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Sicurezza in edilizia per imprese/ditte

Settore cantieri temporanei e mobile: per appalti sia pubblici che privati

Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti per l’attuale situazione Legislativa e Tecnica in merito ad un Argomento di cui si parla ma con scarsa e puntuale conoscenza, per cui faremo vari articoli ed ogni puntata verterà su uno specifico aspetto, specialmente su cosa deve fornire la ditta al Committente sia Pubblico che Privato:

Oggi parleremo del D.U.R.C. (questo misterioso acronimo), Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare verso INPS, INAIL, Cassa Edile. In effetti se non risultano versamenti regolari ad uno solo degli ENTI su esposti, non può essere emesso il D.U.R.C. e di conseguenza si incorre nei seguenti problemi:

Il Committente:

non deve affidare o mantenere l’appalto

•rischia responsabilità amministrative

•rischia responsabilità solidale per contributi non versati

Riferimenti principali:

•Art. 90 D.lgs. 81/08 (verifica idoneità tecnico-professionale)

•Art. 26 D.lgs. 81/08 (obblighi connessi ai contratti d’appalto)

•Art. 29 D.lgs. 276/2003 (responsabilità solidale)

Ora ammettiamo come esempio (che non vorremmo mai) il caso di un infortunio in Cantiere: La responsabilità del Committente dipende da cosa ha fatto od omesso, facciamo due esempi:

Caso 1 – Il committente NON ha verificato il DURC Può configurarsi:

•Responsabilità amministrativa

•Responsabilità civile (risarcimento danni)

•Responsabilità penale se emerge colpa nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale

Il DURC rientra tra gli elementi di verifica dell’idoneità dell’impresa. Se non fosse stato richiesto, il committente potrebbe aver violato:

Art. 90 comma 9 D.Lgs. 81/08 (obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa)

Caso 2 – Il DURC era irregolare ma il committente ha comunque affidato i lavori. Qui la posizione del committente si aggrava. Può configurarsi:

•Colpa per affidamento a impresa non idonea

•Concorso di responsabilità nell’infortunio

•Sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi di verifica

Se l’infortunio è legato a carenze organizzative o contributive (es. lavoratori irregolari, mancata formazione), il DURC irregolare diventa elemento aggravante. Responsabilità solidale Indipendentemente dall’infortunio, Il committente è responsabile in solido per:

•Retribuzioni,

•Contributi,

•Premi assicurativi (Art. 29 D.Lgs. 276/2003)

Quando scatta la responsabilità penale del committente? Scatta se viene accertato che:

Non ha verificato l’idoneità tecnico-professionale

1)Ha omesso controlli obbligatori;

2) Ha scelto consapevolmente un’impresa non regolare;

3) Non ha nominato coordinatori sicurezza (se dovuti).

La giurisprudenza è molto chiara: Il committente non può essere un soggetto “passivo”.

Sintesi operativa: Se l’azienda in appalto non ha DURC e avviene un infortunio:

Situazione: Responsabilità del committente

Non ha verificato DURC= Alta probabilità di responsabilità

Ha ignorato DURC irregolare=Rischio penale concreto

DURC regolare ma incidente per colpa dell’appaltatore=Responsabilità limitata, salvo omissioni proprie

La legge dice con non può essere affidato un appalto, non che non dovrebbe e l’affidamento è illegittimo. Per cui anche in corso dei lavori se scade il DURC (considerando che ogni 3-6 mesi validità) e viene fornito nuovo aggiornato, nulla succede, ma tutti i soggetti coinvolti nei lavori hanno responsabilità a richiederlo e verificarne validità.

Restiamo come sempre a disposizione per qualunque chiarimento, contattando la redazione menzionando detto articolo.

Dott. G.Esposito                                                                                                                                                       

 Eng.& Safety Manager     

Nuova era della sicurezza in edilizia

Per Imprese/Ditte settore Cantieri Temporanei e Mobile

Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti e chiarire l’attuale situazione Legislativa e Tecnica in merito ad un Argomento di cui si parla ma con scarsa e puntuale conoscenza:

Sicurezza nei cantieri temporanei-mobili-Pubblici-Privati, Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025 ha approvato un decreto-legge che rivoluziona la sicurezza nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare ai cantieri edili, sia per quantità infortuni mortali e non, oltre a numerosi lavoratori non regolari.

Il badge elettronico sarà una tessera digitale precompilata contenente i dati identificativi dei lavoratori:


• nome e cognome,


• impresa di appartenenza,


• data di assunzione,


• formazione sulla sicurezza,


• idoneità sanitaria,


• posizione assicurativa INAIL.

Il badge è collegato al SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, che centralizza le informazioni sui rapporti di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

Obiettivo: garantire trasparenza, contrastare lavoro nero e rafforzare la prevenzione nei cantieri.

Le imprese sono invitate a prepararsi subito, adeguando sistemi interni e anagrafiche, poiché i controlli saranno automatici e digitali.

Checklist

  • Registrazione azienda e lavoratori su SIISL
  • Raccolta dati per badge (foto, contratto, formazione, idoneità)
  • Scelta del sistema badge (digitale o fisico con QR code)
  • Installazione del sistema di controllo accessi in cantiere
  • Formazione del personale sull’uso del badge
  • Monitoraggio dei subappaltatori (devono essere anch’essi conformi)

Il badge potrà essere:

• digitale, integrato in un’app o portale aziendale, oppure

• fisico, in formato tessera con QR code e fotografia del lavoratore.

Verifica in cantiere:

All’ingresso del cantiere, l’impresa dovrà garantire la lettura e registrazione del badge (tramite QR code o sistema elettronico), in modo che gli enti ispettivi possano monitorare in tempo reale la presenza e la regolarità dei lavoratori.

Il badge elettronico non è solo un nuovo obbligo, ma un passo avanti verso un’edilizia più trasparente e professionale, una nuova cultura della Sicurezza in Cantiere, Digitale-Trasparente-Meritocratica. Chi si adegua per tempo potrà:

• evitare sanzioni e blocchi nei lavori,

• migliorare la reputazione dell’impresa,

• accedere più facilmente a incentivi e appalti pubblici.

Chi sono i soggetti obbligati:

• Lavoratori subordinati impiegati dalle imprese edili

• Lavoratori autonomi operanti nei cantieri

• Tecnici presenti nei cantieri temporanei o mobili

• Personale impiegato in regime di appalto o subappalto, sia in cantieri pubblici che privati

Cosa dovrà contenere il Badge cartaceo o digitale:

• Dati anagrafici completi del lavoratore

• Fotografia recente per l’identificazione visiva

• Dati dell’impresa di appartenenza e data di assunzione

• Certificato di idoneità sanitaria aggiornato

• Attestazione della formazione obbligatoria sulla sicurezza, in linea con quanto previsto dall’accordo stato-regioni 2025 sulla formazione obbligatoria.

L’entrata in vigore e l’obbligo è differenziato, per i contratti Pubblici scadenza 31 Dicembre 2025, per i contratti Privati scadenza 01 Marzo2026

Il Badge di Cantiere lo emette:

Il datore di lavoro è il soggetto responsabile non delegabile dell’emissione e fornitura del badge digitale ai propri dipendenti. Il processo prevede:

1. Registrazione dei dati del lavoratore nella Banca Dati Nazionale gestita dall’INL

2. Generazione automatica del badge precompilato con i dati identificativi

3. Assegnazione del codice univoco anticontraffazione

4. Consegna fisica o digitale del badge al lavoratore

Il sistema sarà interconnesso con il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), garantendo un flusso di dati integrato e verificabile in tempo reale.

Ricordiamo che in caso di non osservanza le sanzioni sono raddoppiate, punti decurtati raddoppiati per chi possiede patente a punti, notevoli interventi e sanzioni per chi lavora in regime Qualità e SOA.

Operativamente quali vantaggi si avranno:

• Tracciabilità automatica: Integrazione con sistemi di gestione presenze e rapportini digitali

• Riduzione errori: Eliminazione della documentazione cartacea e dei controlli manuali

• Controlli più rapidi: Verifica immediata della regolarità durante le ispezioni

• Conformità semplificata: Sistema centralizzato per la gestione dei documenti di sicurezza

Le imprese che sapranno cogliere questa opportunità, investendo in soluzioni digitali integrate per la gestione amministrativa e operativa del cantiere, non solo rispetteranno gli obblighi normativi ma acquisiranno anche un vantaggio competitivo significativo in termini di efficienza e controllo.

L’adeguamento al badge digitale può essere il momento giusto per ripensare l’intera gestione digitale della tua impresa edile. Valutiamo insieme quali soluzioni possono fare la differenza per la tua realtà: dalla tracciabilità dei lavoratori alla gestione documentale, fino all’integrazione tra ufficio e cantiere.

Restiamo come sempre a disposizione per qualunque chiarimento, contattando la redazione menzionando detto articolo.

  • Dott. G.Esposito
  • Eng.& Safety Manager