I compiti del RUP nel nuovo codice appalti

Il Ruolo e le Funzioni del Responsabile Unico di Progetto (RUP) nel Codice Appalti

Qual è la funzione del responsabile unico di progetto?

I compiti del responsabile unico del progetto sono definiti sempre dal D.Lgs. 36/2023. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP ha il compito di coordinare il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. Possiamo suddividere i compiti del RUP in base alle fasi dell’appalto. I compiti possono essere:

  • comuni a tutti i contratti e a tutte le fasi;
  • specifici per la fase di affidamento;
  • specifici per la fase di esecuzione.

Analizziamo nel dettaglio caso per caso.

 Una delle principali capacità richieste al RUP è quella di riuscire ad agire all’interno di un Ambiente di Condivisione Dati (o Common Data Environment), in quanto l’utilizzo di questo strumento si è esteso alla totalità degli investimenti pubblici.

Diventa dunque importante per il RUP utilizzare al più presto una soluzione sicura che risponda alle esigenze normative e che sia una piattaforma certificata sugli standard openBIM®. Se stai iniziando a valutare la scelta di un  prodotto in modo che tu possa valutare le funzioni che meglio rispondono alle esigenze del tuo lavoro e richiedere una configurazione personalizzata.

Compiti RUP comuni a tutte le fasi di affidamento

I compiti del RUP comuni a tutte le fasi sono i seguenti:

  • formula proposte e fornisce dati e informazioni per predisporre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare;
  • accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
  • propone la conclusione di un accordo di programma alla stazione appaltante quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
  • propone l’indizione o, dove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
  • verifica i progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
  • sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice;
  • accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice;
  • decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
  • richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice;
  • promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;
  • provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
  • è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Compiti RUP fase di affidamento

Il responsabile unico del progetto durante la fase di affidamento:

  • effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, esercitando funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
  • svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
  • svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 93 del codice;
  • dispone le esclusioni dalle gare;
  • in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
  • quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
  • adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.

Compiti RUP fase di esecuzione

Durante la fase di esecuzione, il RUP:

  • impartisce le istruzioni al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, finalizzate a garantire la regolarità degli stessi;
  • autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
  • vigila sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
  • adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
  • svolge i compiti previsti dall’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
  • assume il ruolo di responsabile dei lavori, per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  • tiene conto di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento formulate dagli operatori economici, prima della consegna dei lavori;
  • trasmette (al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori) la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
  • accerta che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
  • autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
  • approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
  • irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
  • ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 121 del codice;
  • dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
  • attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell’articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell’intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 212, comma 3, del codice;
  • propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
  • rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;
  • rilascia il certificato di pagamento all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
  • rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
  • vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto. Che assolvi a tutti gli obblighi di controllo amministrativo e contabile, lavori in un ambiente collaborativo dove trovi tutte le figure coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Usufruisci di uno spazio cloud dedicato ed un sistema di comunicazione avanzato.

Sulle competenze del RUP ampia autonomia alle stazioni appaltanti

L’art. 15 del Codice appalti riconosce alla stazione appaltante la facoltà di modificare le prerogative del RUP sull’adozione degli atti dell’attività contrattuale stabilite nell’allegato I.2 e di applicare anche specifiche norme regionali. È quanto stabilito dal Tar Toscana, sez. I con la sentenza  n. 1257/2024. Il comma 4 dell’art. 15 del codice – precisa il giudice – prevede la possibilità di innestare un nuovo modello organizzativo per la gestione/organizzazione delle varie prerogative connesse al RUP e ai responsabili di fase (circostanza, effettivamente già palesata in giurisprudenza e da parte del Mit ed ora declinata nel correttivo). La predetta “norma primaria, (…) attribuisce all’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti la possibilità di nominare un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e ciò sull’implicita considerazione della diversità delle competenze professionali richieste nei due gruppi di attività, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, che devono essere mantenute al responsabile unico di progetto“.

Nel caso in esame vengono sottoposte all’attenzione del giudice anche alcune disposizioni della legge regionale 15/2024 della Toscana che prevede per il  RUP ulteriori modelli di gestione delle prerogative.

Anche tale legge regionale – reputa il TAR :

si è mossa entro i limiti della propria autonomia organizzativa, prevedendo che il Settore contratti (e per esso il suo dirigente responsabile) provveda ad approvare l’elenco delle offerte ammesse ed escluse e a trasmettere il provvedimento al RUP, senza con ciò incidere sulle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del responsabile unico di progetto.

A tal proposito è richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2011 dove si legge che:

la disciplina delle modalità organizzative dell’attività del responsabile unico del procedimento rientra nella materia della organizzazione amministrativa, riservata alle Regioni ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost.

Alla luce di queste considerazioni, il rilievo espresso con il motivo aggiunto, secondo cui le competenze del RUP non possono essere modificate per una competenza statale riservata (e quindi neppure dalle regioni) è respinta dal giudice.

FINE TERZA PARTE

Dott.G.Esposito   Eng.&Safety Manager