Novità in relazione di rifiuti in funzione della tipologia degli operatori: Il nuovo sistema RENTRi
RENTRi: Nuovo Sistema di Tracciabilità Digitale dei Rifiuti – Obblighi, Scadenze e Procedure per le Imprese
Gentili Lettrici Egr Lettori, portiamo alla Vs. attenzione :
Come funziona la piattaforma per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Soggetti obbligati, gli adempimenti richiesti alle imprese edili, procedure, scadenze e tempistiche
Il RENTRi nuovo sistema per la tracciabilità digitale dei rifiuti che:
- modifica il procedimento per l’assolvimento degli adempimenti già previsti, quali l’emissione dei formulari di identificazione Rifiuti (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico;
- introduce un nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità, in cui i dati dei registri e dei formulari sono salvati e resi accessibili agli organi di controllo.
Con il RENTRi, registri e formulari di identificazione rifiuti sono vidimati da remoto; tutta la documentazione è digitalizzata, dematerializzata e sempre accessibile online.
Il regolamento che disciplina il funzionamento del RENTRi (D.M. 59/2023) è entrato in vigore il 15 giugno 2023; con il D.D. 97/2023 è stata tracciata la roadmap con le tempistiche per l’iscrizione obbligatoria in funzione del numero di dipendenti; dal 15 dicembre 2024 è operativo il “Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti” (RENTRi).
Chi è tenuto a iscriversi al registro? Entro quando e con quali modalità? Dal momento dell’iscrizione quali obblighi derivano? Cosa cambia nella gestione dei FIR e dei registri di carico e scarico? A questi e molti altri quesiti risponde questo articolo. Ti consiglio, inoltre, di scaricare il vademecum del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Le imprese edili devono iscriversi al RENTRi? Gli adempimenti obbligatori dal 13 febbraio
Le imprese edili che producono rifiuti nell’ambito di attività di costruzione o demolizione hanno l’obbligo di:
- iscriversi al RENTRI se producono rifiuti pericolosi, con tempistiche diverse in funzione del numero di dipendenti;
- registrarsi qualora abbiano unità locali che producono solo rifiuti non pericolosi.
Pertanto, se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRi; tuttavia le imprese edili sono tenute dal 13 febbraio 2025 ad emettere il nuovo Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRi: per questo adempimento è necessaria la registrazione, operazione diversa dall’iscrizione.
Ricordiamo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 184 e 190 del D.Lgs. 152/06, l’impresa edile che produce rifiuti da costruzione e demolizione è obbligata:
- a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti solo per i rifiuti pericolosi (i rifiuti non pericolosi non devono essere annotati sul registro);
- ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali nella categoria “trasportatori dei propri rifiuti” (art. 212, co. 8 D.Lgs 152/06) se trasporta in proprio rifiuti non pericolosi ovvero rifiuti pericolosi in quantità non eccedente i 30Kg o 30 litri al giorno.
In caso di trasporto tramite terzi autorizzati, l’impresa a cui vengono conferiti i rifiuti deve risultare iscritta all’Albo Gestori Ambientali alle categorie 4 (per i rifiuti non pericolosi) e 5 (per i rifiuti pericolosi). In ogni caso, ai fini del corretto trasporto, l’impresa edile deve preliminarmente compilare il formulario dei rifiuti FIR; in caso di conferimento dei rifiuti a terzi, deve verificare che il trasportatore del rifiuto sia dotato della prevista autorizzazione, oltre ad accertare l’autorizzazione dell’impianto di destinazione riguardo alla specifica tipologia di rifiuti conferiti.
Adempimenti dal 13 febbraio 2025
Dal 15 dicembre 2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI: Entro il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023, dovranno iscriversi gli operatori, rientranti in queste categorie:
- impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
- trasportatori e intermediari di rifiuti,
- imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.
Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Obbligo del nuovo FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025
Tutti i soggetti che devono emettere il FIR ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto riportato all’Allegato II del D.M. 59/2023.
L’emissione e la vidimazione avvengono esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti. L’applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:
- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere e stampare il FIR vidimato digitalmente.
Il servizio è rivolto sia agli operatori iscritti al RENTRI che ai soggetti non iscritti. La compilazione può essere effettuata utilizzando:
- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.
Il produttore (o trasportatore se richiesto dal produttore o detentore) emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima.
Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.
La trasmissione della copia può avvenire mediante:
- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.
In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.
Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.
Registro di carico e scarico dal 15 febbraio 2025
A partire dal 13 febbraio 2025, è necessario utilizzare il nuovo modello di registro con conseguente nuova vidimazione e non è più possibile utilizzare i vecchi modelli anche se già vidimati.
Piattaforma RENTRi: cos’è e come funziona
La piattaforma RENTRi definisce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e si compone di procedure e strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo. L’obiettivo principale è quello di introdurre un modello di gestione digitale per l’assolvimento dei seguenti adempimenti:
- emissione dei formulari di identificazione del trasporto;
- tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
La piattaforma RENTRi è suddivisa in due sezioni:
- anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il Registro è integrato inoltre con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Con Decreto Direttoriale 43/2023 il Ministero dell’Ambiente ha definito:
- le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
- le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRi da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
- i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).
Chi deve iscriversi al RENTRi
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs.152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
- i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
- i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
- i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
- Chi non è tenuto a iscriversi al RENTRi
Non hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRi gli enti, le imprese e i soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:
nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
nell’ambito delle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
nell’ambito delle attività commerciali;
nell’ambito delle attività di servizio;
da attività sanitarie;
veicoli fuori uso.
Anche dopo l’entrata a regime del RENTRi (13 febbraio 2025), i produttori precedentemente individuati non devono tenere il registro di carico e scarico. Per il trasporto di rifiuti possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello. La vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa registrazione. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.
Obblighi per i soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRi- I soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRi non devono tenere il registro di carico e scarico; tuttavia, se producono anche solo un rifiuto pericoloso dovranno iscriversi al RENTRi. Per il trasporto di rifiuti continuano ad emettere i FIR in formato cartaceo.
L’obbligo del FIR vale se no sono esonerati o non utilizzano documenti alternativi. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore.
A cosa serve la registrazione al RENTRi
La registrazione consente ai produttori non tenuti all’iscrizione di emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. La registrazione deve essere effettuata nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.
Tempistiche e scadenze
Con il D.D. 97/2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” contenente:
le tempistiche per l’iscrizione al RENTRI;
la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
le date per la tenuta in formato digitale del Registro di carico e scarico;
la date per l’emissione del FIR in formato digitale.
Dal 15/12/24 ed entro il 13/02/25:
gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
le imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;
le imprese ed enti produttori iniziali con con più di 50 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Dal 15/06/25 ed entro il 14/08/2025:
le imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra 10 e 50 dipendenti;
le imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti.
Dal 15/12/25 ed entro il 13/02/26:
le imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
i produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.
Tabella di sintesi (fonte: edita da ASSOLOMBARDA per facilitare gli operatori)

FIR cartaceo fino al 12 febbraio 2025
Fino al 12 febbraio 2025 il FIR viene emesso in modalità cartacea, con compilazione manuale e vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio VIVIFIR. Dal 13 febbraio 2025 i produttori emettono il FIR in formato cartaceo con i nuovi modelli; la compilazione può essere effettuata tramite gestionale o direttamente con RENTRi. La vidimazione, invece, avviene esclusivamente attraverso il RENTRi.
Costi RENTRi
A completamento dell’iscrizione si procede al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
diritto di segreteria pari a 10 €;
contributo annuale diversificato in relazione a:
– imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 € il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;
– imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;
– tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.
Sanzioni
L’omessa o irregolare iscrizione al Rentri sono colpite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi che sale da 1.000 a 3.000 euro per i pericolosi (con riduzione a un terzo per l’iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto).
Normativa di riferimento
D.M. 59/2023 (disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)
D.D. 97/2023 (tabella delle tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti RENTRI)
D.D. 251/2023 (istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto
D.D. 253/2024 (caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti)
D.D. 254/2024 (manuali a supporto degli utenti e degli operatori)
D.D 255/2024 (adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni)