Bed and Breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze; 55.30.01 – Campeggi; 55.300.0 Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali;


• con l’unità operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Campania.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti rivolti all’ammodernamento, all’ampliamento e alla riqualificazione di strutture ricettive esistenti e che riguardino una o più delle seguenti tipologie di interventi:


• adeguamenti strutturali per migliorare l’efficienza energetica, come l’installazione di pannelli solari, sistemi di riscaldamento e raffreddamento a basso impatto ambientale, e miglioramenti all’isolamento;


• ottenimento di certificazioni ambientali e di sostenibilità (es. certificazioni LEED, ISO 14001);


• investimenti in sistemi di gestione e riciclo dei rifiuti, inclusi contenitori e attrezzature per la riduzione dei rifiuti;


• utilizzo di materiali eco-compatibili e sostenibili per la riqualificazione delle strutture;
• opere di ristrutturazione per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, come rampe, ascensori e bagni accessibili;


• acquisto e installazione di tecnologie assistive per facilitare l’accesso e l’uso delle strutture, come sistemi di comunicazione per non udenti o dispositivi per ipovedenti;
• creazione di segnaletica chiara e visibile, mappe e informazioni turistiche in formati accessibili, come braille o lingue straniere;


• spese per corsi di formazione del personale sulla gestione e assistenza ai visitatori con esigenze speciali;


• investimenti per la creazione di nuove attrazioni e servizi turistici, come percorsi turistici, centri di informazione e aree di intrattenimento;


• campagne promozionali e attività di marketing mirate a valorizzare e promuovere le destinazioni turistiche non tradizionali;


• investimenti in software e hardware per la gestione e promozione turistica, come sistemi di prenotazione online, applicazioni mobili e piattaforme di marketing digitale;
• progettazione e realizzazione di siti web e applicazioni mobili per migliorare l’esperienza dei turisti e la visibilità delle destinazioni;


• addestramento del personale nell’uso e nella gestione delle nuove tecnologie adottate.


I progetti avere una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di devono essere realizzati in 12 mesi ed avere spese ammissibili non inferiori a 30.000,00 euro.


L’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento «de minimis» nella forma di contributo in conto capitale e alle spese, a copertura del 75% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di € 100.000,00.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata  fino alle ore 23:59 del 30/01/2026.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa “a graduatoria”.


Restando a disposizioni per qualsiasi delucidazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali e distinti saluti.

Sicurezza sul Lavoro

L’adozione del modello organizzativo 231 mette al riparo l’impresa in caso di infortuni.

Per le Pmi è ora possibile tenere sotto controllo i rischi aziendali in materia di salute e sicurezza e adottare modelli organizzativi che possono esonerare l’azienda dalle responsabilità amministrative previste dal Dlgs 231/01. Il documento che introduce le procedure semplificate in questo campo, approvato dalla commissione consultiva, è operativo dal 13 febbraio scorso (dopo la pubblicazione del relativo avviso in «Gazzetta»). Il documento, una sorta di modello 231 specifico per la sicurezza, è riservato alle Pmi, cioè agli enti che impiegano meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il modello di organizzazione e gestione efficacemente implementata dalle imprese – anche se non obbligatorio per legge – è di fatto l’unico strumento idoneo a prevenire e evitare le conseguenze della commissione dei reati legati a violazioni della normativa in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall’articolo 27-septies del Dlgs 231/01, e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative. Il modello che scaturisce dalle procedure semplificate, consiste in una sorta di valutazione aziendale dei rischi, in grado di analizzare le scelte organizzative dell’impresa per l’adempimento degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall’articolo 30 del Testo unico sicurezza.

Nel modello, l’alta direzione aziendale – che corrisponde agli organi di vertice dell’ente ma non si identifica necessariamente con l’organo amministrativo – deve definire la politica aziendale in materia di salute e sicurezza, individuando eventuali elementi di criticità, gli obiettivi di miglioramento e gli strumenti idonei a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza.


L’efficacia esimente del modello ha due indicatori fondamentali: la capacità di introdurre strumenti di controllo dei processi di applicazione della normativa, e il raggiungimento costante degli obiettivi di miglioramento stabiliti dall’azienda in coerenza con la propria organizzazione.


I documenti in forma semplificata appaiono davvero come strumenti di semplificazione utili per l’impresa che intenda implementare il modello per la prevenzione dei reati legati alla sicurezza sul lavoro: si tratta infatti di una vera e propria “guida” con schede da compilare, suggerimenti ed elementi descrittivi che rendono la predisposizione del documento decisamente più snella e meno complessa di quanto non sarebbe stata in assenza del lavoro della commissione consultiva.


È improbabile che una azienda di medio-piccole dimensioni abbia le risorse interne per predisporre il documento senza l’aiuto di un consulente, tuttavia le indicazioni contenute nelle procedure sono di grande aiuto e rappresentano una traccia imprescindibile, avendo peraltro cura di ricordare che il modello organizzativo, per avere efficacia esimente, deve comunque contenere tutti gli elementi elencati nell’articolo 30 del Testo Unico sicurezza, essere efficacemente attuato e accompagnato dalla nomina dell’organismo di vigilanza, che è un organismo previsto espressamente dal Dlgs 231/01, dotato di poteri autonomi, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento (si veda l’articolo in basso).


Le sanzioni previste nel Dlgs 231/01 colpiscono l’impresa per fatti di reato commessi da soggetti apicali o altri soggetti che siano sotto la loro direzione e sono irrogate dal giudice del dibattimento penale insieme alla sentenza che decide sulla responsabilità della persona fisica imputata. Sono sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive: quelle pecuniarie si misurano in “quote” con un compasso edittale che, a seconda dei reati, va da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 quote con valore fra un minimo per quota che va da 250,23 a 1549,37 euro. Il valore concreto della quota è stabilito dal giudice in base al grado di responsabilità dell’ente nella commissione del reato da parte della persona fisica (in pratica, quanto la carente organizzazione dell’ente ha favorito la commissione del reato) e delle capacità economiche dell’ente.


Sono previste anche sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Queste possono andare da tre mesi ad un anno.


Tale legislazione si applica anche agli Enti e P.A. speriamo che i ns. più attenti Amministratori si sensibilizzino e con la modestia del saggio Amministratore chiedano a noi tecnici il come fare. Come sempre restiamo a disposizione per ogni eventuale. Vi aggiorneremo con altre legislazioni: NIS/NIS2 – L.190/2012 – D.L. 231/2001 – D.L. 24/2023 – MOG


Eng. & Safety Manager
Dott. G. Esposito

NUOVE AGEVOLAZIONI IN AUTOPRODUZIONE ENERGIA

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato un nuovo Avviso pubblico da 262 milioni di euro per la selezione di progetti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

L’Avviso è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione per progetti localizzati in aree industriali, produttive o artigianali di Comuni con più di 5 mila abitanti situati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di:


a) un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico, per autoconsumo immediato (potenza nominale non inferiore a 10 kW e non superiore a 1.000 kW);


b) eventuale sistema di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica dietro il contatore (behind-the-meter), ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla precedente lettera a) collegato direttamente, su base annua.


È ammessa, a determinate condizioni, anche il potenziamento di un impianto fotovoltaico e/o termofotovoltaico esistente, ma non il rifacimento.


Sono ammissibili le spese, direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, che riguardano:


a) impianti fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e dei vari componenti di impianto, connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;


b) impianti termo-fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e della componentistica termica (tubature, valvole, gruppo pompe, centralina e accumulatore solare/scambiatore circuito solare), connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;


c) eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica: acquisto, trasporto e installazione del sistema e dei vari componenti di impianto, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti nella misura massima:


a) del 38 % per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 48% per le medie imprese, ovvero del 58 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti fotovoltaici;


b) del 43% per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 53% per le medie imprese, ovvero del 63 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti termo-fotovoltaici;


c) del 28 % per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 38% per le medie imprese, ovvero del 48 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica.


Le intensità di contributo possono essere aumentate di alcuni punti percentuali in presenza di alcune condizioni quali, a titolo di esempio: installazione di moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico con categoria “B” o “C”; possesso, da parte del soggetto proponente, di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.


Le domande di agevolazione possono essere presentate, con “procedura valutativa”, a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 03/12/2025 e fino alle ore 10:00 del giorno 03/03/2026.

Come sempre siamo a completa disposizione per approfondimenti e chiarimenti di merito, nonché per verificare la prefattibilità di accesso alla misura agevolativa.


Eng. & Safety Manager Dott. G. Esposito