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Finanzia Agevolata Regione Campania

Imprese Turistiche da Alloggi a Ostelli- Villaggi turistici -Campeggi – Case e camere vacanze – Alberghi e simili e strutture ed aree annesse.

Il ns. Studio di Consulenza – Evidenzia  la pubblicazione di un interessante avviso, bandito dalla Regione Campania, che concede contributi alle imprese turistiche per la realizzazione di interventi e opere per migliorare la sostenibilità, la fruibilità, l’accessibilità e l’attrattività di destinazioni non ricomprese nei circuiti turistici tradizionali. Possono presentare domanda di contributo le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente:
• costituite ed operanti;


• che, alla presentazione dell’istanza, abbiano depositato almeno 2 bilanci o presentato almeno 2 dichiarazioni dei redditi;


• in possesso di CUSR e CIN;


• operanti con codice Ateco primario (desumibile da visura camerale) in uno dei seguenti settori di attività: 55.10.0 Servizi di alloggio di alberghi e simili; 55.30.02 Villaggi turistici e alloggi glamping; 55.20.1 Ostelli; 55.20.2 Rifugi e baite di montagna; 55.20.4 Bed and Breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze; 55.30.01 – Campeggi; 55.300.0 Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali;


• con l’unità operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Campania.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti rivolti all’ammodernamento, all’ampliamento e alla riqualificazione di strutture ricettive esistenti e che riguardino una o più delle seguenti tipologie di interventi:


• adeguamenti strutturali per migliorare l’efficienza energetica, come l’installazione di pannelli solari, sistemi di riscaldamento e raffreddamento a basso impatto ambientale, e miglioramenti all’isolamento;


• ottenimento di certificazioni ambientali e di sostenibilità (es. certificazioni LEED, ISO 14001);


• investimenti in sistemi di gestione e riciclo dei rifiuti, inclusi contenitori e attrezzature per la riduzione dei rifiuti;


• utilizzo di materiali eco-compatibili e sostenibili per la riqualificazione delle strutture;
• opere di ristrutturazione per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, come rampe, ascensori e bagni accessibili;


• acquisto e installazione di tecnologie assistive per facilitare l’accesso e l’uso delle strutture, come sistemi di comunicazione per non udenti o dispositivi per ipovedenti;
• creazione di segnaletica chiara e visibile, mappe e informazioni turistiche in formati accessibili, come braille o lingue straniere;


• spese per corsi di formazione del personale sulla gestione e assistenza ai visitatori con esigenze speciali;


• investimenti per la creazione di nuove attrazioni e servizi turistici, come percorsi turistici, centri di informazione e aree di intrattenimento;


• campagne promozionali e attività di marketing mirate a valorizzare e promuovere le destinazioni turistiche non tradizionali;


• investimenti in software e hardware per la gestione e promozione turistica, come sistemi di prenotazione online, applicazioni mobili e piattaforme di marketing digitale;
• progettazione e realizzazione di siti web e applicazioni mobili per migliorare l’esperienza dei turisti e la visibilità delle destinazioni;


• addestramento del personale nell’uso e nella gestione delle nuove tecnologie adottate.


I progetti avere una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di devono essere realizzati in 12 mesi ed avere spese ammissibili non inferiori a 30.000,00 euro.


L’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento «de minimis» nella forma di contributo in conto capitale e alle spese, a copertura del 75% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di € 100.000,00.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata  fino alle ore 23:59 del 30/01/2026.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa “a graduatoria”.


Restando a disposizioni per qualsiasi delucidazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali e distinti saluti.

Sicurezza sul Lavoro

L’adozione del modello organizzativo 231 mette al riparo l’impresa in caso di infortuni.

Per le Pmi è ora possibile tenere sotto controllo i rischi aziendali in materia di salute e sicurezza e adottare modelli organizzativi che possono esonerare l’azienda dalle responsabilità amministrative previste dal Dlgs 231/01. Il documento che introduce le procedure semplificate in questo campo, approvato dalla commissione consultiva, è operativo dal 13 febbraio scorso (dopo la pubblicazione del relativo avviso in «Gazzetta»). Il documento, una sorta di modello 231 specifico per la sicurezza, è riservato alle Pmi, cioè agli enti che impiegano meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il modello di organizzazione e gestione efficacemente implementata dalle imprese – anche se non obbligatorio per legge – è di fatto l’unico strumento idoneo a prevenire e evitare le conseguenze della commissione dei reati legati a violazioni della normativa in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall’articolo 27-septies del Dlgs 231/01, e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative. Il modello che scaturisce dalle procedure semplificate, consiste in una sorta di valutazione aziendale dei rischi, in grado di analizzare le scelte organizzative dell’impresa per l’adempimento degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall’articolo 30 del Testo unico sicurezza.

Nel modello, l’alta direzione aziendale – che corrisponde agli organi di vertice dell’ente ma non si identifica necessariamente con l’organo amministrativo – deve definire la politica aziendale in materia di salute e sicurezza, individuando eventuali elementi di criticità, gli obiettivi di miglioramento e gli strumenti idonei a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza.


L’efficacia esimente del modello ha due indicatori fondamentali: la capacità di introdurre strumenti di controllo dei processi di applicazione della normativa, e il raggiungimento costante degli obiettivi di miglioramento stabiliti dall’azienda in coerenza con la propria organizzazione.


I documenti in forma semplificata appaiono davvero come strumenti di semplificazione utili per l’impresa che intenda implementare il modello per la prevenzione dei reati legati alla sicurezza sul lavoro: si tratta infatti di una vera e propria “guida” con schede da compilare, suggerimenti ed elementi descrittivi che rendono la predisposizione del documento decisamente più snella e meno complessa di quanto non sarebbe stata in assenza del lavoro della commissione consultiva.


È improbabile che una azienda di medio-piccole dimensioni abbia le risorse interne per predisporre il documento senza l’aiuto di un consulente, tuttavia le indicazioni contenute nelle procedure sono di grande aiuto e rappresentano una traccia imprescindibile, avendo peraltro cura di ricordare che il modello organizzativo, per avere efficacia esimente, deve comunque contenere tutti gli elementi elencati nell’articolo 30 del Testo Unico sicurezza, essere efficacemente attuato e accompagnato dalla nomina dell’organismo di vigilanza, che è un organismo previsto espressamente dal Dlgs 231/01, dotato di poteri autonomi, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento (si veda l’articolo in basso).


Le sanzioni previste nel Dlgs 231/01 colpiscono l’impresa per fatti di reato commessi da soggetti apicali o altri soggetti che siano sotto la loro direzione e sono irrogate dal giudice del dibattimento penale insieme alla sentenza che decide sulla responsabilità della persona fisica imputata. Sono sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive: quelle pecuniarie si misurano in “quote” con un compasso edittale che, a seconda dei reati, va da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 quote con valore fra un minimo per quota che va da 250,23 a 1549,37 euro. Il valore concreto della quota è stabilito dal giudice in base al grado di responsabilità dell’ente nella commissione del reato da parte della persona fisica (in pratica, quanto la carente organizzazione dell’ente ha favorito la commissione del reato) e delle capacità economiche dell’ente.


Sono previste anche sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Queste possono andare da tre mesi ad un anno.


Tale legislazione si applica anche agli Enti e P.A. speriamo che i ns. più attenti Amministratori si sensibilizzino e con la modestia del saggio Amministratore chiedano a noi tecnici il come fare. Come sempre restiamo a disposizione per ogni eventuale. Vi aggiorneremo con altre legislazioni: NIS/NIS2 – L.190/2012 – D.L. 231/2001 – D.L. 24/2023 – MOG


Eng. & Safety Manager
Dott. G. Esposito

NUOVE AGEVOLAZIONI IN AUTOPRODUZIONE ENERGIA

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato un nuovo Avviso pubblico da 262 milioni di euro per la selezione di progetti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

L’Avviso è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione per progetti localizzati in aree industriali, produttive o artigianali di Comuni con più di 5 mila abitanti situati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di:


a) un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico, per autoconsumo immediato (potenza nominale non inferiore a 10 kW e non superiore a 1.000 kW);


b) eventuale sistema di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica dietro il contatore (behind-the-meter), ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla precedente lettera a) collegato direttamente, su base annua.


È ammessa, a determinate condizioni, anche il potenziamento di un impianto fotovoltaico e/o termofotovoltaico esistente, ma non il rifacimento.


Sono ammissibili le spese, direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, che riguardano:


a) impianti fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e dei vari componenti di impianto, connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;


b) impianti termo-fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e della componentistica termica (tubature, valvole, gruppo pompe, centralina e accumulatore solare/scambiatore circuito solare), connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;


c) eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica: acquisto, trasporto e installazione del sistema e dei vari componenti di impianto, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti nella misura massima:


a) del 38 % per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 48% per le medie imprese, ovvero del 58 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti fotovoltaici;


b) del 43% per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 53% per le medie imprese, ovvero del 63 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti termo-fotovoltaici;


c) del 28 % per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 38% per le medie imprese, ovvero del 48 % per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica.


Le intensità di contributo possono essere aumentate di alcuni punti percentuali in presenza di alcune condizioni quali, a titolo di esempio: installazione di moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico con categoria “B” o “C”; possesso, da parte del soggetto proponente, di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.


Le domande di agevolazione possono essere presentate, con “procedura valutativa”, a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 03/12/2025 e fino alle ore 10:00 del giorno 03/03/2026.

Come sempre siamo a completa disposizione per approfondimenti e chiarimenti di merito, nonché per verificare la prefattibilità di accesso alla misura agevolativa.


Eng. & Safety Manager Dott. G. Esposito


Contributi per imprese turistiche: la Regione Campania finanzia progetti di sostenibilità e accessibilità

Gent.li Lettrici ed Lettori, ci pregiamo segnalarvi la pubblicazione di un interessante avviso, bandito dalla Regione Campania, che concede contributi alle imprese turistiche per la realizzazione di interventi e opere per migliorare la sostenibilità, la fruibilità, l’accessibilità e l’attrattività di destinazioni non ricomprese nei circuiti turistici tradizionali.  Possono presentare domanda di contributo le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente:

• costituite ed operanti;

• che, alla presentazione dell’istanza, abbiano depositato almeno 2 bilanci o presentato almeno 2 dichiarazioni dei redditi;

• in possesso di CUSR e CIN;

• operanti con codice Ateco primario (desumibile da visura camerale) in uno dei seguenti settori di attività:

55.10.0 Servizi di alloggio di alberghi e simili;

55.30.02 Villaggi turistici e alloggi glamping;

55.20.1 Ostelli;

55.20.2 Rifugi e baite di montagna;

55.20.4 Bed and Breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze; 55.30.01 – Campeggi;

55.300.0 Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali;

• con l’unità operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Campania.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti rivolti all’ammodernamento, all’ampliamento e alla riqualificazione di strutture ricettive esistenti e che riguardino una o più delle seguenti tipologie di interventi:

• adeguamenti strutturali per migliorare l’efficienza energetica, come l’installazione di pannelli solari, sistemi di riscaldamento e raffreddamento a basso impatto ambientale, e miglioramenti all’isolamento;

• ottenimento di certificazioni ambientali e di sostenibilità (es. certificazioni LEED, ISO 14001);

• investimenti in sistemi di gestione e riciclo dei rifiuti, inclusi contenitori e attrezzature per la riduzione dei rifiuti;

• utilizzo di materiali eco-compatibili e sostenibili per la riqualificazione delle strutture;

• opere di ristrutturazione per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, come rampe, ascensori e bagni accessibili;

• acquisto e installazione di tecnologie assistive per facilitare l’accesso e l’uso delle strutture, come sistemi di comunicazione per non udenti o dispositivi per ipovedenti;

• creazione di segnaletica chiara e visibile, mappe e informazioni turistiche in formati accessibili, come braille o lingue straniere;

• spese per corsi di formazione del personale sulla gestione e assistenza ai visitatori con esigenze speciali;

• investimenti per la creazione di nuove attrazioni e servizi turistici, come percorsi turistici, centri di informazione e aree di intrattenimento;

• campagne promozionali e attività di marketing mirate a valorizzare e promuovere le destinazioni turistiche non tradizionali;

• investimenti in software e hardware per la gestione e promozione turistica, come sistemi di prenotazione online, applicazioni mobili e piattaforme di marketing digitale;

• progettazione e realizzazione di siti web e applicazioni mobili per migliorare l’esperienza dei turisti e la visibilità delle destinazioni;

• addestramento del personale nell’uso e nella gestione delle nuove tecnologie adottate.

I progetti avere una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di devono essere realizzati in 12 mesi ed avere spese ammissibili non inferiori a 30.000,00 euro.

L’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento « de minimis » nella forma di contributo in conto capitale e alle spese, a copertura del 75% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di € 100.000,00.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata a decorrere dalle ore 00:00 del 01/12/2025 e fino alle ore 23:59 del 30/01/2026. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa “a graduatoria”.

Restando come sempre a disposizioni per qualsiasi delucidazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali e distinti saluti a Tutti.

Dott. G. Esposito                                                                                                                                                            Eng. & Safety manager                                            

Nuovo decreto legge: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 159/2025: nuove misure per rafforzare sicurezza e controlli nei luoghi di lavoro

Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti che è stato approvato e pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo D.L. 159 (31-10-2025).


Si ricorda che il D.Lgs. 81/08 è un testo unico per cui è sempre aggiornabile e integrabile in qualsiasi momento il legislatore lo ritenga opportuno; per cui a seguito dell’incremento degli infortuni sul lavoro, specialmente tra lavoratori risultati a nero, il Consiglio dei Ministri ha emesso nuovo decreto per contrastare detti fenomeni ed ampliare dei criteri sia in ambiente Pubblico che Privato.

Oltre al Potenziamento dell’Ispettorato del Lavoro INL, dei Carabinieri INL ed incremento vigilanza ed ispezione anche ad opera INAIL. Di seguito evidenzieremo alcuni punti salienti.


1)Introduzione badge digitale obbligatorio nei cantieri :


a) Tulle le Imprese Edili (Sia in regime di appalto che subbappalto sia Pubblico che Privato) devono fornire tale tessera con i dati del lavoratore, foto, codice univoco anticontraffazione.

Sarà interoperabile con la piattaforma Nazionale dell’inclusione Sociale e Lavorativa, tracciando presenze e regolarità contributiva. Per cui ogni cantiere dovrà dotarsi di lettore.


2) La Patente a crediti sarà più severa con raddoppio sanzioni:


a) Aumento multe con raddoppio e decurtazione punti in presenza di lavoro nero, sino alla sospensione immediata dell’attività.


3) Incremento Vigilanza ed incentivi aziende virtuose :


a) Incremento vigilanza dell’INAIL nei confronti dei datori di Lavoro che ricorreranno al subappalto.


b) Revisione aliquota INAIL a partire da Gennaio2026
c) Esclusione da bonus delle aziende non virtuose

4) Formazione ed alternanza scuola lavoro:


a) INAIL estenderà la sua copertura detti percorsi scuola-lavoro, con divieto di adibire gli studenti ad attività alto rischio ed indicate nel DVR aziendale.


b) Prevenzione Molestie e Violenze nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
c) Borse di studio per gli orfani di vittime sui luoghi di lavoro o malattia professionale.


5) Contrasto a cadute e DPI


a) Priorità ai sistemi collettivi di protezione contro le cadute dall’alto.
b) Gli indumenti di lavoro vengono inseriti nei DPI.


6) Formazione-Salute-Norme Tecniche

  • a) Art,37 l’aggiornamento della formazione e registrazione su fascicolo elettronico lavoratore.
  • b) Introduzione nelle visite del Medico Competente gli screening oncologici.


7) Nuovi Obblighi : raccolti ad INL e INAIL.


  • a) estensione prevenzione a condotte violente e moleste
    b) Obbligo dei comitati paritetici di comunicare i dati a INL ed INAIL.
  • c) Revisione degli accertamenti per tossicologico ed alcol.


Seguiranno ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti.
Restiamo come sempre a disposizione per qualunque chiarimento, contattando la redazione menzionando detto articolo.


Dott. G.Esposito
Eng.& Safety Manager

Il ruolo del RUP negli appalti pubblici: competenze, integrazione e normative

Integrazione di saperi economico-finanziari, giuridico-amministrativi e tecnico-gestionali

La figura del RUP, nel panorama della gestione dei contratti pubblici, si trova a dover orchestrare una sinfonia di flussi informativi che attraversano diverse discipline e competenze. L’integrazione di saperi economico-finanziari, giuridico-amministrativi e tecnico-gestionali diventa essenziale per assicurare che il progetto si sviluppi in maniera fluida e conforme alle normative vigenti.

Il RUP, quindi, deve possedere una visione olistica e multidisciplinare, capace di connettere i punti tra le diverse aree di conoscenza e garantire che le informazioni fluiscono in modo coerente e tempestivo tra le varie fasi del progetto. Ad esempio, le decisioni tecniche devono essere allineate con le restrizioni di budget, mentre le scelte economico-finanziarie devono essere conformi al quadro giuridico e amministrativo che regola il contratto pubblico.

La capacità del RUP di integrare questi diversi ambiti di sapere assicura non solo la legalità e la fattibilità del progetto, ma anche la sua efficienza ed efficacia operativa.

Estensione del Project Management

L’evoluzione del ruolo del RUP si riflette anche nell’estensione delle sue competenze nel campo del Project Management, abbracciando concetti quali il Programme Management e il Portfolio Management. In questo contesto, il RUP non si occupa solo della gestione di un singolo progetto, ma anche della coordinazione e dell’ottimizzazione di un insieme di progetti (Programme Management) o dell’intero portafoglio di progetti dell’ente (Portfolio Management).

Il RUP, quindi, deve essere in grado di gestire le complessità e le sfide che emergono quando si coordinano più progetti contemporaneamente, assicurando che ciascuno di essi sia allineato con gli obiettivi strategici dell’ente e che le risorse siano allocate in modo ottimale tra i diversi progetti. Questo richiede una profonda comprensione delle metodologie di Project Management, nonché la capacità di applicare principi e pratiche di gestione del progetto a livello macroscopico, considerando l’intero portafoglio di progetti e assicurando che essi siano allineati con la strategia complessiva dell’ente.

Interazione con BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager

Nel contesto della digitalizzazione dei processi costruttivi e gestionali, il RUP deve riuscire ad interagire e a coordinare efficacemente diverse figure professionali, tra cui il BIM Coordinator, il BIM Manager e il CDE Manager, ciascuna delle quali svolge un ruolo cruciale nella gestione informativa digitale del progetto. Il BIM Coordinator è responsabile della gestione e dell’ottimizzazione dei modelli informativi e assicura che le informazioni siano coerenti e conformi agli standard del progetto. Il BIM Manager, d’altra parte, si occupa della gestione strategica dell’implementazione BIM e assicura che le tecnologie e i processi BIM siano implementati e utilizzati in modo efficace.

Infine, il CDE Manager gestisce l’Ambiente Comune di Dati (Common Data Environment – CDE) e assicura che i dati del progetto siano accurati, accessibili e sicuri. Il RUP, quindi, deve essere in grado di coordinare queste figure professionali, assicurando che le informazioni fluiscono efficacemente tra di loro e che le decisioni siano prese in modo informato e tempestivo. Ciò implica una comprensione approfondita delle responsabilità e delle competenze di ciascuna di queste figure, nonché la capacità di facilitare la collaborazione e la comunicazione tra di loro.

Conoscenze in Project Management secondo la norma UNI 11337-7

La norma UNI 11337-7 fornisce linee guida e standard per la gestione informativa digitale nei progetti di costruzione, con un focus particolare sulle competenze e le conoscenze richieste per le figure professionali coinvolte nel processo BIM. Per il RUP, avere conoscenze in Project Management secondo questa norma significa essere in grado di applicare principi e pratiche di gestione del progetto che siano conformi agli standard BIM e che facilitino l’implementazione efficace delle tecnologie e dei processi BIM nel progetto.

Questo include la capacità di definire chiaramente ruoli e responsabilità, stabilire e mantenere processi di comunicazione efficaci, gestire e mitigare i rischi e assicurare che il progetto sia eseguito in modo conforme agli standard BIM e agli obiettivi dell’ente. Inoltre, il RUP deve essere in grado di utilizzare gli strumenti e le tecnologie BIM in modo efficace, assicurando che le informazioni siano gestite e condivise in modo da facilitare la collaborazione tra tutte le parti interessate.

La figura del RUP e le altre figure satellite

Il RUP, nella sua nuova funzione, non solo coordina e supervisiona le diverse fasi del progetto, ma funge anche da punto di riferimento per le altre figure coinvolte nell’appalto. La sua capacità di interagire efficacemente con il D.L., il DE e il progettista è fondamentale per il successo degli appalti pubblici, garantendo che le opere siano realizzate in modo efficiente, trasparente e conforme agli obiettivi stabiliti. La complessità del suo ruolo richiede una preparazione adeguata e una continua formazione per affrontare le sfide del settore.

RUP e DEC nuovo codice appalti

RUP e DEC, responsabile unico del progetto e direttore dell’esecuzione, sono due figure importanti secondo il codice dei contratti pubblici. Vengono nominati in fasi diverse dell’appalto e ricoprono ruoli differenti. In alcuni casi possono anche coincidere. Il RUP gestisce tutto il ciclo dell’appalto, dalla pianificazione alla realizzazione, assicurandosi che le procedure siano corrette e efficienti. Durante l’esecuzione, il RUP coordina e supervisiona, gestendo modifiche e certificazioni. Il DEC, invece, si concentra solo sulla fase di esecuzione del contratto, controllando che le prestazioni siano conformi ai requisiti. Si occupa della gestione tecnica e contabile del progetto e riporta al RUP, che può avvalersi del DEC quando necessario. In sintesi, mentre il RUP ha un ruolo più ampio e integrato, il DEC si specializza nel garantire che l’esecuzione del contratto rispetti gli standard previsti.

RUP e progettista nuovo codice appalti

Il RUP deve supervisionare e coordinare le attività del progettista, assicurandosi che il progetto rispetti le norme e gli obiettivi di qualità e sicurezza. Questo implica una comunicazione costante tra le due figure, affinché il progettista possa ricevere indicazioni chiare e tempestive. Il RUP ha la facoltà di delegare specifici compiti operativi a responsabili di procedimento per ciascuna fase, inclusa la progettazione. Tuttavia, la responsabilità finale rimane sempre in capo al RUP, che deve garantire l’integrità del progetto e il rispetto delle normative vigenti.  Il RUP può avvalersi di una struttura di supporto e di esperti, inclusi tecnici specializzati nel settore dell’ingegneria e architettura. Questo è particolarmente rilevante per garantire che il progettista disponga delle risorse e delle informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo efficace.

RUP e direttore lavori nuovo codice appalti

La relazione tra RUP e D.L. è caratterizzata da una comunicazione costante e tempestiva, specialmente durante la fase di esecuzione del contratto. Il D.L. funge da intermediario tra il RUP e l’impresa esecutrice, assicurando che le disposizioni impartite dal RUP siano seguite e implementate correttamente. Il D.L. opera in autonomia nell’esecuzione dei contratti, coordinando l’ufficio di direzione dei lavori e rispettando le disposizioni impartite dal RUP. È responsabile di attività come l’accettazione dei materiali, l’emissione di ordini di servizio, la verifica della corretta esecuzione dei lavori e la compilazione di documenti contabili per monitorare la spesa. Il RUP ha la responsabilità della direzione generale dell’appalto e può impartire istruzioni al D.L. per garantire la regolarità dei lavori. È anche il destinatario delle comunicazioni formali riguardanti l’avanzamento e le problematiche riscontrate.

Formazione specifica del RUP

La figura del responsabile unico del progetto richiede un’adeguata e specifica competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management, soprattutto per quanto riguarda procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi. A specificarlo è l’art. 4 comma 4 dell’allegato I.2 D.Lgs. 36/2023.

FINE ULTIMA PARTE

Restiamo a disposizione

Dott.G.Esposito          Eng.&Safety Manager

Da ANAC linee guida a RUP e DEC per controlli più rigorosi sull’esecuzione dei contratti di servizi e forniture

Il Ruolo Strategico del RUP nel Nuovo Codice degli Appalti: Trasparenza, Controlli, Digitalizzazione e Sostenibilità nella Gestione degli Appalti Pubblici

Con la delibera 497 del 29 ottobre 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fornisce importanti indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture. L’intervento richiama in particolare il ruolo centrale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), invitandoli ad esercitare una supervisione attiva e trasparente in ogni fase dell’appalto e a svolgere un ruolo attivo, garantendo che l’esecuzione contrattuale avvenga secondo le clausole stabilite.

Il documento fornisce linee guida operative ai RUP e ai DEC per superare le criticità riscontrate nelle attività di vigilanza e rafforzare i controlli durante l’esecuzione dei contratti pubblici attraverso un monitoraggio concreto e documentato.

Tra le misure suggerite:
⦁ ispezioni periodiche e a sorpresa, per garantire un monitoraggio continuo;


⦁ check-list di verifica e verbali dettagliati, redatti in contraddittorio con l’appaltatore;
⦁ valutazione tecnica delle migliorie proposte, con modalità chiare e trasparenti.
I controlli devono essere costanti e sistematici, non limitandosi a risposte reattive a segnalazioni o problematiche emerse.

È emersa, infatti, la frequente assenza di documentazione che attesti le verifiche svolte, compromettendo la trasparenza e la tracciabilità. È richiesto l’uso di criteri misurabili per redigere attestazioni periodiche di regolare esecuzione, basate su analisi qualitative e quantitative.

La verbalizzazione accurata delle attività di controllo è fondamentale per assicurare trasparenza e tracciabilità, prevenendo potenziali sanzioni. Le direttive derivano da anomalie riscontrate durante le attività di vigilanza d’ufficio, soprattutto in appalti relativi a servizi e forniture.

Tra le principali problematiche:


⦁ controlli effettuati solo a posteriori, spesso in risposta a segnalazioni esterne;
⦁ mancanza di evidenze documentali sulle verifiche condotte;
⦁ scarso utilizzo di strumenti digitali per tracciare le attività in tempo reale.

Compenso RUP


Nel nuovo codice degli appalti, incentivo per funzioni tecniche è fissato al 2% dell’importo base di gara per lavori, servizi e forniture. Di questa percentuale, l’80% è distribuito tra il RUP e gli altri tecnici coinvolti e i loro collaboratori, includendo gli oneri previdenziali e assistenziali. Le modalità di distribuzione e le eventuali riduzioni per ritardi o aumenti di costi ingiustificati sono stabilite dalle stazioni appaltanti in base alle loro normative. L’incentivo è erogato dal dirigente o dal responsabile di servizio in collaborazione con il RUP e non può superare il 100% dell’importo lordo annuo del dipendente che riceve l’incentivo.


Supporto al RUP


L’art. 15 al comma 6 indica la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere una struttura di supporto al RUP nuovo codice appalti. Possono essere destinate risorse finanziarie non superiori all’1 % dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Incentivi RUP


Il comma 6 dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 recita:


Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.


Questo desta molte preoccupazioni all’Anac, in quanto, stando alla normativa, il RUP ha la facoltà di fare affidamenti diretti senza alcun confronto, a sua totale discrezione per importi che potenzialmente possono essere altissimi. Basti pensare, ad esempio, all’appalto della telemedicina che assegna 800 milioni di euro o ad alcune tratte ferroviarie di 1/2 miliardi di €. Calcolando l’1% di tali importi, ci si rende conto che sono risorse di considerevole importanza. I servizi che il RUP può affidare direttamente sono servizi tecnici o legali, con lo scopo di gestire al meglio l’appalto. Per le opere, il tetto massimo stabilito dalla UE è 5,382 milioni di euro, entro cui si può procedere senza gara; per i servizi il tetto è 215.000 €. Secondo il presidente Anac Busia questo comma andrebbe modificato per non incorrere in una procedura di infrazione comunitaria.


RUP e digitalizzazione nel nuovo codice appalti


Il Decreto Legislativo 36/2023 ha introdotto una serie di normative e direttive che hanno un impatto significativo sul suo ruolo in Italia, soprattutto in termini di digitalizzazione e gestione dei contratti pubblici. É infatti richiesta una digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la trasparenza e la conformità dei progetti di costruzione. Questo richiede al RUP non solo una comprensione approfondita delle tecnologie digitali e delle piattaforme utilizzate, ma anche competenze e conoscenze specifiche per navigare efficacemente in questo ambiente digitale complesso.

Non più solo un gestore di procedimenti, il RUP moderno deve anche assumere il ruolo di gestore di progetti, o Project Manager, con una forte enfasi sulla gestione informativa digitale. Questo significa che il RUP deve essere in grado di navigare con competenza attraverso le sfide e le opportunità presentate dalla digitalizzazione, garantendo che le tecnologie digitali siano implementate e utilizzate in modo efficace per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei progetti di costruzione.


La figura del RUP, quindi, si trova a dover bilanciare le sue tradizionali competenze in ingegneria e gestione del progetto con una solida comprensione delle tecnologie digitali e delle strategie di gestione dell’informazione. Questo include la capacità di collaborare con vari stakeholder, come BIM Coordinators e CDE Managers, e di assicurare che le politiche e le pratiche di gestione dell’informazione siano allineate con gli obiettivi globali del progetto e dell’organizzazione. La digitalizzazione, in questo contesto, non si limita solo all’adozione di nuove tecnologie, ma si estende anche alla gestione informativa digitale, che comprende l’approvvigionamento digitale, l’e-Procurement e la Gestione Informativa Digitale.


Approvvigionamento digitale e e-Procurement e gestione informativa digitale (GID)
L’approvvigionamento digitale e l’e-Procurement rappresentano due aspetti fondamentali della digitalizzazione nel ciclo di vita del contratto pubblico, influenzando direttamente le modalità con cui le amministrazioni pubbliche e le entità private interagiscono, negoziano e stipulano contratti.

L’approvvigionamento digitale si riferisce all’utilizzo di soluzioni digitali per facilitare l’acquisto di beni, servizi e lavori, mentre l’e-Procurement riguarda l’uso di tecnologie elettroniche per semplificare le procedure di acquisto e rendere i processi di approvvigionamento più efficienti e trasparenti. Nel contesto del RUP, l’approvvigionamento digitale e l’e-Procurement implicano l’adozione di piattaforme elettroniche che permettono di gestire tutte le fasi del processo di acquisto, dalla pubblicazione degli appalti alla presentazione delle offerte, dalla valutazione delle proposte alla gestione dei contratti. Questo non solo accelera i tempi di esecuzione e riduce i costi, ma anche garantisce una maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni.


La Gestione Informativa Digitale (GID) è un concetto chiave nel contesto della digitalizzazione dei contratti pubblici, e si riferisce alla capacità di gestire, organizzare e utilizzare le informazioni in modo efficace attraverso l’uso di tecnologie digitali.

Nel caso del RUP, la GID si traduce nella necessità di gestire una mole sempre crescente di dati e informazioni che fluiscono durante tutte le fasi del progetto, dal concepimento alla realizzazione, alla manutenzione dell’opera. La GID implica l’adozione di strumenti e metodologie che permettono di raccogliere, archiviare, elaborare e condividere dati e informazioni in modo strutturato e organizzato, garantendo al contempo la sicurezza e la conformità dei dati.

Questo può includere l’uso del Building Information Modeling (BIM) per la gestione delle informazioni relative alla progettazione, costruzione e gestione degli edifici, così come l’adozione di piattaforme digitali per la condivisione e la collaborazione dei dati tra i vari stakeholder del progetto.


Il RUP, in questo scenario, deve assicurare che le informazioni siano gestite in modo tale da supportare efficacemente la presa di decisioni, facilitare la collaborazione tra le parti interessate e garantire che i dati siano accurati, affidabili e accessibili durante tutto il ciclo di vita del progetto. Inoltre, deve garantire che le pratiche di GID siano in linea con le normative vigenti, come quelle stabilite dal D. Lgs. 36/2023, e che le tecnologie e le piattaforme utilizzate siano sicure e rispettino gli standard di settore.


Le competenze richieste al RUP con l’avvento della digitalizzazione del nuovo codice appalti
Con la digitalizzazione richiesta dal nuovo codice appalti il RUP ha il compito di:
⦁ garantire la continuità dei flussi informativi;


⦁ estendere le proprie competenze nel Project Management per assicurare che i progetti siano gestiti in modo integrato e allineato con gli obiettivi strategici dell’ente;
⦁ coordinare e collaborare efficacemente con diverse figure professionali per assicurare una gestione efficace delle informazioni;


⦁ garantire che il progetto venga eseguito in conformità con gli standard e le best practice del settore, come quelle delineate nella norma UNI 11337-7.

Dunque, è indispensabile che il RUP sviluppi nuove competenze. Analizziamole nel dettaglio su grafico messo a disposizione dai Lavori Pubblici.

Dott.G.Esposito Eng.&Safety Manager

I compiti del RUP nel nuovo codice appalti

Il Ruolo e le Funzioni del Responsabile Unico di Progetto (RUP) nel Codice Appalti

Qual è la funzione del responsabile unico di progetto?

I compiti del responsabile unico del progetto sono definiti sempre dal D.Lgs. 36/2023. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP ha il compito di coordinare il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. Possiamo suddividere i compiti del RUP in base alle fasi dell’appalto. I compiti possono essere:

  • comuni a tutti i contratti e a tutte le fasi;
  • specifici per la fase di affidamento;
  • specifici per la fase di esecuzione.

Analizziamo nel dettaglio caso per caso.

 Una delle principali capacità richieste al RUP è quella di riuscire ad agire all’interno di un Ambiente di Condivisione Dati (o Common Data Environment), in quanto l’utilizzo di questo strumento si è esteso alla totalità degli investimenti pubblici.

Diventa dunque importante per il RUP utilizzare al più presto una soluzione sicura che risponda alle esigenze normative e che sia una piattaforma certificata sugli standard openBIM®. Se stai iniziando a valutare la scelta di un  prodotto in modo che tu possa valutare le funzioni che meglio rispondono alle esigenze del tuo lavoro e richiedere una configurazione personalizzata.

Compiti RUP comuni a tutte le fasi di affidamento

I compiti del RUP comuni a tutte le fasi sono i seguenti:

  • formula proposte e fornisce dati e informazioni per predisporre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare;
  • accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
  • propone la conclusione di un accordo di programma alla stazione appaltante quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
  • propone l’indizione o, dove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
  • verifica i progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
  • sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice;
  • accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice;
  • decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
  • richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice;
  • promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;
  • provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
  • è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Compiti RUP fase di affidamento

Il responsabile unico del progetto durante la fase di affidamento:

  • effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, esercitando funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
  • svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
  • svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 93 del codice;
  • dispone le esclusioni dalle gare;
  • in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
  • quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
  • adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.

Compiti RUP fase di esecuzione

Durante la fase di esecuzione, il RUP:

  • impartisce le istruzioni al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, finalizzate a garantire la regolarità degli stessi;
  • autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
  • vigila sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
  • adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
  • svolge i compiti previsti dall’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
  • assume il ruolo di responsabile dei lavori, per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  • tiene conto di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento formulate dagli operatori economici, prima della consegna dei lavori;
  • trasmette (al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori) la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
  • accerta che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
  • autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
  • approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
  • irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
  • ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 121 del codice;
  • dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
  • attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell’articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell’intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 212, comma 3, del codice;
  • propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
  • rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;
  • rilascia il certificato di pagamento all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
  • rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
  • vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto. Che assolvi a tutti gli obblighi di controllo amministrativo e contabile, lavori in un ambiente collaborativo dove trovi tutte le figure coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Usufruisci di uno spazio cloud dedicato ed un sistema di comunicazione avanzato.

Sulle competenze del RUP ampia autonomia alle stazioni appaltanti

L’art. 15 del Codice appalti riconosce alla stazione appaltante la facoltà di modificare le prerogative del RUP sull’adozione degli atti dell’attività contrattuale stabilite nell’allegato I.2 e di applicare anche specifiche norme regionali. È quanto stabilito dal Tar Toscana, sez. I con la sentenza  n. 1257/2024. Il comma 4 dell’art. 15 del codice – precisa il giudice – prevede la possibilità di innestare un nuovo modello organizzativo per la gestione/organizzazione delle varie prerogative connesse al RUP e ai responsabili di fase (circostanza, effettivamente già palesata in giurisprudenza e da parte del Mit ed ora declinata nel correttivo). La predetta “norma primaria, (…) attribuisce all’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti la possibilità di nominare un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e ciò sull’implicita considerazione della diversità delle competenze professionali richieste nei due gruppi di attività, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, che devono essere mantenute al responsabile unico di progetto“.

Nel caso in esame vengono sottoposte all’attenzione del giudice anche alcune disposizioni della legge regionale 15/2024 della Toscana che prevede per il  RUP ulteriori modelli di gestione delle prerogative.

Anche tale legge regionale – reputa il TAR :

si è mossa entro i limiti della propria autonomia organizzativa, prevedendo che il Settore contratti (e per esso il suo dirigente responsabile) provveda ad approvare l’elenco delle offerte ammesse ed escluse e a trasmettere il provvedimento al RUP, senza con ciò incidere sulle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del responsabile unico di progetto.

A tal proposito è richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2011 dove si legge che:

la disciplina delle modalità organizzative dell’attività del responsabile unico del procedimento rientra nella materia della organizzazione amministrativa, riservata alle Regioni ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost.

Alla luce di queste considerazioni, il rilievo espresso con il motivo aggiunto, secondo cui le competenze del RUP non possono essere modificate per una competenza statale riservata (e quindi neppure dalle regioni) è respinta dal giudice.

FINE TERZA PARTE

Dott.G.Esposito   Eng.&Safety Manager

Nomina del RUP: cosa prevede il Codice appalti

Il Ruolo e i Requisiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel Nuovo Codice degli Appalti

La figura del RUP nel nuovo codice, viene nominata nella fase primordiale dell’appalto, quindi nel bando. A lui sono affidate le fasi di:
⦁ programmazione;
⦁ progettazione;
⦁ affidamento;
⦁ esecuzione.


Ma chi nomina il RUP nel nuovo codice appalti? Sono le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a nominare il RUP.

Il RUP può essere scelto tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa.

Il nuovo RUP dovrà essere in possesso di determinati requisiti. Da sottolineare che la nomina di RUP non può essere rifiutata. Inoltre, in mancanza dell’indicazione del nominativo nel bando o nell’avviso di indizione di gara, è proprio il responsabile dell’unità organizzativa a ricoprire le funzioni del RUP.

Viene precisato, inoltre, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano modelli organizzativi che richiedono la nomina di alcune figure, quali il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e il responsabile di procedimento per l’affidamento.


Nomina del RUP per servizi tecnici


Il MIT ha chiarito, con il parere n. 2687 del 18 luglio 2024, alcuni aspetti riguardanti la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per i servizi di ingegneria e architettura, specialmente per le stazioni appaltanti che non appartengono alla Pubblica Amministrazione.

Ecco i principali chiarimenti:
⦁ competenze del RUP: il RUP per servizi tecnici deve essere un tecnico qualificato. Se non è possibile nominare un tecnico come RUP, il dirigente o il responsabile del servizio deve assumere le competenze necessarie. Se il RUP non soddisfa i requisiti tecnici, la stazione appaltante deve garantire il supporto tecnico attraverso personale qualificato o soggetti esterni competenti;


⦁ possibilità di nomina di un legale: un legale con esperienza può essere nominato RUP per la fase di affidamento, ma solo se affiancato da un tecnico con laurea in architettura o ingegneria. Il nuovo Codice dei Contratti permette la nomina di due RUP: uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase di affidamento, con un responsabile di progetto per supervisione e coordinamento;


⦁ struttura stabile di supporto: è possibile creare una struttura stabile di supporto per il RUP, ma tale decisione deve essere compatibile con l’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.


Nomina del RUP: ampi margini di manovra, ma massima attenzione alle competenze. Con il parere n. 57/2024 l’ANAC fornisce importanti chiarimenti sulla nomina del RUP  in merito a due quesiti specifici:
⦁ Ci sono preclusioni all’adozione di atti amministrativi generali di organizzazione interna volti all’individuazione delle figure del RUP e dei Responsabili di fase, in capo in capo a funzionari o dirigenti tecnici piuttosto che amministrativi?


⦁ C’è una una casistica per cui i ruoli di RUP e di responsabile di fase siano necessariamente, preferibilmente o per mera opportunità, da assegnare a specifiche tipologie di professionalità?
L’Autorità Anticorruzione precisa innanzitutto che, a norma del comma 4 dell’art. 15, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di scegliere liberamente il modello organizzativo più adatto per designare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i Responsabili di fase. Tale libertà decisionale, però, deve rispettare le disposizioni normative in merito alle competenze professionali e ai requisiti di esperienza richiesti. È quindi necessario che le amministrazioni valutino attentamente i compiti del personale coinvolto.

L’allegato cui rinvia la norma, specifica le modalità per procedere alla nomina del RUP da parte della stazione appaltante, nonché i requisiti di professionalità e i compiti dello stesso.
Con riferimento al primo quesito, l’art. 2 dell’Allegato stabilisce che il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale e svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

Secondo il comma 3, “il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. […]”.

Un elemento chiave del parere è l’enfasi sul rapporto tra il ruolo del RUP e il principio del risultato. Il RUP non solo gestisce le risorse assegnate, ma deve anche garantire il completamento dei progetti nei tempi stabiliti e nel rispetto degli obiettivi prefissati, assumendo quindi una responsabilità diretta sugli esiti finali.

Con riferimento al secondo quesito, occorre fa riferimento agli articoli 4 e 5 dell’Allegato I.2. Tali norme specificano che il ruolo di RUP non deve necessariamente essere assegnato a specifiche tipologie di professionalità (di natura tecnica o amministrativa); al contempo tale ruolo sia rivestito da un soggetto in possesso di titolo di studio di “livello adeguato” e di “esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare”.

Requisiti RUP nuovo codice appalti


Per quanto riguarda i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o un tecnico anche di qualifica non dirigenziale in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. L’aggiornamento deve essere costante e regolare.


Requisiti del RUP per appalti di lavori e concessioni


Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività simili a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:
⦁ di almeno un anno per i contratti di importo < 1.000.000 di euro ;
⦁ di almeno 3 anni per i contratti di importo ≥ 1.000.000 di euro e < alle soglie di rilevanza europea;


⦁ di almeno 5 anni per i contratti di importo pari o superiore ≥ soglie di rilevanza europea.
Requisiti del RUP per servizi e forniture


Per quanto riguarda i servizi e le forniture, il RUP deve avere un titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale in costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività simili a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.

Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:


⦁ di almeno un anno per importi < soglie di rilevanza europea;
⦁ di almeno 3 anni per importi ≥ soglie di rilevanza europea.
Requisiti del RUP per servizi e forniture con particolari caratteristiche tecniche
Nel caso di forniture o servizi con particolari caratteristiche tecniche (dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici), la stazione appaltante può richiedere, oltre ai suddetti requisiti, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.


Requisiti del RUP per lavori complessi


Per quanto riguarda l’affidamento di lavori complessi, il RUP deve avere:
⦁ esperienza professionale di almeno 5 anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
⦁ laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare;
⦁ adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

FINE SECONDA PARTE

Dott.G.Esposito Eng.&Safety Manager

Il responsabile unico del progetto (RUP) nel nuovo codice appalti

La figura del RUP nel nuovo codice appalti: da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto, ecco cosa cambia

Gentili Lettrici Egr Lettori, portiamo alla Vs. attenzione  :

Il RUP nel nuovo codice appalti è il Responsabile Unico del progetto e non più del procedimento come era nel vecchio codice appalti, il D.Lgs. 50/2016. In questo articolo analizziamo la figura del RUP nel nuovo codice. Come abbiamo anticipato, il RUP nel nuovo codice degli appalti cambia le sue generalità, diventando il project manager dell’appalto.

L’art. 15 del D.Lgs 36/2023 disciplina la sua nomina e le sue funzioni. L’allegato I.2 definisce i requisiti e i compiti. Le attività del RUP sono diverse e tutte molto complesse, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo della responsabilità. Scopriamo come cambia il ruolo del RUP nel nuovo codice degli appalti rimandando per ulteriori chiarimenti alla lettura anche sulle piattaforme degli Entri Locali. In data 05 febbraio 2025 ci sono stati aggiornamenti.

Il Rup può disporre l’aggiudicazione se non ha poteri a valenza esterna?

Il RUP può disporre l’aggiudicazione solo se dotato di poteri a valenza esterna, come stabilito dall’art. 7 comma 1 lett. g) dell’Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023. Nello specifico, adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa. A stabilirlo è il TAR del Piemonte con la sentenza n. 980 del 16 gennaio 2025.

Nel caso in esame, la ricorrente contesta l’incompetenza del soggetto che ha disposto l’aggiudicazione, sostenendo che tale prerogativa spettasse al Rup. Tuttavia, il giudice ha rilevato che, nel caso specifico, il Rup era incaricato unicamente di predisporre la proposta di aggiudicazione, lasciando la decisione finale al soggetto competente dotato di poteri a valenza esterna.

Un’altra contestazione riguarda il numero dei membri della commissione giudicatrice (5 invece dei 3 previsti dal bando di gara), contestazione respinta poiché il giudice ha chiarito che l’art. 93, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 consente fino a 5 membri, lasciando un margine di discrezionalità alla stazione appaltante. L’aumento, in questo caso specifico, è stato giustificato da esigenze organizzative e l’assenza di effetti negativi dimostrati non invalida gli atti, portando solo ad un lieve allungamento dei tempi.

La ricorrente contesta, inoltre, l’unanimità dei punteggi assegnati, denunciando una violazione del principio di individualità delle valutazioni. Il giudice ha ribadito che, salvo obblighi specifici di verbalizzazione, il voto finale è una sintesi collegiale delle valutazioni individuali, come confermato dalla giurisprudenza. Inoltre, la durata delle operazioni di valutazione non invalida gli atti, a meno che non emergano irrazionalità o errori evidenti. Ultima contestazione verte sulla mancata verifica dell’anomalia tra le ore di lavoro e i costi, respinta anch’essa poiché la verifica era facoltativa e non necessitava di motivazione, salvo evidenti irregolarità. Inoltre, le ore aggiuntive, essendo migliorie gratuite, non rientravano nel calcolo economico.

Chi è il responsabile unico del progetto (RUP)?

Chi è il RUP nel nuovo codice appalti? Il Responsabile unico del progetto è la figura fondamentale nel ciclo vita di ogni appalto, dalla fase di progettazione fino a quella di esecuzione del contratto di appalto; svolge importanti compiti e assume specifiche responsabilità che hanno come obiettivo quello di garantire la correttezza e l’efficacia delle procedure.

Da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto: come cambia la figura del RUP

Il passaggio da Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a Responsabile Unico del Progetto (RUP) è un cambiamento significativo nel quadro normativo italiano riguardante gli appalti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016. Nel D.Lgs. 50/2016, il RUP era una figura centrale per la gestione delle procedure di appalto, responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Questa figura era incaricata di garantire la conformità alle normative e di vigilare sull’intero processo di realizzazione dell’opera pubblica, con un ruolo di supervisione e coordinamento. Il RUP doveva essere nominato tra i dipendenti della stazione appaltante e aveva l’obbligo di possedere competenze adeguate per il suo incarico.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, il RUP ha subito una trasformazione significativa, diventando il Responsabile Unico del Progetto. Questa nuova figura mantiene la centralità del ruolo, ma si concentra maggiormente sull’intervento pubblico nel suo complesso, assimilando funzioni simili a quelle di un project manager. Nello specifico:

  • il nuovo codice introduce la possibilità di nominare responsabili di procedimento per ciascuna fase dell’appalto (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione), consentendo al RUP di delegare compiti specifici e ridurre il carico di responsabilità;
  • il RUP ora deve garantire il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi, enfatizzando un approccio orientato ai risultati;
  • l’introduzione di responsabili per le fasi consente una ripartizione più chiara delle responsabilità e una gestione più efficace dei compiti, evitando una concentrazione eccessiva di responsabilità in un’unica figura;
  • sebbene il RUP debba continuare a possedere competenze adeguate, il nuovo codice specifica ulteriormente le necessità professionali legate al suo ruolo, rendendo la figura più specialistica e orientata alla gestione di progetti complessi.

FINE PRIMA PARTE