Ricerca per:
Sicurezza in edilizia per imprese/ditte

Settore cantieri temporanei e mobile: per appalti sia pubblici che privati

Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti per l’attuale situazione Legislativa e Tecnica in merito ad un Argomento di cui si parla ma con scarsa e puntuale conoscenza, per cui faremo vari articoli ed ogni puntata verterà su uno specifico aspetto, specialmente su cosa deve fornire la ditta al Committente sia Pubblico che Privato:

Oggi parleremo del D.U.R.C. (questo misterioso acronimo), Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare verso INPS, INAIL, Cassa Edile. In effetti se non risultano versamenti regolari ad uno solo degli ENTI su esposti, non può essere emesso il D.U.R.C. e di conseguenza si incorre nei seguenti problemi:

Il Committente:

non deve affidare o mantenere l’appalto

•rischia responsabilità amministrative

•rischia responsabilità solidale per contributi non versati

Riferimenti principali:

•Art. 90 D.lgs. 81/08 (verifica idoneità tecnico-professionale)

•Art. 26 D.lgs. 81/08 (obblighi connessi ai contratti d’appalto)

•Art. 29 D.lgs. 276/2003 (responsabilità solidale)

Ora ammettiamo come esempio (che non vorremmo mai) il caso di un infortunio in Cantiere: La responsabilità del Committente dipende da cosa ha fatto od omesso, facciamo due esempi:

Caso 1 – Il committente NON ha verificato il DURC Può configurarsi:

•Responsabilità amministrativa

•Responsabilità civile (risarcimento danni)

•Responsabilità penale se emerge colpa nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale

Il DURC rientra tra gli elementi di verifica dell’idoneità dell’impresa. Se non fosse stato richiesto, il committente potrebbe aver violato:

Art. 90 comma 9 D.Lgs. 81/08 (obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa)

Caso 2 – Il DURC era irregolare ma il committente ha comunque affidato i lavori. Qui la posizione del committente si aggrava. Può configurarsi:

•Colpa per affidamento a impresa non idonea

•Concorso di responsabilità nell’infortunio

•Sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi di verifica

Se l’infortunio è legato a carenze organizzative o contributive (es. lavoratori irregolari, mancata formazione), il DURC irregolare diventa elemento aggravante. Responsabilità solidale Indipendentemente dall’infortunio, Il committente è responsabile in solido per:

•Retribuzioni,

•Contributi,

•Premi assicurativi (Art. 29 D.Lgs. 276/2003)

Quando scatta la responsabilità penale del committente? Scatta se viene accertato che:

Non ha verificato l’idoneità tecnico-professionale

1)Ha omesso controlli obbligatori;

2) Ha scelto consapevolmente un’impresa non regolare;

3) Non ha nominato coordinatori sicurezza (se dovuti).

La giurisprudenza è molto chiara: Il committente non può essere un soggetto “passivo”.

Sintesi operativa: Se l’azienda in appalto non ha DURC e avviene un infortunio:

Situazione: Responsabilità del committente

Non ha verificato DURC= Alta probabilità di responsabilità

Ha ignorato DURC irregolare=Rischio penale concreto

DURC regolare ma incidente per colpa dell’appaltatore=Responsabilità limitata, salvo omissioni proprie

La legge dice con non può essere affidato un appalto, non che non dovrebbe e l’affidamento è illegittimo. Per cui anche in corso dei lavori se scade il DURC (considerando che ogni 3-6 mesi validità) e viene fornito nuovo aggiornato, nulla succede, ma tutti i soggetti coinvolti nei lavori hanno responsabilità a richiederlo e verificarne validità.

Restiamo come sempre a disposizione per qualunque chiarimento, contattando la redazione menzionando detto articolo.

Dott. G.Esposito                                                                                                                                                       

 Eng.& Safety Manager     

Nuova era della sicurezza in edilizia

Per Imprese/Ditte settore Cantieri Temporanei e Mobile

Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti e chiarire l’attuale situazione Legislativa e Tecnica in merito ad un Argomento di cui si parla ma con scarsa e puntuale conoscenza:

Sicurezza nei cantieri temporanei-mobili-Pubblici-Privati, Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025 ha approvato un decreto-legge che rivoluziona la sicurezza nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare ai cantieri edili, sia per quantità infortuni mortali e non, oltre a numerosi lavoratori non regolari.

Il badge elettronico sarà una tessera digitale precompilata contenente i dati identificativi dei lavoratori:


• nome e cognome,


• impresa di appartenenza,


• data di assunzione,


• formazione sulla sicurezza,


• idoneità sanitaria,


• posizione assicurativa INAIL.

Il badge è collegato al SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, che centralizza le informazioni sui rapporti di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

Obiettivo: garantire trasparenza, contrastare lavoro nero e rafforzare la prevenzione nei cantieri.

Le imprese sono invitate a prepararsi subito, adeguando sistemi interni e anagrafiche, poiché i controlli saranno automatici e digitali.

Checklist

  • Registrazione azienda e lavoratori su SIISL
  • Raccolta dati per badge (foto, contratto, formazione, idoneità)
  • Scelta del sistema badge (digitale o fisico con QR code)
  • Installazione del sistema di controllo accessi in cantiere
  • Formazione del personale sull’uso del badge
  • Monitoraggio dei subappaltatori (devono essere anch’essi conformi)

Il badge potrà essere:

• digitale, integrato in un’app o portale aziendale, oppure

• fisico, in formato tessera con QR code e fotografia del lavoratore.

Verifica in cantiere:

All’ingresso del cantiere, l’impresa dovrà garantire la lettura e registrazione del badge (tramite QR code o sistema elettronico), in modo che gli enti ispettivi possano monitorare in tempo reale la presenza e la regolarità dei lavoratori.

Il badge elettronico non è solo un nuovo obbligo, ma un passo avanti verso un’edilizia più trasparente e professionale, una nuova cultura della Sicurezza in Cantiere, Digitale-Trasparente-Meritocratica. Chi si adegua per tempo potrà:

• evitare sanzioni e blocchi nei lavori,

• migliorare la reputazione dell’impresa,

• accedere più facilmente a incentivi e appalti pubblici.

Chi sono i soggetti obbligati:

• Lavoratori subordinati impiegati dalle imprese edili

• Lavoratori autonomi operanti nei cantieri

• Tecnici presenti nei cantieri temporanei o mobili

• Personale impiegato in regime di appalto o subappalto, sia in cantieri pubblici che privati

Cosa dovrà contenere il Badge cartaceo o digitale:

• Dati anagrafici completi del lavoratore

• Fotografia recente per l’identificazione visiva

• Dati dell’impresa di appartenenza e data di assunzione

• Certificato di idoneità sanitaria aggiornato

• Attestazione della formazione obbligatoria sulla sicurezza, in linea con quanto previsto dall’accordo stato-regioni 2025 sulla formazione obbligatoria.

L’entrata in vigore e l’obbligo è differenziato, per i contratti Pubblici scadenza 31 Dicembre 2025, per i contratti Privati scadenza 01 Marzo2026

Il Badge di Cantiere lo emette:

Il datore di lavoro è il soggetto responsabile non delegabile dell’emissione e fornitura del badge digitale ai propri dipendenti. Il processo prevede:

1. Registrazione dei dati del lavoratore nella Banca Dati Nazionale gestita dall’INL

2. Generazione automatica del badge precompilato con i dati identificativi

3. Assegnazione del codice univoco anticontraffazione

4. Consegna fisica o digitale del badge al lavoratore

Il sistema sarà interconnesso con il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), garantendo un flusso di dati integrato e verificabile in tempo reale.

Ricordiamo che in caso di non osservanza le sanzioni sono raddoppiate, punti decurtati raddoppiati per chi possiede patente a punti, notevoli interventi e sanzioni per chi lavora in regime Qualità e SOA.

Operativamente quali vantaggi si avranno:

• Tracciabilità automatica: Integrazione con sistemi di gestione presenze e rapportini digitali

• Riduzione errori: Eliminazione della documentazione cartacea e dei controlli manuali

• Controlli più rapidi: Verifica immediata della regolarità durante le ispezioni

• Conformità semplificata: Sistema centralizzato per la gestione dei documenti di sicurezza

Le imprese che sapranno cogliere questa opportunità, investendo in soluzioni digitali integrate per la gestione amministrativa e operativa del cantiere, non solo rispetteranno gli obblighi normativi ma acquisiranno anche un vantaggio competitivo significativo in termini di efficienza e controllo.

L’adeguamento al badge digitale può essere il momento giusto per ripensare l’intera gestione digitale della tua impresa edile. Valutiamo insieme quali soluzioni possono fare la differenza per la tua realtà: dalla tracciabilità dei lavoratori alla gestione documentale, fino all’integrazione tra ufficio e cantiere.

Restiamo come sempre a disposizione per qualunque chiarimento, contattando la redazione menzionando detto articolo.

  • Dott. G.Esposito
  • Eng.& Safety Manager

Il D.L. per Sicurezza Cantieri è Diventata Legge Nuova Sicurezza sul Lavoro 2026- 2a parte

Per Imprese/Ditte/Autonomi nel settore Cantieri Temporanei e Mobile

Alle Lettrici e Lettori, Il D.L. 159/2025 è diventa legge dello Stato inserita e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°301 del 31-12-2025, subito in vigore con alcuni incrementi e precisamente:

La Legge 198/2025 non si è limitata a confermare l’impianto del decreto di ottobre, ma ha introdotto modifiche chirurgiche volte a rendere più stringenti i controlli e più chiara la responsabilità aziendale. Il focus si sposta decisamente sulla tracciabilità digitale e sulla qualificazione delle imprese.

6. Patente a crediti:

La legge di conversione ha inasprito il sistema di decurtazione punti per scoraggiare le violazioni negli appalti.

  • a)  Sanzioni Raddoppiate: La sanzione massima per gravi violazioni passa da 6.000 a 12.000 euro. 
  • b) Decurtazione Automatica per “Near Miss”: È introdotto l’obbligo di tracciamento dei “mancati infortuni”. La mancata comunicazione o analisi dei near miss può ora influire sul punteggio della patente in caso di ispezione.
  • c) Recupero Crediti: Il recupero dei punti non è più automatico col tempo, ma è vincolato alla dimostrazione dell’avvenuta formazione aggiuntiva e all’implementazione di modelli di gestione (MOG) certificati.

7. Fascicolo Elettronico del Lavoratore

a) Il FEL sostituisce definitivamente il vecchio libretto formativo cartaceo. È un archivio digitale integrato (interoperabile con INL e INAIL) che segue il lavoratore in tutta la sua carriera.

Esempio Pratico: Come aggiornare il Fascicolo

Immaginiamo un’azienda che eroga un corso di formazione specifica a un lavoratore. Ecco il flusso operativo:     

1a. Conclusione Corso: L’ente formatore (o l’azienda, se autorizzata) carica l’attestato sulla piattaforma ministeriale/regionale dedicata.

2a. Validazione Digitale: Il sistema genera un codice univoco associato al lavoratore tramite Codice Fiscale.

3a. Consultazione Datore di Lavoro: Il nuovo datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, accede al FEL tramite SPID/CIE e visualizza il “cruscotto formativo” (es. “Formazione Specifica Rischio Medio – Scadenza 2028”).

4a. Verifica Ispettiva: In caso di ispezione, il tecnico della prevenzione inquadra il QR Code del lavoratore (spesso stampato sul nuovo badge di cantiere) per verificare in tempo reale se il fascicolo è aggiornato.

8. Il Preposto:

In sintesi, la Legge 198/2025 introduce obblighi più stringenti per i preposti, focalizzandosi su formazione potenziata (12 ore minime, aggiornamento biennale di 6 ore, solo presenza/videoconferenza sincrona, no e-learning asincrono) e potere di intervento diretto in caso di pericoli, come l’interruzione delle attività e segnalazione ai superiori per comportamenti non conformi o attrezzature difettose, rendendo il loro ruolo centrale e responsabile nella sicurezza operativa. 

Nuovi Obblighi Formativi (Accordo Stato-Regioni 2025)

  • • Formazione Iniziale: Minimo 12 ore (8 generali + 4 gestionali).
  • • Aggiornamento: Biennale (ogni 2 anni) con corso di almeno 6 ore, con contenuti mirati e aggiornati sui rischi aziendali.
  • • Modalità: Solo in presenza o videoconferenza sincrona (no e-learning asincrono).
  • • Verifica Apprendimento: Obbligatoria e documentata. 
  • Obblighi di Vigilanza e Intervento (derivanti da L. 215/2021)
  •  • Vigilanza Comportamentale: Intervenire e correggere comportamenti non sicuri dei lavoratori.
  •  • Interruzione Attività: Sospendere l’attività se rileva pericoli o attrezzature difettose, informando i superiori.
  •  • Segnalazione: Tempestiva dei rischi e delle non conformità ai superiori. 

Cosa Significa per le Aziende:

  •   • Adeguamento Immediato: Adeguare i piani formativi e garantire la conformità entro le nuove scadenze, anticipando gli aggiornamenti se necessario per allinearsi al biennio.
  •  • Tracciabilità: Documentare scrupolosamente formazione, presenze e prove d’apprendimento.
  •  • Ruolo Centrale: Il preposto è una figura chiave, con responsabilità operative dirette, non più solo un supervisore formale.

Ricordiamo che le visite mediche in tutto il settore edile devono essere complete di Tossicologico per tutti non solo per autisti, e devono essere inseriti i certificati idoneità anche con prescrizione nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore.

Quindi ricordiamo iter che prima di assumere nel comparto edile qualsiasi mansione bisogna fare prima visita medica preassuntiva – poi si esegue assunzione – poi formazione generale sulla sicurezza sul lavoro e specifica per mansione – inserimento nel Fascicolo digitale – poi può entrare in cantiere.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale delucidazione o chiarimento necessiti.

Dott. G. Esposito                                                                                                                                                                                          Gennaio2026                                                                                                                        

Eng.& Safety Manager      

Il D. L . per la Sicurezza sui Cantieri è diventata Legge: Nuova sicurezza sul lavoro 2026

Per Imprese/Ditte/Autonomi nel settore Cantieri Temporanei e Mobile

Alle Lettrici e Lettori, Il D.L. 159/2025 è diventa legge dello Stato inserita e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°301 del 31-12-2025, subito in vigore con alcuni incrementi e precisamente:


La Legge 198/2025 non si è limitata a confermare l’impianto del decreto di ottobre, ma ha introdotto modifiche chirurgiche volte a rendere più stringenti i controlli e più chiara la responsabilità aziendale. Il focus si sposta decisamente sulla tracciabilità digitale e sulla qualificazione delle imprese.

1. Tracciabilità e Vigilanza:

Il “Badge di Cantiere” Una delle integrazioni più rilevanti riguarda il settore edile e degli appalti. Identificazione Digitale: Viene introdotto l’obbligo del badge di cantiere elettronico per tutti i lavoratori presenti, inclusi i subappaltatori e i lavoratori autonomi. Il sistema deve interfacciarsi con la banca dati nazionale.

Sanzioni:

La mancata esposizione o il mancato funzionamento del sistema di tracciamento comporta sanzioni amministrative pecuniarie aggravate per il Datore di Lavoro e il Committente.

2 .Formazione e Sicurezza

“Efficace” La legge di conversione ha rafforzato l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, introducendo specifiche sui controlli: Registrazione delle competenze: Non basta più l’attestato la formazione deve essere registrata in un apposito fascicolo elettronico del lavoratore.

Verifiche sul campo:

Viene sancito l’obbligo per il preposto di verificare non solo l’attuazione delle direttive ma anche l’effettiva comprensione della formazione ricevuta dai lavoratori, con potere di interruzione immediata dell’attività in caso di palesi lacune.

3. Rafforzamento dei Poteri Ispettivi:

In sede di conversione è stato confermato e potenziato il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Incrocio Banche Dati:

È stata autorizzata la piena interoperabilità tra le banche dati di INPS, INAIL e le Procure della Repubblica per identificare in tempo reale le anomalie nei flussi contributivi che spesso celano irregolarità sulla sicurezza.

Assunzioni:

La legge finanzia l’assunzione di ulteriori contingenti ispettivi per garantire una copertura capillare, specialmente nelle aree a rischio elevato ( cantieri infrastrutturali e logistiche)

4. Alternanza Scuola- Lavoro (PCTO) e Tutela dei Minori:

Un punto su cui il Parlamento è intervenuto con forza è la protezione degli studenti: Divieto di Rischio Elevato: Le imprese non possono adibire gli studenti in PCTO a lavorazioni classificate come “rischio elevato” nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Integrazione DVR: Il DVR deve ora contenere una sezione specifica dedicata alle misure di prevenzione per i soggetti in formazione e tirocinio.


5. Protezione Civile e Emergenze:

La Legge 198/2025 tocca anche l’ambito della Protezione Civile:

Proroga emergenze: Sono stati prorogati i termini per la gestione delle emergenze legate agli eventi meteorologici del 2023.

Semplificazione:

procedure più snelle per l’acquisto di beni e servizi necessari al soccorso pubblico in situazioni di estrema urgenza.


Sintesi delle Decorrenze:

  • Entrata in vigore Legge 198/2025: 31 dicembre 2025 Giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
  • Nuovo Badge di Cantiere: 1° febbraio 2026 Periodo di adeguamento tecnico per i sistemi software.
  • Aggiornamento DVR (Sez. PCTO): Immediatezza Obbligatorio per tutte le aziende che ospitano studenti.

Questa riforma rappresenta il “colpo di coda” normativo del 2025. Per le aziende, la priorità assoluta di gennaio sarà l’audit interno sulla formazione e l’aggiornamento dei sistemi di accesso nei cantieri.


Seguirà articolo per aggiornamento patente a crediti e raddoppio sanzioni, recupero crediti; Fascicolo Elettronico del Lavoratore; nuovi obblighi stringenti per i Preposti e sanzioni.


Restiamo a disposizione per ogni eventuale delucidazioni necessiti.
Dott. G.Esposito

Gennaio2026

Eng.& Safety Manager