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Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi

Nel settore edilizio il committente non è una figura marginale: dalla scelta dell’impresa alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale, fino alla nomina dei coordinatori per la sicurezza, la normativa gli attribuisce un ruolo centrale nella prevenzione degli infortuni.

Il committente è sempre responsabile della sicurezza in cantiere? La risposta corretta è: non sempre in modo automatico e assoluto, ma il committente resta una figura centrale nel sistema di prevenzione previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Nei cantieri temporanei o mobili, infatti, chi commissiona l’opera non può limitarsi ad affidare i lavori e attendere il risultato finale.

La responsabilità del committente nasce già nella fase iniziale dell’intervento: scelta dell’impresa, verifica dei requisiti, corretta organizzazione delle figure della sicurezza, eventuale nomina del responsabile dei lavori, trasmissione della notifica preliminare e controllo sull’adempimento degli obblighi essenziali.

Il tema è particolarmente rilevante perché, in caso di infortunio o di gravi irregolarità, la posizione del committente può essere valutata sia sotto il profilo civile sia sotto quello penale, soprattutto quando emergono omissioni nella scelta delle imprese, nella nomina dei coordinatori o nella vigilanza sul sistema di sicurezza.

Chi è il committente nei lavori edili

Nel linguaggio comune il committente è chi ordina un lavoro. Nel settore dei cantieri, però, questa figura assume un peso giuridico molto più importante. Il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti o affidamenti successivi.

Può trattarsi di un privato cittadino che ristruttura un immobile, di un condominio, di un’impresa, di una società, di un ente pubblico o di qualsiasi altro soggetto che affidi lavori edili o di ingegneria civile.

Il punto essenziale è che il committente è il primo soggetto chiamato a impostare correttamente il processo. Non esegue materialmente i lavori, ma ha il dovere di scegliere operatori qualificati e di attivare le figure previste dalla normativa quando ricorrono le condizioni.

Il riferimento principale: il D.Lgs. 81/2008

La disciplina di riferimento è il D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il Titolo IV regola i cantieri temporanei o mobili e individua gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

L’articolo centrale è l’articolo 90, che disciplina gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera. Tra gli adempimenti più importanti rientrano l’applicazione dei principi generali di tutela, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, la nomina dei coordinatori per la sicurezza quando prevista e la trasmissione della notifica preliminare agli enti competenti.

L’articolo 93 chiarisce invece un punto decisivo: la nomina del responsabile dei lavori o dei coordinatori non cancella automaticamente ogni responsabilità del committente. L’esonero opera solo nei limiti dell’incarico effettivamente conferito e resta comunque un dovere di verifica rispetto agli obblighi fondamentali.

Responsabile dei lavori: delega utile, ma non uno scudo totale

Il committente può nominare un responsabile dei lavori, affidandogli specifici compiti in materia di sicurezza. Questa scelta può essere opportuna, soprattutto quando il committente non possiede competenze tecniche adeguate o quando l’opera presenta una certa complessità.

Tuttavia, la nomina del responsabile dei lavori non deve essere interpretata come una liberazione totale da ogni responsabilità. Per essere efficace, l’incarico deve essere chiaro, formalizzato e coerente con i compiti realmente assegnati.

In altre parole, il committente non può nominare una figura solo sulla carta e poi disinteressarsi completamente dell’andamento del cantiere. La sicurezza non si scarica con una firma: si organizza con atti concreti, scelte corrette e controlli adeguati.

Verifica dell’idoneità dell’impresa: uno degli obblighi più delicati

Uno degli aspetti più importanti riguarda la scelta dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi. Il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti a cui affida i lavori.

Questo significa controllare che l’impresa sia realmente in grado di eseguire l’opera in condizioni di sicurezza, con personale, attrezzature, organizzazione e documentazione adeguati. Non basta scegliere il preventivo più basso. Un’offerta economicamente vantaggiosa non può prevalere sulla tutela dei lavoratori e sulla regolarità del cantiere.

Dal 1° ottobre 2024, inoltre, per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili è entrato in vigore anche il sistema della patente a crediti, salvo le esclusioni previste dalla normativa. Per il committente, questo rafforza la necessità di verificare con attenzione i requisiti dei soggetti coinvolti nei lavori.

Quando vanno nominati CSP e CSE

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori deve procedere alla nomina delle figure di coordinamento per la sicurezza.

Il CSP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, interviene nella fase progettuale e contribuisce alla pianificazione della sicurezza prima dell’avvio dei lavori.

Il CSE, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, opera invece durante lo svolgimento del cantiere e verifica l’applicazione delle misure previste, il coordinamento tra le imprese e il rispetto del piano di sicurezza.

La mancata nomina dei coordinatori quando obbligatoria può esporre il committente a responsabilità rilevanti, soprattutto se l’omissione è collegata a situazioni di pericolo o a un infortunio.

La vigilanza del committente secondo la giurisprudenza

La giurisprudenza ha più volte ribadito che il committente non può assumere un ruolo puramente passivo. La Cassazione ha affermato che la nomina dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, così come la nomina di un responsabile per la sicurezza, non esenta automaticamente il committente dal dovere di controllo.

Il principio è chiaro: il committente deve verificare concretamente che il sistema della sicurezza funzioni. Non gli si chiede di sostituirsi al datore di lavoro dell’impresa o al coordinatore, ma di non ignorare situazioni evidenti di rischio, omissioni macroscopiche o carenze organizzative rilevanti.

Questo è un passaggio decisivo. Il controllo del committente non deve diventare un’ingerenza tecnica continua nell’attività dell’appaltatore, ma non può neppure ridursi a un disinteresse totale.

Il committente può entrare in cantiere?

Il committente può avere interesse a verificare l’andamento dei lavori, ma l’accesso in cantiere deve avvenire in modo ordinato e sicuro. Un cantiere è un luogo di lavoro con rischi specifici: macchinari, ponteggi, scavi, materiali, impianti provvisori, lavorazioni in quota e interferenze operative.

Per questo motivo l’ingresso deve essere concordato con le figure competenti, nel rispetto delle regole del cantiere, del Piano di Sicurezza e Coordinamento quando presente e delle indicazioni del coordinatore o del capocantiere.

Il committente deve utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari, evitare accessi improvvisati, non intralciare le lavorazioni e non impartire disposizioni operative che possano alterare l’autonomia organizzativa dell’impresa.

In sintesi: il committente può visitare il proprio cantiere, ma deve farlo rispettando le procedure di sicurezza.

Accesso non autorizzato e obbligo di protezione del cantiere

L’accesso non autorizzato in cantiere è un tema da non sottovalutare. Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato, segnalato e reso non liberamente accessibile a terzi.

Sono fondamentali la recinzione dell’area, la segnaletica di divieto di accesso ai non autorizzati, la gestione degli ingressi e l’individuazione chiara dei soggetti ammessi.

La mancata protezione dell’area può determinare conseguenze gravi, soprattutto in caso di incidente. Chi entra abusivamente può rispondere della propria condotta, ma anche il sistema di gestione del cantiere può essere oggetto di verifica se emergono carenze nella delimitazione o nella vigilanza.

Sanzioni e responsabilità: cosa rischia il committente

Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni specifiche per il committente e per il responsabile dei lavori in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa.

Tra le condotte più delicate rientrano la mancata nomina dei coordinatori quando obbligatoria, l’omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, la mancata trasmissione della notifica preliminare nei casi previsti e l’inosservanza degli obblighi di controllo indicati dalla disciplina di settore.

Le conseguenze possono includere sanzioni penali, ammende e responsabilità civili in caso di danni. Inoltre, in presenza di infortuni gravi, la posizione del committente può essere valutata in relazione alla sua effettiva conoscenza delle criticità e alla possibilità concreta di intervenire.

Responsabilità solidale negli appalti

Un altro profilo riguarda la responsabilità solidale negli appalti. In determinati casi il committente può essere chiamato a rispondere insieme all’appaltatore o al subappaltatore per trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera.

Questo conferma un principio più generale: affidare un lavoro non significa disinteressarsi della regolarità complessiva dell’appalto. La scelta dell’impresa, la verifica documentale e la corretta gestione dei rapporti contrattuali sono passaggi essenziali per ridurre il rischio di contestazioni.

Appaltatore e gravi difetti dell’opera

Accanto al tema della sicurezza, resta ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’esecuzione dell’opera. L’appaltatore risponde degli inadempimenti contrattuali e, nei casi previsti dall’articolo 1669 del Codice Civile, anche per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti di edifici e opere destinate a durare nel tempo.

Il committente, quindi, deve tenere distinti ma collegati due piani: da un lato la sicurezza del cantiere durante l’esecuzione dei lavori, dall’altro la qualità e la corretta realizzazione dell’opera commissionata.

Cosa deve fare un committente prudente

Un committente prudente dovrebbe evitare improvvisazioni e affidarsi a professionisti qualificati sin dalla fase iniziale. Prima di aprire un cantiere è opportuno verificare la documentazione dell’impresa, controllare la regolarità dei soggetti coinvolti, valutare se ricorrono gli obblighi di nomina dei coordinatori, definire chiaramente gli incarichi professionali e conservare tutta la documentazione.

È utile anche mantenere un dialogo costante con direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza e impresa, senza però sostituirsi alle loro funzioni tecniche. La prevenzione si costruisce prima dell’inizio dei lavori, non dopo l’incidente.

Considerazioni conclusive

Il committente non è sempre responsabile di tutto ciò che accade in cantiere, ma non può essere considerato un semplice spettatore. La normativa gli attribuisce un ruolo decisivo nella scelta delle imprese, nell’attivazione delle figure della sicurezza e nella verifica degli adempimenti essenziali.

La regola pratica è semplice: chi commissiona un’opera deve preoccuparsi non solo del risultato finale, ma anche del modo in cui quel risultato viene raggiunto. Nei cantieri, la sicurezza non è un dettaglio burocratico: è una responsabilità concreta. Leggi anche del badge per i cantieri.

Nota tecnica

Il presente articolo ha finalità informativa e divulgativa. Per casi specifici, lavori complessi o situazioni già oggetto di contestazione è sempre opportuno rivolgersi a un tecnico abilitato, a un consulente in materia di sicurezza sul lavoro o a un professionista legale.

Per chiarimenti e approfondimenti: etconsulting2003@gmail.com

Sicurezza in edilizia per imprese/ditte

Settore cantieri temporanei e mobile: per appalti sia pubblici che privati

Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti per l’attuale situazione Legislativa e Tecnica in merito ad un Argomento di cui si parla ma con scarsa e puntuale conoscenza, per cui faremo vari articoli ed ogni puntata verterà su uno specifico aspetto, specialmente su cosa deve fornire la ditta al Committente sia Pubblico che Privato:

Oggi parleremo del D.U.R.C. (questo misterioso acronimo), Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare verso INPS, INAIL, Cassa Edile. In effetti se non risultano versamenti regolari ad uno solo degli ENTI su esposti, non può essere emesso il D.U.R.C. e di conseguenza si incorre nei seguenti problemi:

Il Committente:

non deve affidare o mantenere l’appalto

•rischia responsabilità amministrative

•rischia responsabilità solidale per contributi non versati

Riferimenti principali:

•Art. 90 D.lgs. 81/08 (verifica idoneità tecnico-professionale)

•Art. 26 D.lgs. 81/08 (obblighi connessi ai contratti d’appalto)

•Art. 29 D.lgs. 276/2003 (responsabilità solidale)

Ora ammettiamo come esempio (che non vorremmo mai) il caso di un infortunio in Cantiere: La responsabilità del Committente dipende da cosa ha fatto od omesso, facciamo due esempi:

Caso 1 – Il committente NON ha verificato il DURC Può configurarsi:

•Responsabilità amministrativa

•Responsabilità civile (risarcimento danni)

•Responsabilità penale se emerge colpa nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale

Il DURC rientra tra gli elementi di verifica dell’idoneità dell’impresa. Se non fosse stato richiesto, il committente potrebbe aver violato:

Art. 90 comma 9 D.Lgs. 81/08 (obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa)

Caso 2 – Il DURC era irregolare ma il committente ha comunque affidato i lavori. Qui la posizione del committente si aggrava. Può configurarsi:

•Colpa per affidamento a impresa non idonea

•Concorso di responsabilità nell’infortunio

•Sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi di verifica

Se l’infortunio è legato a carenze organizzative o contributive (es. lavoratori irregolari, mancata formazione), il DURC irregolare diventa elemento aggravante. Responsabilità solidale Indipendentemente dall’infortunio, Il committente è responsabile in solido per:

•Retribuzioni,

•Contributi,

•Premi assicurativi (Art. 29 D.Lgs. 276/2003)

Quando scatta la responsabilità penale del committente? Scatta se viene accertato che:

Non ha verificato l’idoneità tecnico-professionale

1)Ha omesso controlli obbligatori;

2) Ha scelto consapevolmente un’impresa non regolare;

3) Non ha nominato coordinatori sicurezza (se dovuti).

La giurisprudenza è molto chiara: Il committente non può essere un soggetto “passivo”.

Sintesi operativa: Se l’azienda in appalto non ha DURC e avviene un infortunio:

Situazione: Responsabilità del committente

Non ha verificato DURC= Alta probabilità di responsabilità

Ha ignorato DURC irregolare=Rischio penale concreto

DURC regolare ma incidente per colpa dell’appaltatore=Responsabilità limitata, salvo omissioni proprie

La legge dice con non può essere affidato un appalto, non che non dovrebbe e l’affidamento è illegittimo. Per cui anche in corso dei lavori se scade il DURC (considerando che ogni 3-6 mesi validità) e viene fornito nuovo aggiornato, nulla succede, ma tutti i soggetti coinvolti nei lavori hanno responsabilità a richiederlo e verificarne validità.

Restiamo come sempre a disposizione per qualunque chiarimento, contattando la redazione menzionando detto articolo.

Dott. G.Esposito                                                                                                                                                       

 Eng.& Safety Manager     

Il D.L. per Sicurezza Cantieri è Diventata Legge Nuova Sicurezza sul Lavoro 2026- 2a parte

Per Imprese/Ditte/Autonomi nel settore Cantieri Temporanei e Mobile

Alle Lettrici e Lettori, Il D.L. 159/2025 è diventa legge dello Stato inserita e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°301 del 31-12-2025, subito in vigore con alcuni incrementi e precisamente:

La Legge 198/2025 non si è limitata a confermare l’impianto del decreto di ottobre, ma ha introdotto modifiche chirurgiche volte a rendere più stringenti i controlli e più chiara la responsabilità aziendale. Il focus si sposta decisamente sulla tracciabilità digitale e sulla qualificazione delle imprese.

6. Patente a crediti:

La legge di conversione ha inasprito il sistema di decurtazione punti per scoraggiare le violazioni negli appalti.

  • a)  Sanzioni Raddoppiate: La sanzione massima per gravi violazioni passa da 6.000 a 12.000 euro. 
  • b) Decurtazione Automatica per “Near Miss”: È introdotto l’obbligo di tracciamento dei “mancati infortuni”. La mancata comunicazione o analisi dei near miss può ora influire sul punteggio della patente in caso di ispezione.
  • c) Recupero Crediti: Il recupero dei punti non è più automatico col tempo, ma è vincolato alla dimostrazione dell’avvenuta formazione aggiuntiva e all’implementazione di modelli di gestione (MOG) certificati.

7. Fascicolo Elettronico del Lavoratore

a) Il FEL sostituisce definitivamente il vecchio libretto formativo cartaceo. È un archivio digitale integrato (interoperabile con INL e INAIL) che segue il lavoratore in tutta la sua carriera.

Esempio Pratico: Come aggiornare il Fascicolo

Immaginiamo un’azienda che eroga un corso di formazione specifica a un lavoratore. Ecco il flusso operativo:     

1a. Conclusione Corso: L’ente formatore (o l’azienda, se autorizzata) carica l’attestato sulla piattaforma ministeriale/regionale dedicata.

2a. Validazione Digitale: Il sistema genera un codice univoco associato al lavoratore tramite Codice Fiscale.

3a. Consultazione Datore di Lavoro: Il nuovo datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, accede al FEL tramite SPID/CIE e visualizza il “cruscotto formativo” (es. “Formazione Specifica Rischio Medio – Scadenza 2028”).

4a. Verifica Ispettiva: In caso di ispezione, il tecnico della prevenzione inquadra il QR Code del lavoratore (spesso stampato sul nuovo badge di cantiere) per verificare in tempo reale se il fascicolo è aggiornato.

8. Il Preposto:

In sintesi, la Legge 198/2025 introduce obblighi più stringenti per i preposti, focalizzandosi su formazione potenziata (12 ore minime, aggiornamento biennale di 6 ore, solo presenza/videoconferenza sincrona, no e-learning asincrono) e potere di intervento diretto in caso di pericoli, come l’interruzione delle attività e segnalazione ai superiori per comportamenti non conformi o attrezzature difettose, rendendo il loro ruolo centrale e responsabile nella sicurezza operativa. 

Nuovi Obblighi Formativi (Accordo Stato-Regioni 2025)

  • • Formazione Iniziale: Minimo 12 ore (8 generali + 4 gestionali).
  • • Aggiornamento: Biennale (ogni 2 anni) con corso di almeno 6 ore, con contenuti mirati e aggiornati sui rischi aziendali.
  • • Modalità: Solo in presenza o videoconferenza sincrona (no e-learning asincrono).
  • • Verifica Apprendimento: Obbligatoria e documentata. 
  • Obblighi di Vigilanza e Intervento (derivanti da L. 215/2021)
  •  • Vigilanza Comportamentale: Intervenire e correggere comportamenti non sicuri dei lavoratori.
  •  • Interruzione Attività: Sospendere l’attività se rileva pericoli o attrezzature difettose, informando i superiori.
  •  • Segnalazione: Tempestiva dei rischi e delle non conformità ai superiori. 

Cosa Significa per le Aziende:

  •   • Adeguamento Immediato: Adeguare i piani formativi e garantire la conformità entro le nuove scadenze, anticipando gli aggiornamenti se necessario per allinearsi al biennio.
  •  • Tracciabilità: Documentare scrupolosamente formazione, presenze e prove d’apprendimento.
  •  • Ruolo Centrale: Il preposto è una figura chiave, con responsabilità operative dirette, non più solo un supervisore formale.

Ricordiamo che le visite mediche in tutto il settore edile devono essere complete di Tossicologico per tutti non solo per autisti, e devono essere inseriti i certificati idoneità anche con prescrizione nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore.

Quindi ricordiamo iter che prima di assumere nel comparto edile qualsiasi mansione bisogna fare prima visita medica preassuntiva – poi si esegue assunzione – poi formazione generale sulla sicurezza sul lavoro e specifica per mansione – inserimento nel Fascicolo digitale – poi può entrare in cantiere.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale delucidazione o chiarimento necessiti.

Dott. G. Esposito                                                                                                                                                                                          Gennaio2026                                                                                                                        

Eng.& Safety Manager      

Il D. L . per la Sicurezza sui Cantieri è diventata Legge: Nuova sicurezza sul lavoro 2026

Per Imprese/Ditte/Autonomi nel settore Cantieri Temporanei e Mobile

Alle Lettrici e Lettori, Il D.L. 159/2025 è diventa legge dello Stato inserita e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°301 del 31-12-2025, subito in vigore con alcuni incrementi e precisamente:


La Legge 198/2025 non si è limitata a confermare l’impianto del decreto di ottobre, ma ha introdotto modifiche chirurgiche volte a rendere più stringenti i controlli e più chiara la responsabilità aziendale. Il focus si sposta decisamente sulla tracciabilità digitale e sulla qualificazione delle imprese.

1. Tracciabilità e Vigilanza:

Il “Badge di Cantiere” Una delle integrazioni più rilevanti riguarda il settore edile e degli appalti. Identificazione Digitale: Viene introdotto l’obbligo del badge di cantiere elettronico per tutti i lavoratori presenti, inclusi i subappaltatori e i lavoratori autonomi. Il sistema deve interfacciarsi con la banca dati nazionale.

Sanzioni:

La mancata esposizione o il mancato funzionamento del sistema di tracciamento comporta sanzioni amministrative pecuniarie aggravate per il Datore di Lavoro e il Committente.

2 .Formazione e Sicurezza

“Efficace” La legge di conversione ha rafforzato l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, introducendo specifiche sui controlli: Registrazione delle competenze: Non basta più l’attestato la formazione deve essere registrata in un apposito fascicolo elettronico del lavoratore.

Verifiche sul campo:

Viene sancito l’obbligo per il preposto di verificare non solo l’attuazione delle direttive ma anche l’effettiva comprensione della formazione ricevuta dai lavoratori, con potere di interruzione immediata dell’attività in caso di palesi lacune.

3. Rafforzamento dei Poteri Ispettivi:

In sede di conversione è stato confermato e potenziato il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Incrocio Banche Dati:

È stata autorizzata la piena interoperabilità tra le banche dati di INPS, INAIL e le Procure della Repubblica per identificare in tempo reale le anomalie nei flussi contributivi che spesso celano irregolarità sulla sicurezza.

Assunzioni:

La legge finanzia l’assunzione di ulteriori contingenti ispettivi per garantire una copertura capillare, specialmente nelle aree a rischio elevato ( cantieri infrastrutturali e logistiche)

4. Alternanza Scuola- Lavoro (PCTO) e Tutela dei Minori:

Un punto su cui il Parlamento è intervenuto con forza è la protezione degli studenti: Divieto di Rischio Elevato: Le imprese non possono adibire gli studenti in PCTO a lavorazioni classificate come “rischio elevato” nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Integrazione DVR: Il DVR deve ora contenere una sezione specifica dedicata alle misure di prevenzione per i soggetti in formazione e tirocinio.


5. Protezione Civile e Emergenze:

La Legge 198/2025 tocca anche l’ambito della Protezione Civile:

Proroga emergenze: Sono stati prorogati i termini per la gestione delle emergenze legate agli eventi meteorologici del 2023.

Semplificazione:

procedure più snelle per l’acquisto di beni e servizi necessari al soccorso pubblico in situazioni di estrema urgenza.


Sintesi delle Decorrenze:

  • Entrata in vigore Legge 198/2025: 31 dicembre 2025 Giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
  • Nuovo Badge di Cantiere: 1° febbraio 2026 Periodo di adeguamento tecnico per i sistemi software.
  • Aggiornamento DVR (Sez. PCTO): Immediatezza Obbligatorio per tutte le aziende che ospitano studenti.

Questa riforma rappresenta il “colpo di coda” normativo del 2025. Per le aziende, la priorità assoluta di gennaio sarà l’audit interno sulla formazione e l’aggiornamento dei sistemi di accesso nei cantieri.


Seguirà articolo per aggiornamento patente a crediti e raddoppio sanzioni, recupero crediti; Fascicolo Elettronico del Lavoratore; nuovi obblighi stringenti per i Preposti e sanzioni.


Restiamo a disposizione per ogni eventuale delucidazioni necessiti.
Dott. G.Esposito

Gennaio2026

Eng.& Safety Manager