Obbligo di PEC per gli amministratori di società a partire dal 2025: novità e implicazioni

La Legge di Bilancio 2025 estende l’obbligo di Posta Elettronica Certificata anche agli amministratori delle società, con sanzioni in caso di mancata comunicazione al Registro delle Imprese.

Dal 2025 obbligo PEC per gli amministratori di società La Legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo di dotarsi di PEC anche agli amministratori delle imprese costituite in forma di società

Dal 1° gennaio 2025 c’è l’obbligo di avere una PEC anche per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. La novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Il comma 860 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, infatti, modifica l’articolo 5, comma 1 del Decreto Legge 179/2012 (successivamente modificato e approvato in sede di conversione) estendendo anche agli amministratori di società un obbligo che finora riguardava soltanto le imprese individuali.


L’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 dice che: “L’obbligo di cui all’articolo 116, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.


Il comma 860 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) recita così: “All’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonchè agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”


Il concetto di domicilio digitale è stato introdotto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), secondo cui esso è un indirizzo di Posta Elettronica Certificata che rappresenta il recapito ufficiale elettronico di un’impresa, un professionista, una Pubblica Amministrazione o un cittadino.


I domicili digitali sono l’equivalente online dei domicili fisici e possono essere usati per scambiarsi comunicazioni elettroniche che producono gli stessi effetti giuridici delle classiche raccomandate cartacee con ricevuta di ritorno.


Il nuovo obbligo Pec introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 si applica agli amministratori di società, quindi in presenza di più amministratori di imprese societarie (pensiamo ai consigli di amministrazione formati da decine di persone) tutti sono tenuti ad avere una propria PEC personale e a comunicarla al Registro delle Imprese.


Questo ovviamente moltiplicherà all’interno delle aziende le incombenze di natura burocratica. Un punto non chiaro riguarda il caso di una persona che sia contemporaneamente amministratore di più società: in questo caso basterà comunicare al Registro delle Imprese un unico indirizzo PEC legato alla persona oppure un amministratore dovrà dotarsi di tanti indirizzi PEC quante sono le società che amministra? Questa seconda opzione sembrerebbe la più logica, visto che la PEC in questione è sì personale, ma comunque è legata al ruolo che l’amministratore ha all’interno della specifica organizzazione societaria.

L’obbligo di attivare la PEC personale riguarda tutte le società costituite in forma societaria, in particolare:


Società di persone: società semplici, Snc e Sas
Società di capitali: SpA, Sapa, Srl e Srls


Organi collegiali: ogni membro del Consiglio di Amministrazione (CDA) o di altri organi equivalenti dovrà possedere un domicilio digitale individuale l’obbligo di dotarsi di una Pec per tutti gli amministratori di imprese costituite in forma di società a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.


Se non si rispetta l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC si incorre in una sanzione economica, il cui importo è il doppio di quanto previsto dall’articolo 2630 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Visto che il Regio Decreto prevede una sanzione che va da 103 a 1.032 euro, in caso di mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese la sanzione prevista va da 206 a 2.065 euro.


Eng. & Safety Manager
Dott. G Esposito